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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2026

Cassazione n. 25283/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2026, depositata in cancelleria in data 31 marzo 2026, il Tribunale di Pordenone, pronunciando in sede di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato i eto- di se questro • i, preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per e quivale ;emesso in data 11 dicembre 2025 e integ rato in data 17 dicembre 2025 dal GIP del medesimo Tribunale.

Con tale provvedimento era stato disposto il vincolo reale sui beni della L-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fino alla concorrenza di euro 405.700,00 nonché sui beni personali di [OSCURATO:PERSONA] fino a euro 283.296,00 e di [OSCURATO:PERSONA] fino a euro 202.850,00.

La misura cautelare reale si inserisce nell'ambito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza in ordine a una serie di operazioni, riconducibili ad alcune società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], finalizzate alla fittizia creazione e circolazione di crediti d'imposta inesistenti, originati a fronte di lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico riconducibili alle agevolazioni fiscali cd.

"Superbonus 110%" e "[OSCURATO:PERSONA] facciate 90%", in realtà mai eseguiti.

Le contestazioni provvisorie riguardano, a vario titolo, i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 1,relatívo al superbonus, e 4, relativo al bonus facciate), indebita percezionik_ di erogazioni pubbliche (così qualificati dal GIP i reati di truffa ai danni dello Stato delineati ai capi 3, relativi al superbonus, e 5, relativi al bonus facciate, dal Tribunale nuovamente ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 640 - bis c.p.), autoriciclaggio (capo 6) e falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (capo 2) nonché i connessi profili di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ascritti a diverse società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., articolando nove distinti motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 309, comma 10, e 324, comma 7, cod. proc. pen.

"per aver [il Tribunale] depositato in cancelleria l'ordinanza oltre trenta giorni dalla decisione".

I ricorrenti deducono la sopravvenuta inefficacia del sequestro preventivo per pretesa violazione del termine perentorio stabilito dalla legge per la decisione del Tribunale del riesame.

Deducono che: l'udienza camerale si era svolta in data 28 febbraio 2026 e in quella sede era stato deliberato il dispositivo dell'ordinanza; la motivazione era stata depositata il 31 marzo 2026, dunque dopo lo spirare del trentesimo giorno dalla deliberazione del dispositivo.

Si assume, quindi, che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., richiamato per il riesame reale dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., abbia natura perentoria.

2.2. Il secondo motivo, si denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. per eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone e l'apparenza della motivazione sul punto.

Si premette che il Tribunale ha ritenuto che: 2tutti i reati fossero connessi ai sensi dell'art. 12 lett. a) e b) cod. proc. pen.; ai sensi dell'art. 16 comma 1 ultima parte cod. proc. pen., la competenza territoriale fosse determinata dal luogo di consumazione dal più risalente fra i più gravi dei reati connessi, identificato nell'emissione della fattura della [OSCURATO:SOCIETA]. del 26/1/2021 contestata al capo

1. Tali premesse, secondo la difesa, avrebbero dovuto determinare l'attribuzione della competenza per territorio al Tribunale di Treviso in quanto in quella città aveva la sede legale e operativa la società [OSCURATO:SOCIETA] e risiedeva [OSCURATO:PERSONA], all'epoca amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] via subordinata, i ricorrenti deducono che, ove anche non si volesse individuare Treviso come luogo di commissione del reato più grave, la competenza avrebbe, comunque, dovuto essere attribuita al Tribunale di Udine, quale ufficio giudiziario presso il quale la notizia di reato era stata iscritta per prima nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000.

Sotto un ulteriore profilo, il motivo censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto fittizia la sede legale trevigiana della [OSCURATO:SOCIETA]., coincidente con il luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], sull'assunto che predetto fosse una testa di legno manovrata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la sede operativa della [OSCURATO:SOCIETA] era stata individuata nel domicilio lavorativo degli amministratori effettivi.

I ricorrenti censurano tale statuizione come radicalmente apparente, assumendo che il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente la fittizietà della sede, senza considerare che non è affatto inusuale che le piccole società abbiano la sede nel luogo di residenza dell'amministratore, e ad attribuire il ruolo di testa di legno a [OSCURATO:PERSONA], senza indicare gli elementi che suffragavano una tale ipotesi, così eludendo l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Si rileva, ancora, che se la sede era fittizìa, non essendo stati acquisiti elementi comprovanti il luogo di consumazione, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 18 comma 3, d.lgs citato, così da radicare la competenza territoriale del Tribunale di Udine. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000.

I ricorrenti, sviluppando quanto esposto nel precedente motivo, deducono la violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 sotto il profilo del criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato e della priorità temporale dell'iscrizione della notizia di reato.

La censura muove da un dato processuale che la difesa considera incontrovertibile: la notizia di reato era stata formalmente iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale diUdine in data 26 aprile 2023, e soltanto in data 11 maggio 2023, a quindici giorni di distanza, gli atti erano stati trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica di Pordenone.

I ricorrenti sostengono che, in applicazione del criterio sussidiario di cui all'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 — che individua la competenza nel luogo di accertamento del reato ogni qual volta non sia possibile determinare la competenza territoriale secondo il criterio ordinario del locus commissi delicti — la competenza avrebbe dovuto restare radicata in capo all'autorità giudiziaria di Udine, nella quale si era verificato il primo accertamento della violazione finanziaria.

Si censura, ancora, il risultato interpretativo del Tribunale secondo cui, qualora si ritenesse ignoto il luogo di commissione del reato di cui al capo 1), la competenza per territorio sarebbe determinata, per tutti i reati, dal luogo di commissione del reato di cui al capo 4) e, quindi, il Tribunale di Pordenone, avendo sede la società [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Il quarto motivo denuncia l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 8 e 18 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al luogo di emissione della fattura n. 42 del 22/7/2021 da parte della Serva! [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi diventa [OSCURATO:SOCIETA]., erroneamente individuato in [OSCURATO:PERSONA].

Si rileva che il luogo di consumazione del reato era stato individuato in [OSCURATO:PERSONA] dal GIP in quanto in tale luogo aveva sede la società emittente.

I ricorrenti deducono, però, che, il 22/7/2021, data di emissione della fattura, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva sede in Udine, via Palmanova n. 67.

Si aggiunge che anche la fattura indica quale luogo di emissione Udine.

Si addebita, quindi, l'errore del Tribunale al fatto che era stata esaminata la visura della M.C.A., senza considerare che all'epoca di emissione della fattura, la società aveva ancora la denominazione di Serva! [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la sede sociale in Udine, essendo intervenuta la modifica della denominazione e della sede sociale solo il 12/11/2021. 2.5 Con il quinto motivo,Sfit denuncia la violazione dell'art. 8 d.lgs citato, contestando, in relazione ai capi di imputazione 1 e 4, che ricorresse il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Si richiama Sez. 6 n. 46354 del 29/10/2024, che ha escluso che, in fattispecie del tutto simile a quella in esame, fosse configurabile il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 in quanto la condotta di emissione delle fatture "mira a simulare il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione fiscale del superbonus 100% non per consentire ad altri di operare una evasione d'imposta".

Arresto giurisprudenziale che si ritiene più aderente al dato normativo rispetto a quello richiamato dal Tribunale, espresso da Sez. 3, n. 10400/2025, in quanto, nel caso di specie, le false fatture erano state emesse per far sorgere "un credito fiscale in capo allo stesso emittente la fattura", così da permettergli di conseguire in creditofiscale da monetizzare tramite cessione a terzi e non di permettere a lui stesso o a un terzo di evadere le imposte.

Si sostiene, conseguentemente, che, non essendo configurabili i reati di cui all'art. 8 d.lgs. citato, la competenza dovrebbe essere determinata avendo riguardo al luogo di consumazione del reato di autoriciclaggio, contestato al capo 6), pacificamente ricadente nel circondario del Tribunale di Pescara, essendo stati i primi trasferimenti di denaro effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente sede in Cappelle sul Tavo (PE). 2.6 Con il sesto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 12 lett. a) e b) cod. proc. pen., sull'assunto che non possa essere individuato un unitario disegno delittuoso fra i reati di cui ai capi 1,2,3, relativi al cd.

Superbonus 110% e quelli di cui ai capi 4 e 5, relativi al [OSCURATO:PERSONA] 90%, risultando diversi gli appaltatori esecutori delle opere, i proprietari committenti, i tipi di lavoro e i benefici.

Si espone, quindi, che l'unicità del disegno delittuoso fra i reati delineati non trova spiegazione nell'ordinanza né viene enunciata nella preliminare rubrica, così da configurare una motivazione assente.

Si richiama, al riguardo, la sentenza n. 12772 del 2019. 2.7 Con il settimo motivo, si denuncia la mancanza, l'apparenza e la manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 4 e 5, di cui si contesta integrazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Sul versante oggettivo, la difesa articola la censura intorno a tre elementi che, a suo avviso, escluderebbero la natura di "fattura" penalmente rilevante in capo ai documenti posti a fondamento dell'accusa: le fatture non erano state emesse, non risultando inserite nel Sistema di Interscambio ossia il canale telematico obbligatorio per la fatturazione elettronica: i ricorrenti sostengono che, non essendo transitati per tale sistema, i documenti non avrebbero potuto produrre alcun effetto fiscalmente rilevante, né in capo all'emittente né in capo al destinatario, e quindi non sarebbero stati idonei a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; sulle fatture era apposta la dicitura "Documento privo di valenza fiscale", indicazione che, secondo i ricorrenti, ne avrebbe escluso ab origine qualsiasi idoneità a essere utilizzati ai fini dichiarativi o compensativi previsti dalla normativa tributaria.

La difesa argomenta che un documento che esplicitamente si autodefinisce privo di valenza fiscale non può integrare il concetto di "fattura o altro documento" rilevante ai fini dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, difettando del requisito minimo di attitudine ingannatoria nei confronti del sistema tributario; i documenti erano inidonei a fondare una richiesta di beneficio fiscale, mancando l'indicazione dell'importo dello sconto, come imposto dall'art. 121 di. 34/2000.Si deduce ancora che le comunicazioni di cessione dei crediti dall'asserita beneficiaria del bonus facciate, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.I.r. alla M.C.A. mancava della sottoscrizione del legale rapp.te della società cedente così da rendere impossibile il conseguimento del beneficio fiscale.

Si segnalano, quindi, le gravi criticità che l'ordinanza presentava rispetto ai predetti profili, già dedotti in sede di riesame: in relazione alla trasmissione al Sistema di Interscambio, viene sostenuto che le fatture trasmesse alla banca dati erano differenti dà quelle contestate, indicando l'importo di C 12.1000,00 e di C 36.300,00, così implicitamente riconoscendo che quelle contestate non potevano ritenersi emesse; non era stata data una risposta ai rilievi incentrati sulla dicitura "documento privo di valenza fiscale", alla mancata indicazione dell'importo dello sconto e alla mancata sottoscrizione delle comunicazioni di cessioni dei crediti; era stata ritenuta rilevante, ai fini dell'integrazione dei reati, la fattura n. 42/2021 ma non la 47/2021, sull'assunto che la seconda potesse essere interpretata come "un'interlocuzione preliminare", senza però spiegare perché la prima, che presentava caratteristiche identiche, integrasse i delitti.

2.8. L'ottavo motivo denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648-ter.1 cod. pen.

La censura prende le mosse dalla struttura della norma incriminatrice, che punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce il denaro o i beni provenienti da tale delitto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I ricorrenti, muovendo dal tenore letterale e dalla ratio della disposizione, sviluppano la tesi secondo cui le condotte di movimentazione finanziaria contestate non integrerebbero tale fattispecie.

Sostiene la difesa che i trasferimenti di somme tra le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si erano risolti in una mera ripartizione interna del profitto del reato presupposto tra i concorrenti dello stesso, e non in una vera e propria attività di reimpiego con finalità dissimulatoria.

La difesa insiste, in particolare, sull'assenza del quid pluris che la giurisprudenza di legittimità richiede per differenziare Vautoriciclaggio dalla semplice detenzione o utilizzo del provento illecito.

Secondo i ricorrenti, non vi sarebbe stato alcun ostacolo alla tracciabilità dei fondi e, anzi, il trasferimento del denaro costituiva un indice di provenienza illecita.

Si aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non era neppure coinvolta nella circolazione dei crediti per cui i pagamenti erano relativi a "rapporti di lavoro che si documenteranno". 2.9 Con il nono motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in 6punto di periculum in mora, "nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA]", censurando il Tribunale del riesame per aver affermato la sussistenza del pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali senza un effettivo e specifico confronto con gli elementi documentali offerti dalla difesa.

Il motivo si sviluppa su due piani distinti ma convergenti.

Sul primo piano, quello della completezza della valutazione, i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia del tutto omesso di esaminare la copiosa documentazione patrimoniale prodotta dalla difesa, che comprendeva: bilanci d'esercizio degli anni precedenti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., attestanti una situazione patrimoniale e finanziaria positiva e una consistente dotazione di assets immobiliari; perizie giurate di stima redatte da professionisti abilitati, concernenti il valore di mercato degli immobili di proprietà sociale; atti notarili relativi a contratti di mutuo fondiario, dai quali era possibile desumere la solidità economica della società; la visura catastale di [OSCURATO:PERSONA], attestante la proprietà di una pluralità di immobili.

Sul secondo piano, quello della correttezza del ragionamento giuridico, la difesa contesta che il Tribunale abbia fondato il giudizio di pericolosità in modo astratto, facendo leva esclusivamente sulla gravità e sulla sistematicità delle contestazioni, senza, tuttavia, calare tale valutazione nella specifica situazione patrimoniale dei soggetti attinti dalla misura.

Secondo i ricorrenti, la sussistenza di un rilevante patrimonio immobiliare intestato alla S.r.l. e la solidità economica complessivamente documentata di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto indurre il Tribunale a escludere, o quantomeno a motivare specificamente, il rischio concreto e attuale che i beni potessero essere dispersi, sottratti o depauperati prima della definizione del giudizio, risultando la misura cautelare, nella sua attuale ampiezza, sproporzionata rispetto alle reali esigenze di tutela della futura ablazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di cui oltre.

2. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la perdita di efficacia della misura per il tardivo deposito della motivazione dell'ordinanza, è manifestamente infondato.

La doglianza si fonda su un'erronea interpretazione della disciplina dettata dagli artt. 309, comma 10, e 324, comma 7, cod. proc. pen.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che il termine perentorio, la cui inosservanza determina la caducazione della misura cautelare, è unicamente quello previsto per la deliberazione della decisione (ossia del dispositivo), non anche quello, di natura meramente ordinatoria, fissato per il 7successivo deposito della motivazione (Sez. 3, n. 14603 del 24/03/2015, Ricci, Rv. 263334 - 01) la cui inosservanza, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale, potrà essere depositata nel previsto termine ordinatorio, senza che ciò abbia influenza sulla efficacia del provvedimento, "salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, sul piano civile, amministrativo ed anche penale, da riconnettere al mancato rispetto del predetto termine ordinatorio" (Sez. 2, n. 53094 del 25/11/2016, Ciconte; Sez. 6, n. 37170 del 5/7/2016, Giacomuzzi che richiama Sez. 6 n. 198 del 18/1/1999, Rv. 212878; Sez. 3 n. 40502 del 16/10/2002, Rv.222819; Sez. 3 n. 21007 del 18/3/2003, Rv. 225655).

Nel caso di specie, il Tribunale ha deliberato la decisione nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 309 comma 9 c.p.p. depositando il dispositivo dell'ordinanza in cancelleria il 28 febbraio 2026.

Il ritardo nel deposito della motivazione, avvenuto il 31 marzo 2026, non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia del provvedimento cautelare, la cui statuizione era già stata resa pubblica e vincolante tramite la lettura del dispositivo.

Il motivo, pertanto, risulta manifestamente infondato.

3. Venendo alle questioni sollevate dalla difesa in relazione alla competenza, va premesso che, secondo l'accusa, in relazione alla vicenda di cui al capo 1, che, come si vedrà, assume un rilievo determinante ai fini del radicamento della competenza a favore del Tribunale di Pordenone, i legali rappresentanti (di fatto e di diritto) della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero simulato, tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, interventi edilizi per generare crediti di imposta fittizi, in quanto i lavori fatturati non erano stati eseguiti, che venivano attribuiti, mediante il meccanismo dello "sconto in fattura", alla medesima società emittente delle fatture che poi avrebbe provveduto a cederli. [OSCURATO:SOCIETA], quindi, emetteva fatture per lavori mai eseguiti; tali fatture generavano, a favore dei singoli committenti, un credito di imposta che risultava ceduto alla Planninstudio come corrispettivo da quest'ultima direttamente scontato in fattura.

Come osservato da Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, di cui l'ordinanza riporta ampi stralci, "per quanto il soggetto emittente la fattura (la società esecutrice dei lavori) si identifichi con l'utilizzatore finale del credito di imposta (perché ad esso ceduto e a sua volta ceduto o utilizzato in compensazione), ciò nondimeno il primo beneficiario del credito di imposta resta, per quanto già detto, il committente". 3.1 A ciò consegue che le fatture elencate al capo 1 della preliminare rubrica avevano quale, primo, necessario obiettivo quello di consentire ai singoli committenti il riconoscimento di un inesistente credito di imposta, il quale, invece di essere utilizzato direttamente dal contribuente a compensazione del propriodebito di imposta, veniva ceduto alla società emittente le fatture a titolo di corrispettivo per lavori mai eseguiti.

Tale operazione, come in modo del tutto condivisibile sostenuto da Sez. 3, 10400/24, e, ancor prima, da Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, De, Rv. 283767 - 01, integra il paradigma normativo dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 avendo la giurisprudenza di questa Corte chiarito che il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto comprende anche quello di consentire a terzi il riconoscimento di un inesistente credito di imposta (Sez. 3, n. 42417 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 04; Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio, Rv. 269903 - 01; Sez. 2, n. 40226 del 23/11/2006, Rv. 235593 - 01).

Tale conclusione consente di disattendere il quinto motivo del ricorso. 3.2 Altro snodo argomentativo che sorregge il rigetto dell'eccezione d'incompetenza da parte del Tribunale, afferisce alla struttura e all'operatività della società [OSCURATO:SOCIETA].

Secondo i giudici di merito, la S.r.l.s. era una "società fantasma", che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava per conseguire gli scopi illeciti perseguiti, concordando, tal volta, il da farsi con [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], legale rapp.te della società.

Molteplici sono gli elementi che fondano una tale tesi.

Il decreto assegna grande rilievo alle dichiarazioni dei committenti dei lavori, che avevano riferito di essersi raccordati con [OSCURATO:PERSONA] e, solo sporadicamente, con [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che la [OSCURATO:SOCIETA] era la generai contractor per cui avrebbe dovuto concordare con i committenti i termini dell'intervento, compresa la "scelta dei materiali".

Il decreto, ancora, sottolinea come la società era stata messa da parte allorquando [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che non fosse più utile al perseguimento dei suoi scopi, avendogli comunicato [OSCURATO:PERSONA], dominus della [OSCURATO:PERSONA], che non aveva intenzione di acquistare i crediti d'imposta ceduti da una società costituita nel 2020.

Dalle intercettazioni emerge che era stato [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con [OSCURATO:PERSONA], a reperire [OSCURATO:PERSONA], soggetto, rimarca il GIP, con diverse segnalazioni per reati fiscali e contro il patrimonio, il quale, in cambio di una somma di denaro, sarebbe divenuto il nuovo amministratore della società, rilevandone anche le quote e trasferendone la sede a [OSCURATO:PERSONA] la Punta (CT).

Tant'è che, nel corso di una telefonata intercettata, [OSCURATO:PERSONA] informa il figlio degli sforzi che [OSCURATO:PERSONA] stava profondendo così da toglierlo "da ogni rogna".

Sempre nel decreto, a pag. 16, viene richiamata una chat che dimostra che [OSCURATO:PERSONA] poteva operare sui conti della [OSCURATO:SOCIETA].

A pag. 29 del decreto, infine, si segnala, al fine di corroborare l'affermazione secondo cui "[OSCURATO:SOCIETA] è stata utilizzata come schermo al fine di emettere le 9fatture", che la società, una volta che [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso la sua contrarietà a ricevere i crediti di imposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], aveva trasferito, da marzo a luglio 2021, i crediti d'imposta generati dalle fatture di cui al capo 1 a M.C.A., all'epoca ancora Serva! [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., senza ricevere alcun corrispettivo.

Tali elementi, dall'ordinanza richiamati, convergono, quindi, nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratori della società e a [OSCURATO:PERSONA] quello di mera testa di legno, priva di qualunque compito operativo.

L'affermazione dei giudici di merito, determinante ai fini dell'attribuzione della competenza, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dimoravano ed esercitavano le rispettive attività lavorative nel circondario del Tribunale di Pordenone non è oggetto Ji censura da parte della difesa. 3.3 Altro passaggio argomentavo rilevante afferisce alla sussistenza o meno della connessione fra i reati delineati.

Il GIP ritiene che fra i reati siano connessi ai sensi dell'art. 12 lett. a ) e b) cod. proc. pen. senza soffermarsi sulle ragioni di una tale affermazione.

Nella parte iniziale del decreto vengono, però, messi in evidenza il ruolo chiave che nelle due vicende dedotte assumono [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], delle M.C.A., già [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei crediti di imposta conseguiti dalle società di [OSCURATO:PERSONA], e i legami fattuali e teleologici che intercorrono fra i reati di cui ai capi 1, 3, 4 e 5 e gli ulteriori, volti a consentire l'utilizzo dei crediti di imposta dai primi generati.

Anche il Tribunale non si sofferma sulle ragioni della connessione dei reati: l'ordinanza, nella sintesi dei motivi di riesame, non fa cenno a questioni relative alla connessione e nella parte in cui rigetta l'eccezione di incompetenza, in relazione alla connessione, si limita a richiamare la posizione del GIP.

Se ne desume che, per il Collegio del riesame, i vincoli di connessione oggettiva e soggettiva che, per il decreto, legavano i reati delineati dal PM non erano stati oggetto di contestazione.

Il sesto motivo del ricorso, però, al riguardo denuncia il difetto di motivazione, sostenendo che con la richiesta di riesame e con i motivi aggiunti era stata contestata la sussistenza della connessione.

La lettura degli atti richiamati dal motivo rivela che la competenza per territorio era oggetto del capo A) dei motivi aggiunti e in esso non si contestava esplicitamente i vincoli connettivi quale criterio di determinazione della competenza.Il ricorso sostiene, però, che la connessione è stata contestata ai capi B.3 e B.4 dei motivi aggiunti, laddove si sarebbe sostenuto che i reati meno gravi, isolatamente considerati, non sarebbero caduti nella competenza del Tribunale di Pordenone.

Invero, il passaggio richiamato dal ricorso, riportato a pag. 7 dei motivi aggiunti, costituisce il momento conclusivo del ragionamento difensivo sviluppato al capo A) che perviene alla conclusione che la competenza appartiene "al Tribunale di Pescara o, in subordine, a quello di Treviso".

Tale conclusione, nell'individuare un solo Tribunale competente per territorio a fronte di reati che, isolatamente considerati, ricadevano nelle attribuzioni di una pluralità di organi giurisdizionali, ha, chiaramente, nei vincoli connettivi che il ricorso assume contestati, il suo presupposto logico giuridico.

Si fa, ancora, cenno alla connessione, in maniera del tutto incidentale, nella premessa del capo E) dei motivi aggiunti, afferente al fumus boni iuris, laddove si spiega che le "vicende di interesse, che sono indipendenti una dall'altra, e non altrimenti connesse che con riferimento ai soggetti, una attiene al cosiddetto Superbonus 110%.. .l'altra al [OSCURATO:PERSONA] 90%.

Sussistono poi le ulteriori vicende di corollario all'autoriciclaggio...".

Ma neanche tale passaggio, specie se si considera quanto era stato sostenuto nel primo dei motivi aggiunti, volto a contestare la competenza del Tribunale di Pordenone, costituisce una censura compiuta alla posizione del GIP in ordine alla connessione dei reati in quanto l'identità dei soggetti agenti è uno dei possibili fattori sintomatici della sussistenza della connessione.

La conclusione cui si perviene è che la connessione non fu oggetto di contestazione dinanzi al Tribunale del riesame; a ciò consegue che non è configurabile il deficit motivazionale denunciato dal sesto motivo del ricorso.

È stato precisato che "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)" (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01).

Il principio si trova ribadito anche in relazione alle misure cautelari reali (Sez. 2, n. 41861 del 3/10/2024, Tuccillo) e in 11tema di sequestro probatorio (Sez. 3, n. 16083 del 13/02/2025, Gobbi, Rv. 287873 - 01). 3.4 Le considerazioni innanzi esposte consentono di disattendere i motivi volti a contestare l'attribuzione della competenza per territorio al Tribunale di Pordenone risultando, sul punto, l'ordinanza fondata su una motiyazione effettiva e non apparente, priva di errori di diritto.

È necessario ricordare che il sindacato di legittimità sulla valutazione operata dal giudice della cognizione in merito ai fatti presupposto dell'applicazione di una norma processuale è limitato alla verifica della sussistenza e della logicità della motivazione adottata sul punto (Sez. 3, n. 3985 del 10/1/2022, Sanà; Sez. 3, n. 49805 del 18/05/2018, M., Rv. 274192-02, e Sez. 4, n. 6222 del 19/12/2008, dep. 2009, Cirianni, Rv. 243768-01).

Nel caso in esame, dai vincoli connettivi oggettivi e soggettivi che avvincono i delitti, i giudici di merito fanno discendere, ai sensi dell'art. 16 comma 1 cod. proc. pen., la competenza del Tribunale di Pordenone, ritenendo che nel circondario di quel Tribunale sia stato commesso, mediante l'emissione della fattura n. 5 del 26/1/2021, il primo dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000.

Sul punto l'ordinanza impugnata fornisce una motivazione, aderente agli elementi probatori acquisiti, che logicamente giustifica, nell'ottica del Tribunale, l'attribuzione dei reati connessi al Tribunale di Pordenone, operando nel circondario del predetto Tribunale gli effettivi amministratori della [OSCURATO:SOCIETA].

I ricorrenti se ne lamentano ma i loro rilievi, nello spettro dell'indagine riservata a questa Corte, sono irrilevanti in quanto la ritenuta e argomentata non coincidenza fra la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA] e quella nella quale gli effettivi amministratori di fatto operavano giustifica la conclusione cui perviene il Tribunale.

4. È invece fondato il settimo motivo del ricorso.

Va, preliminarmente, rilevato che, nei confronti dei ricorrenti, l'unica fattura presa in considerazione ai fini dei sequestri è quella n. 42 per l'importo di C 121.000,00 che, si legge nel decreto di sequestro, fu oggetto, in data 22/7/2021, della comunicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'Agenzia delle Entrate, dell'opzione della cessione del credito di C 108.900 in favore della [OSCURATO:PERSONA].

In relazione alla fattura n. 47 di C 360.000,00 il Tribunale, richiamando le intercettazioni già valorizzate nel decreto, dimostra di condividere la decisione del GIP, che non aveva attribuito "alcun rilievo a tali somme ai fini del sequestro" sull'assunto che la fattura non poteva ritenersi emessa. 124.1 Con la richiesta di riesame i ricorrenti avevano osservato che in relazione al [OSCURATO:PERSONA] facciate mancava il presupposto dell'intera azione criminosa, ossia l'emissione delle fatture incriminate, la n. 42 del 22/7/2021 di C 121.000,00 e la n. 47 del 30/8/2021 di C 363.000,00, asseritamente emesse da [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Era stato segnalato, a corredo del motivo, che le fatture non risultavano nel Sistema di Interscambio e che le copie acquisite in atti non potevano avere rilievo penale in quanto: riportavano l'avviso che non avevano valenza fiscale; non riportavano l'importo dello sconto in relazione al quale era chiesto il beneficio; la comunicazione di cessione del credito non era sottoscritta dal legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 La questione, seppur rilevante, in quanto volta a prospettare che il credito di imposta di € 108.900,00 oggetto delle accuse formulate ai capi 5 e 6, era stato originato da una fattura differente da quella indicata al capo 4, è totalmente ignorata dal Tribunale, che si limita' a riproporre la parte del decreto che dava atto che "le fatture nn. 42 e 47 inizialmente emesse da Serva! [OSCURATO:PERSONA] per gli importi rispettivamente di C 121.000,00 ed C 363.000,00, sebbene difformi da quelle trasmesse alla banca dati fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate (...), risultato essere state trasmesse a [OSCURATO:PERSONA], professionista incaricato per la compilazione dei modelli di comunicazione di cessione di crediti d'imposta inviati all'Agenziale delle Entrate e, quindi, sono uscite dalla disponibilità dell'emittente".

Non è dato, quindi, comprendere se la fattura n. 42 venne trasmessa al sistema di interscambio e se intervenne una nota di variazione, generando l'ordinanza il convincimento che l'emissione viene fatta discendere dalla consegna a [OSCURATO:PERSONA], senza alcun confronto con l'argomentazione difensiva prospettante l'inesistenza di una fattura, non trasmessa al destinatario mediante il sistema di interscambio, in violazione dell'art. 1 comma 6 d.lgs. 2015 n. 127, e su cui risultava apposta l'indicazione della non validità a fini fiscali.

Né può dubitarsi della rilevanza delle questioni sollevate dalla difesa, essendo stato precisato che "In tema di reati tributari, la comunicazione di cessione del credito fiscale relativo al cd.

"bonus facciata", trasmessa telematicamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non rientra nella nozione di "altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture in base alle norme tributarie", di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, posto che non assolve alla funzione di documentare e provare il fatto generatore del credito, ma a quella di comunicare al debitore la cessione del credito ad altro soggetto diverso da quello dell'iniziale rapporto obbligatorio (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 - 04). 13Va, ancora, ricordato che l'art. 640 quater c.p. non consente l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 322 ter alle ipotesi tentate di cui all'art. 640 bis c.p.

La lacuna argomentativa è aggravata dal differente rilievo assegnato alla fattura n. 47 rispetto alla n. 42, essendo stata la prima non considerata ai fini dei sequestri.

Eppure, dallo specchietto riassuntivo di pag. 38 del decreto del GIP, risulta che il credito d'imposta originato dalla fattura n. 47 fu ceduto da [OSCURATO:PERSONA] alla Tecnosintesi di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. 4.3 La mancata risposta alle censure difensive afferenti a elementi che comunque assumono valenza decisiva ai fini della configurazione del reato di cui al capo 4 e, conseguentemente, dei reati di cui ai capi 5 e 6, risultando la fattura lo strumento che, secondo il Tribunale, aveva permesso la consumazione del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., così procurando il profitto oggetto del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., impone l'annullamento, sul punto, dell'ordinanza.

E' noto, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza su cui è fondata la decisione mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotti dalle parti, così da risultare inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 3, n. 37179 del 21/10/2025, Cracea che richiama Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).

Si è, tuttavia, precisato che "integrano violazione di legge, sotto il profilo della assoluta mancanza di motivazione e della motivazione apparente, l'omesso esame di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", in relazione alle quali il tribunale del riesame è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189 - 01).

Non costituisce, al contrario, "violazione di legge" la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01)" ( Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024 (dep. 2025), Business; in tal senso anche Sez. 5, n. 40306 del 17/9/2024, Polonia).

145. Venendo all'ottavo motivo, la difesa contesta la stessa configurabilità dell'art. 648-ter. 1 cod. pen. sostenendo che i trasferimenti di denaro rappresentarono la ripartizione del profitto fra i soggetti coinvolti e, difettando l'attitudine dissimulatoria, non potevano assumere autonoma rilevanza penale. 5.1 Secondo il decreto di sequestro, [OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] crediti per € 601.984,00 mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato bonifici a favore della MCA per C 326.280,33, cui erano seguiti bonifici per C 296.800,00 effettuati dalla MCA in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Il GIP, inoltre, aveva sottolineato che le causali riportate nei bonifici disposti da MCA erano fittizi, così da configurare, per quanto qui d'interesse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e della MCA, e di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA], il reato di autoriciclaggio.

Ha, invece, ritenuto (pag. 36) che non sussistesse il fumus del delitto, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'importo di C 220.086,45, che, secondo l'ipotesi accusatoria, era stato trasferito alla società tramite due triangolazione, la prima fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per C 46.427,00, e la seconda tra [OSCURATO:PERSONA] e MCA per C 155.923,21, così permettendo alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di ricevere, presso i propri cantieri, materiali venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] il cui prezzo era stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] e da MCA utilizzando in compensazione i crediti originati dalle truffe contestate.

Tale segmento dell'ipotesi di autoriciclaggio, pertanto, veniva configurato esclusivamente nei confronti della MCA, tant'è vero che il sequestro in via diretta e per equivalente nei confronti della MCA è pari a "quanto compensato con la [OSCURATO:PERSONA] (C 220,086, 45)" e ai "pagamenti effettuati da tale società al netto delle somme ritrasferite a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (326.280,33- 296.800= 29.480,33)". 5.2 L'impostazione del GIP è stata recepita dal Tribunale del riesame che, nel disattendere le censure difensive, si è soffermato sulla non veridicità delle causali dei bonifici che avevano permesso il trasferimento di C 296.800,00 da MCA a [OSCURATO:PERSONA] e sul collegamento fra i versamenti effettuati dai cessionari finali dei crediti di imposta a [OSCURATO:PERSONA] e i bonifici da quest'ultima effettuati a favore di MCA. 5.3 Tale motivazione dà conto della sussistenza indiziaria del delitto continuato delineato al capo 6 resistendo a censure difensive che, attraverso una diversa sistemazione logica degli elementi probatori, prospettano una lettura alternativa 15delle condotte riconducendole al riparto del profitto fra i correi dei reati presupposti.

Nella rappresentazione dei giudici di merito, infatti, [OSCURATO:PERSONA], tramite le società controllate, ha ottenuto illecitamente dei crediti di imposta che, tramite [OSCURATO:PERSONA], erano stati ceduti così da conseguire un profitto illecito che era stato, in larga parte, trasferito a M.C.A. e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per essere reimpiegato nelle attività imprenditoriali dalle medesime svolte, così da integrare il paradigma normativo del reato di autoriciclaggio.

L'argomento difensivo incentrato sull'inidoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuose dei fondi trasferiti, ancora, non si confronta con le causali dei bonifici, volti a rappresentare la sussistenza di rapporti economici sottostanti che non avevano alcun aggancio con la realtà, tanto da determinare il trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] IMMOBILARE di una parte significativa dei proventi di cui al capo 1), benché la società in quella vicenda non avesse avuto alcun ruolo.

Non si comprende, infatti, nell'ottica difensiva, perché la simulazione di causali lecite del tutto scollegate dai reati che avevano generato le risorse trasferite da [OSCURATO:PERSONA] sia inidonea a produrre un effetto dissimulatori°.

E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito del reato di riciclaggio, che "integra tale ultimo reato il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato" (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183 - 01; massime precedenti Vedi: N. 3397 del 2013 Rv. 254314 - 01, N. 13085 del 2014 Rv. 259487 - 01, N. 43881 del 2014 Rv. 260694 - 01, N. 46319 del 2016 Rv. 268316 -

01. Vedi anche le motivazioni di Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep.2013, Anemone, Rv. 254314)" (Sez. 2, n. 37606 del 21/6/2019, Novelli).

6. Manifestamente infondato risulta il nono motivo, prospettante l'assenza o l'apparenza della motivazione in ordine al requisito del periculum.

L'ordinanza fonda il pericolo su quella che il GIP aveva definito la "propensione al sotterfugio e all'utilizzo di espedienti per andare esenti da responsabilità" che connotava il modo di operare di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e delle società da loro amministrate, oltre che degli altri soggetti coinvolti, essendo state molteplici le "fittizie operazioni di valenza economica e patrimoniale, con relativi trasferimenti intersoggettivi e occultamento documentale e contabile", volte a A_ 16celare "ogni informazione utile all'accertamento delle movimentazioni patrimoniali effettivamente verificatesi".

Si sottolinea, quindi, che la capacità e la propensione degli indagati a dissimulare le reali operazioni realizzate, lo strumentale utilizzo delle persone giuridiche coinvolte nella vicenda e i plurimi trasferimenti di denaro "impediscono anche di avere una percezione reale in ordine all'effettiva capacità patrimoniale da cui dovrebbe attingere un eventuale provvedimento ablatorio", così da giustificare il vincolo anticipatorio contestato.

In relazione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quindi, viene dato rilievo alla tre lettere di compliance per il mancato versamento dell'IVA e a tre ingiunzioni di pagamento che avevano attinto la società.

L'ordinanza, quindi, fornisce una motivazione in ordine all'esigenza che giustifica il vincolo imposto sui beni ancorandola a elementi concreti, emergenti dalle indagini, così sottraendosi a censure difensive volte a contestare la logicità del ragionamento probatorio del Tribunale e il peso dimostrativo assegnato nel processo inferenziale ai singoli indizi.

Tanto basta, per quanto innanzi esposto circa il perimetro di valutazione riservato al giudice di legittimità in materia cautelare reale, per respingere il motivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2026, depositata in cancelleria in data 31 marzo 2026, il Tribunale di Pordenone, pronunciando in sede di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato i eto- di se questro • i, preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per e quivale ;emesso in data 11 dicembre 2025 e integ rato in data 17 dicembre 2025 dal GIP del medesimo Tribunale. Con tale provvedimento era stato disposto il vincolo reale sui beni della L-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fino alla concorrenza di euro 405.700,00 nonché sui beni personali di [OSCURATO:PERSONA] fino a euro 283.296,00 e di [OSCURATO:PERSONA] fino a euro 202.850,00. La misura cautelare reale si inserisce nell'ambito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza in ordine a una serie di operazioni, riconducibili ad alcune società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], finalizzate alla fittizia creazione e circolazione di crediti d'imposta inesistenti, originati a fronte di lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico riconducibili alle agevolazioni fiscali cd. "Superbonus 110%" e "[OSCURATO:PERSONA] facciate 90%", in realtà mai eseguiti. Le contestazioni provvisorie riguardano, a vario titolo, i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 1,relatívo al superbonus, e 4, relativo al bonus facciate), indebita percezionik_ di erogazioni pubbliche (così qualificati dal GIP i reati di truffa ai danni dello Stato delineati ai capi 3, relativi al superbonus, e 5, relativi al bonus facciate, dal Tribunale nuovamente ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 640 - bis c.p.), autoriciclaggio (capo 6) e falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (capo 2) nonché i connessi profili di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ascritti a diverse società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., articolando nove distinti motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 309, comma 10, e 324, comma 7, cod. proc. pen. "per aver [il Tribunale] depositato in cancelleria l'ordinanza oltre trenta giorni dalla decisione". I ricorrenti deducono la sopravvenuta inefficacia del sequestro preventivo per pretesa violazione del termine perentorio stabilito dalla legge per la decisione del Tribunale del riesame. Deducono che: l'udienza camerale si era svolta in data 28 febbraio 2026 e in quella sede era stato deliberato il dispositivo dell'ordinanza; la motivazione era stata depositata il 31 marzo 2026, dunque dopo lo spirare del trentesimo giorno dalla deliberazione del dispositivo. Si assume, quindi, che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., richiamato per il riesame reale dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., abbia natura perentoria. 2.2. Il secondo motivo, si denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. per eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone e l'apparenza della motivazione sul punto. Si premette che il Tribunale ha ritenuto che: 2tutti i reati fossero connessi ai sensi dell'art. 12 lett. a) e b) cod. proc. pen.; ai sensi dell'art. 16 comma 1 ultima parte cod. proc. pen., la competenza territoriale fosse determinata dal luogo di consumazione dal più risalente fra i più gravi dei reati connessi, identificato nell'emissione della fattura della [OSCURATO:SOCIETA]. del 26/1/2021 contestata al capo 1. Tali premesse, secondo la difesa, avrebbero dovuto determinare l'attribuzione della competenza per territorio al Tribunale di Treviso in quanto in quella città aveva la sede legale e operativa la società [OSCURATO:SOCIETA] e risiedeva [OSCURATO:PERSONA], all'epoca amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] via subordinata, i ricorrenti deducono che, ove anche non si volesse individuare Treviso come luogo di commissione del reato più grave, la competenza avrebbe, comunque, dovuto essere attribuita al Tribunale di Udine, quale ufficio giudiziario presso il quale la notizia di reato era stata iscritta per prima nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000. Sotto un ulteriore profilo, il motivo censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto fittizia la sede legale trevigiana della [OSCURATO:SOCIETA]., coincidente con il luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], sull'assunto che predetto fosse una testa di legno manovrata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la sede operativa della [OSCURATO:SOCIETA] era stata individuata nel domicilio lavorativo degli amministratori effettivi. I ricorrenti censurano tale statuizione come radicalmente apparente, assumendo che il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente la fittizietà della sede, senza considerare che non è affatto inusuale che le piccole società abbiano la sede nel luogo di residenza dell'amministratore, e ad attribuire il ruolo di testa di legno a [OSCURATO:PERSONA], senza indicare gli elementi che suffragavano una tale ipotesi, così eludendo l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Si rileva, ancora, che se la sede era fittizìa, non essendo stati acquisiti elementi comprovanti il luogo di consumazione, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 18 comma 3, d.lgs citato, così da radicare la competenza territoriale del Tribunale di Udine. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000. I ricorrenti, sviluppando quanto esposto nel precedente motivo, deducono la violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 sotto il profilo del criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato e della priorità temporale dell'iscrizione della notizia di reato. La censura muove da un dato processuale che la difesa considera incontrovertibile: la notizia di reato era stata formalmente iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale diUdine in data 26 aprile 2023, e soltanto in data 11 maggio 2023, a quindici giorni di distanza, gli atti erano stati trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica di Pordenone. I ricorrenti sostengono che, in applicazione del criterio sussidiario di cui all'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 — che individua la competenza nel luogo di accertamento del reato ogni qual volta non sia possibile determinare la competenza territoriale secondo il criterio ordinario del locus commissi delicti — la competenza avrebbe dovuto restare radicata in capo all'autorità giudiziaria di Udine, nella quale si era verificato il primo accertamento della violazione finanziaria. Si censura, ancora, il risultato interpretativo del Tribunale secondo cui, qualora si ritenesse ignoto il luogo di commissione del reato di cui al capo 1), la competenza per territorio sarebbe determinata, per tutti i reati, dal luogo di commissione del reato di cui al capo 4) e, quindi, il Tribunale di Pordenone, avendo sede la società [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il quarto motivo denuncia l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 8 e 18 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al luogo di emissione della fattura n. 42 del 22/7/2021 da parte della Serva! [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi diventa [OSCURATO:SOCIETA]., erroneamente individuato in [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che il luogo di consumazione del reato era stato individuato in [OSCURATO:PERSONA] dal GIP in quanto in tale luogo aveva sede la società emittente. I ricorrenti deducono, però, che, il 22/7/2021, data di emissione della fattura, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva sede in Udine, via Palmanova n. 67. Si aggiunge che anche la fattura indica quale luogo di emissione Udine. Si addebita, quindi, l'errore del Tribunale al fatto che era stata esaminata la visura della M.C.A., senza considerare che all'epoca di emissione della fattura, la società aveva ancora la denominazione di Serva! [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la sede sociale in Udine, essendo intervenuta la modifica della denominazione e della sede sociale solo il 12/11/2021. 2.5 Con il quinto motivo,Sfit denuncia la violazione dell'art. 8 d.lgs citato, contestando, in relazione ai capi di imputazione 1 e 4, che ricorresse il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si richiama Sez. 6 n. 46354 del 29/10/2024, che ha escluso che, in fattispecie del tutto simile a quella in esame, fosse configurabile il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 in quanto la condotta di emissione delle fatture "mira a simulare il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione fiscale del superbonus 100% non per consentire ad altri di operare una evasione d'imposta". Arresto giurisprudenziale che si ritiene più aderente al dato normativo rispetto a quello richiamato dal Tribunale, espresso da Sez. 3, n. 10400/2025, in quanto, nel caso di specie, le false fatture erano state emesse per far sorgere "un credito fiscale in capo allo stesso emittente la fattura", così da permettergli di conseguire in creditofiscale da monetizzare tramite cessione a terzi e non di permettere a lui stesso o a un terzo di evadere le imposte. Si sostiene, conseguentemente, che, non essendo configurabili i reati di cui all'art. 8 d.lgs. citato, la competenza dovrebbe essere determinata avendo riguardo al luogo di consumazione del reato di autoriciclaggio, contestato al capo 6), pacificamente ricadente nel circondario del Tribunale di Pescara, essendo stati i primi trasferimenti di denaro effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente sede in Cappelle sul Tavo (PE). 2.6 Con il sesto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 12 lett. a) e b) cod. proc. pen., sull'assunto che non possa essere individuato un unitario disegno delittuoso fra i reati di cui ai capi 1,2,3, relativi al cd. Superbonus 110% e quelli di cui ai capi 4 e 5, relativi al [OSCURATO:PERSONA] 90%, risultando diversi gli appaltatori esecutori delle opere, i proprietari committenti, i tipi di lavoro e i benefici. Si espone, quindi, che l'unicità del disegno delittuoso fra i reati delineati non trova spiegazione nell'ordinanza né viene enunciata nella preliminare rubrica, così da configurare una motivazione assente. Si richiama, al riguardo, la sentenza n. 12772 del 2019. 2.7 Con il settimo motivo, si denuncia la mancanza, l'apparenza e la manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 4 e 5, di cui si contesta integrazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Sul versante oggettivo, la difesa articola la censura intorno a tre elementi che, a suo avviso, escluderebbero la natura di "fattura" penalmente rilevante in capo ai documenti posti a fondamento dell'accusa: le fatture non erano state emesse, non risultando inserite nel Sistema di Interscambio ossia il canale telematico obbligatorio per la fatturazione elettronica: i ricorrenti sostengono che, non essendo transitati per tale sistema, i documenti non avrebbero potuto produrre alcun effetto fiscalmente rilevante, né in capo all'emittente né in capo al destinatario, e quindi non sarebbero stati idonei a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; sulle fatture era apposta la dicitura "Documento privo di valenza fiscale", indicazione che, secondo i ricorrenti, ne avrebbe escluso ab origine qualsiasi idoneità a essere utilizzati ai fini dichiarativi o compensativi previsti dalla normativa tributaria. La difesa argomenta che un documento che esplicitamente si autodefinisce privo di valenza fiscale non può integrare il concetto di "fattura o altro documento" rilevante ai fini dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, difettando del requisito minimo di attitudine ingannatoria nei confronti del sistema tributario; i documenti erano inidonei a fondare una richiesta di beneficio fiscale, mancando l'indicazione dell'importo dello sconto, come imposto dall'art. 121 di. 34/2000.Si deduce ancora che le comunicazioni di cessione dei crediti dall'asserita beneficiaria del bonus facciate, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.I.r. alla M.C.A. mancava della sottoscrizione del legale rapp.te della società cedente così da rendere impossibile il conseguimento del beneficio fiscale. Si segnalano, quindi, le gravi criticità che l'ordinanza presentava rispetto ai predetti profili, già dedotti in sede di riesame: in relazione alla trasmissione al Sistema di Interscambio, viene sostenuto che le fatture trasmesse alla banca dati erano differenti dà quelle contestate, indicando l'importo di C 12.1000,00 e di C 36.300,00, così implicitamente riconoscendo che quelle contestate non potevano ritenersi emesse; non era stata data una risposta ai rilievi incentrati sulla dicitura "documento privo di valenza fiscale", alla mancata indicazione dell'importo dello sconto e alla mancata sottoscrizione delle comunicazioni di cessioni dei crediti; era stata ritenuta rilevante, ai fini dell'integrazione dei reati, la fattura n. 42/2021 ma non la 47/2021, sull'assunto che la seconda potesse essere interpretata come "un'interlocuzione preliminare", senza però spiegare perché la prima, che presentava caratteristiche identiche, integrasse i delitti. 2.8. L'ottavo motivo denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648-ter.1 cod. pen. La censura prende le mosse dalla struttura della norma incriminatrice, che punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce il denaro o i beni provenienti da tale delitto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. I ricorrenti, muovendo dal tenore letterale e dalla ratio della disposizione, sviluppano la tesi secondo cui le condotte di movimentazione finanziaria contestate non integrerebbero tale fattispecie. Sostiene la difesa che i trasferimenti di somme tra le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si erano risolti in una mera ripartizione interna del profitto del reato presupposto tra i concorrenti dello stesso, e non in una vera e propria attività di reimpiego con finalità dissimulatoria. La difesa insiste, in particolare, sull'assenza del quid pluris che la giurisprudenza di legittimità richiede per differenziare Vautoriciclaggio dalla semplice detenzione o utilizzo del provento illecito. Secondo i ricorrenti, non vi sarebbe stato alcun ostacolo alla tracciabilità dei fondi e, anzi, il trasferimento del denaro costituiva un indice di provenienza illecita. Si aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non era neppure coinvolta nella circolazione dei crediti per cui i pagamenti erano relativi a "rapporti di lavoro che si documenteranno". 2.9 Con il nono motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in 6punto di periculum in mora, "nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA]", censurando il Tribunale del riesame per aver affermato la sussistenza del pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali senza un effettivo e specifico confronto con gli elementi documentali offerti dalla difesa. Il motivo si sviluppa su due piani distinti ma convergenti. Sul primo piano, quello della completezza della valutazione, i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia del tutto omesso di esaminare la copiosa documentazione patrimoniale prodotta dalla difesa, che comprendeva: bilanci d'esercizio degli anni precedenti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., attestanti una situazione patrimoniale e finanziaria positiva e una consistente dotazione di assets immobiliari; perizie giurate di stima redatte da professionisti abilitati, concernenti il valore di mercato degli immobili di proprietà sociale; atti notarili relativi a contratti di mutuo fondiario, dai quali era possibile desumere la solidità economica della società; la visura catastale di [OSCURATO:PERSONA], attestante la proprietà di una pluralità di immobili. Sul secondo piano, quello della correttezza del ragionamento giuridico, la difesa contesta che il Tribunale abbia fondato il giudizio di pericolosità in modo astratto, facendo leva esclusivamente sulla gravità e sulla sistematicità delle contestazioni, senza, tuttavia, calare tale valutazione nella specifica situazione patrimoniale dei soggetti attinti dalla misura. Secondo i ricorrenti, la sussistenza di un rilevante patrimonio immobiliare intestato alla S.r.l. e la solidità economica complessivamente documentata di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto indurre il Tribunale a escludere, o quantomeno a motivare specificamente, il rischio concreto e attuale che i beni potessero essere dispersi, sottratti o depauperati prima della definizione del giudizio, risultando la misura cautelare, nella sua attuale ampiezza, sproporzionata rispetto alle reali esigenze di tutela della futura ablazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di cui oltre. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la perdita di efficacia della misura per il tardivo deposito della motivazione dell'ordinanza, è manifestamente infondato. La doglianza si fonda su un'erronea interpretazione della disciplina dettata dagli artt. 309, comma 10, e 324, comma 7, cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che il termine perentorio, la cui inosservanza determina la caducazione della misura cautelare, è unicamente quello previsto per la deliberazione della decisione (ossia del dispositivo), non anche quello, di natura meramente ordinatoria, fissato per il 7successivo deposito della motivazione (Sez. 3, n. 14603 del 24/03/2015, Ricci, Rv. 263334 - 01) la cui inosservanza, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale, potrà essere depositata nel previsto termine ordinatorio, senza che ciò abbia influenza sulla efficacia del provvedimento, "salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, sul piano civile, amministrativo ed anche penale, da riconnettere al mancato rispetto del predetto termine ordinatorio" (Sez. 2, n. 53094 del 25/11/2016, Ciconte; Sez. 6, n. 37170 del 5/7/2016, Giacomuzzi che richiama Sez. 6 n. 198 del 18/1/1999, Rv. 212878; Sez. 3 n. 40502 del 16/10/2002, Rv.222819; Sez. 3 n. 21007 del 18/3/2003, Rv. 225655). Nel caso di specie, il Tribunale ha deliberato la decisione nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 309 comma 9 c.p.p. depositando il dispositivo dell'ordinanza in cancelleria il 28 febbraio 2026. Il ritardo nel deposito della motivazione, avvenuto il 31 marzo 2026, non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia del provvedimento cautelare, la cui statuizione era già stata resa pubblica e vincolante tramite la lettura del dispositivo. Il motivo, pertanto, risulta manifestamente infondato. 3. Venendo alle questioni sollevate dalla difesa in relazione alla competenza, va premesso che, secondo l'accusa, in relazione alla vicenda di cui al capo 1, che, come si vedrà, assume un rilievo determinante ai fini del radicamento della competenza a favore del Tribunale di Pordenone, i legali rappresentanti (di fatto e di diritto) della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero simulato, tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, interventi edilizi per generare crediti di imposta fittizi, in quanto i lavori fatturati non erano stati eseguiti, che venivano attribuiti, mediante il meccanismo dello "sconto in fattura", alla medesima società emittente delle fatture che poi avrebbe provveduto a cederli. [OSCURATO:SOCIETA], quindi, emetteva fatture per lavori mai eseguiti; tali fatture generavano, a favore dei singoli committenti, un credito di imposta che risultava ceduto alla Planninstudio come corrispettivo da quest'ultima direttamente scontato in fattura. Come osservato da Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, di cui l'ordinanza riporta ampi stralci, "per quanto il soggetto emittente la fattura (la società esecutrice dei lavori) si identifichi con l'utilizzatore finale del credito di imposta (perché ad esso ceduto e a sua volta ceduto o utilizzato in compensazione), ciò nondimeno il primo beneficiario del credito di imposta resta, per quanto già detto, il committente". 3.1 A ciò consegue che le fatture elencate al capo 1 della preliminare rubrica avevano quale, primo, necessario obiettivo quello di consentire ai singoli committenti il riconoscimento di un inesistente credito di imposta, il quale, invece di essere utilizzato direttamente dal contribuente a compensazione del propriodebito di imposta, veniva ceduto alla società emittente le fatture a titolo di corrispettivo per lavori mai eseguiti. Tale operazione, come in modo del tutto condivisibile sostenuto da Sez. 3, 10400/24, e, ancor prima, da Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, De, Rv. 283767 - 01, integra il paradigma normativo dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 avendo la giurisprudenza di questa Corte chiarito che il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto comprende anche quello di consentire a terzi il riconoscimento di un inesistente credito di imposta (Sez. 3, n. 42417 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 04; Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio, Rv. 269903 - 01; Sez. 2, n. 40226 del 23/11/2006, Rv. 235593 - 01). Tale conclusione consente di disattendere il quinto motivo del ricorso. 3.2 Altro snodo argomentativo che sorregge il rigetto dell'eccezione d'incompetenza da parte del Tribunale, afferisce alla struttura e all'operatività della società [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo i giudici di merito, la S.r.l.s. era una "società fantasma", che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava per conseguire gli scopi illeciti perseguiti, concordando, tal volta, il da farsi con [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], legale rapp.te della società. Molteplici sono gli elementi che fondano una tale tesi. Il decreto assegna grande rilievo alle dichiarazioni dei committenti dei lavori, che avevano riferito di essersi raccordati con [OSCURATO:PERSONA] e, solo sporadicamente, con [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che la [OSCURATO:SOCIETA] era la generai contractor per cui avrebbe dovuto concordare con i committenti i termini dell'intervento, compresa la "scelta dei materiali". Il decreto, ancora, sottolinea come la società era stata messa da parte allorquando [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che non fosse più utile al perseguimento dei suoi scopi, avendogli comunicato [OSCURATO:PERSONA], dominus della [OSCURATO:PERSONA], che non aveva intenzione di acquistare i crediti d'imposta ceduti da una società costituita nel 2020. Dalle intercettazioni emerge che era stato [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con [OSCURATO:PERSONA], a reperire [OSCURATO:PERSONA], soggetto, rimarca il GIP, con diverse segnalazioni per reati fiscali e contro il patrimonio, il quale, in cambio di una somma di denaro, sarebbe divenuto il nuovo amministratore della società, rilevandone anche le quote e trasferendone la sede a [OSCURATO:PERSONA] la Punta (CT). Tant'è che, nel corso di una telefonata intercettata, [OSCURATO:PERSONA] informa il figlio degli sforzi che [OSCURATO:PERSONA] stava profondendo così da toglierlo "da ogni rogna". Sempre nel decreto, a pag. 16, viene richiamata una chat che dimostra che [OSCURATO:PERSONA] poteva operare sui conti della [OSCURATO:SOCIETA]. A pag. 29 del decreto, infine, si segnala, al fine di corroborare l'affermazione secondo cui "[OSCURATO:SOCIETA] è stata utilizzata come schermo al fine di emettere le 9fatture", che la società, una volta che [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso la sua contrarietà a ricevere i crediti di imposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], aveva trasferito, da marzo a luglio 2021, i crediti d'imposta generati dalle fatture di cui al capo 1 a M.C.A., all'epoca ancora Serva! [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., senza ricevere alcun corrispettivo. Tali elementi, dall'ordinanza richiamati, convergono, quindi, nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratori della società e a [OSCURATO:PERSONA] quello di mera testa di legno, priva di qualunque compito operativo. L'affermazione dei giudici di merito, determinante ai fini dell'attribuzione della competenza, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dimoravano ed esercitavano le rispettive attività lavorative nel circondario del Tribunale di Pordenone non è oggetto Ji censura da parte della difesa. 3.3 Altro passaggio argomentavo rilevante afferisce alla sussistenza o meno della connessione fra i reati delineati. Il GIP ritiene che fra i reati siano connessi ai sensi dell'art. 12 lett. a ) e b) cod. proc. pen. senza soffermarsi sulle ragioni di una tale affermazione. Nella parte iniziale del decreto vengono, però, messi in evidenza il ruolo chiave che nelle due vicende dedotte assumono [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], delle M.C.A., già [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei crediti di imposta conseguiti dalle società di [OSCURATO:PERSONA], e i legami fattuali e teleologici che intercorrono fra i reati di cui ai capi 1, 3, 4 e 5 e gli ulteriori, volti a consentire l'utilizzo dei crediti di imposta dai primi generati. Anche il Tribunale non si sofferma sulle ragioni della connessione dei reati: l'ordinanza, nella sintesi dei motivi di riesame, non fa cenno a questioni relative alla connessione e nella parte in cui rigetta l'eccezione di incompetenza, in relazione alla connessione, si limita a richiamare la posizione del GIP. Se ne desume che, per il Collegio del riesame, i vincoli di connessione oggettiva e soggettiva che, per il decreto, legavano i reati delineati dal PM non erano stati oggetto di contestazione. Il sesto motivo del ricorso, però, al riguardo denuncia il difetto di motivazione, sostenendo che con la richiesta di riesame e con i motivi aggiunti era stata contestata la sussistenza della connessione. La lettura degli atti richiamati dal motivo rivela che la competenza per territorio era oggetto del capo A) dei motivi aggiunti e in esso non si contestava esplicitamente i vincoli connettivi quale criterio di determinazione della competenza.Il ricorso sostiene, però, che la connessione è stata contestata ai capi B.3 e B.4 dei motivi aggiunti, laddove si sarebbe sostenuto che i reati meno gravi, isolatamente considerati, non sarebbero caduti nella competenza del Tribunale di Pordenone. Invero, il passaggio richiamato dal ricorso, riportato a pag. 7 dei motivi aggiunti, costituisce il momento conclusivo del ragionamento difensivo sviluppato al capo A) che perviene alla conclusione che la competenza appartiene "al Tribunale di Pescara o, in subordine, a quello di Treviso". Tale conclusione, nell'individuare un solo Tribunale competente per territorio a fronte di reati che, isolatamente considerati, ricadevano nelle attribuzioni di una pluralità di organi giurisdizionali, ha, chiaramente, nei vincoli connettivi che il ricorso assume contestati, il suo presupposto logico giuridico. Si fa, ancora, cenno alla connessione, in maniera del tutto incidentale, nella premessa del capo E) dei motivi aggiunti, afferente al fumus boni iuris, laddove si spiega che le "vicende di interesse, che sono indipendenti una dall'altra, e non altrimenti connesse che con riferimento ai soggetti, una attiene al cosiddetto Superbonus 110%.. .l'altra al [OSCURATO:PERSONA] 90%. Sussistono poi le ulteriori vicende di corollario all'autoriciclaggio...". Ma neanche tale passaggio, specie se si considera quanto era stato sostenuto nel primo dei motivi aggiunti, volto a contestare la competenza del Tribunale di Pordenone, costituisce una censura compiuta alla posizione del GIP in ordine alla connessione dei reati in quanto l'identità dei soggetti agenti è uno dei possibili fattori sintomatici della sussistenza della connessione. La conclusione cui si perviene è che la connessione non fu oggetto di contestazione dinanzi al Tribunale del riesame; a ciò consegue che non è configurabile il deficit motivazionale denunciato dal sesto motivo del ricorso. È stato precisato che "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)" (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01). Il principio si trova ribadito anche in relazione alle misure cautelari reali (Sez. 2, n. 41861 del 3/10/2024, Tuccillo) e in 11tema di sequestro probatorio (Sez. 3, n. 16083 del 13/02/2025, Gobbi, Rv. 287873 - 01). 3.4 Le considerazioni innanzi esposte consentono di disattendere i motivi volti a contestare l'attribuzione della competenza per territorio al Tribunale di Pordenone risultando, sul punto, l'ordinanza fondata su una motiyazione effettiva e non apparente, priva di errori di diritto. È necessario ricordare che il sindacato di legittimità sulla valutazione operata dal giudice della cognizione in merito ai fatti presupposto dell'applicazione di una norma processuale è limitato alla verifica della sussistenza e della logicità della motivazione adottata sul punto (Sez. 3, n. 3985 del 10/1/2022, Sanà; Sez. 3, n. 49805 del 18/05/2018, M., Rv. 274192-02, e Sez. 4, n. 6222 del 19/12/2008, dep. 2009, Cirianni, Rv. 243768-01). Nel caso in esame, dai vincoli connettivi oggettivi e soggettivi che avvincono i delitti, i giudici di merito fanno discendere, ai sensi dell'art. 16 comma 1 cod. proc. pen., la competenza del Tribunale di Pordenone, ritenendo che nel circondario di quel Tribunale sia stato commesso, mediante l'emissione della fattura n. 5 del 26/1/2021, il primo dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000. Sul punto l'ordinanza impugnata fornisce una motivazione, aderente agli elementi probatori acquisiti, che logicamente giustifica, nell'ottica del Tribunale, l'attribuzione dei reati connessi al Tribunale di Pordenone, operando nel circondario del predetto Tribunale gli effettivi amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. I ricorrenti se ne lamentano ma i loro rilievi, nello spettro dell'indagine riservata a questa Corte, sono irrilevanti in quanto la ritenuta e argomentata non coincidenza fra la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA] e quella nella quale gli effettivi amministratori di fatto operavano giustifica la conclusione cui perviene il Tribunale. 4. È invece fondato il settimo motivo del ricorso. Va, preliminarmente, rilevato che, nei confronti dei ricorrenti, l'unica fattura presa in considerazione ai fini dei sequestri è quella n. 42 per l'importo di C 121.000,00 che, si legge nel decreto di sequestro, fu oggetto, in data 22/7/2021, della comunicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'Agenzia delle Entrate, dell'opzione della cessione del credito di C 108.900 in favore della [OSCURATO:PERSONA]. In relazione alla fattura n. 47 di C 360.000,00 il Tribunale, richiamando le intercettazioni già valorizzate nel decreto, dimostra di condividere la decisione del GIP, che non aveva attribuito "alcun rilievo a tali somme ai fini del sequestro" sull'assunto che la fattura non poteva ritenersi emessa. 124.1 Con la richiesta di riesame i ricorrenti avevano osservato che in relazione al [OSCURATO:PERSONA] facciate mancava il presupposto dell'intera azione criminosa, ossia l'emissione delle fatture incriminate, la n. 42 del 22/7/2021 di C 121.000,00 e la n. 47 del 30/8/2021 di C 363.000,00, asseritamente emesse da [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Era stato segnalato, a corredo del motivo, che le fatture non risultavano nel Sistema di Interscambio e che le copie acquisite in atti non potevano avere rilievo penale in quanto: riportavano l'avviso che non avevano valenza fiscale; non riportavano l'importo dello sconto in relazione al quale era chiesto il beneficio; la comunicazione di cessione del credito non era sottoscritta dal legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 La questione, seppur rilevante, in quanto volta a prospettare che il credito di imposta di € 108.900,00 oggetto delle accuse formulate ai capi 5 e 6, era stato originato da una fattura differente da quella indicata al capo 4, è totalmente ignorata dal Tribunale, che si limita' a riproporre la parte del decreto che dava atto che "le fatture nn. 42 e 47 inizialmente emesse da Serva! [OSCURATO:PERSONA] per gli importi rispettivamente di C 121.000,00 ed C 363.000,00, sebbene difformi da quelle trasmesse alla banca dati fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate (...), risultato essere state trasmesse a [OSCURATO:PERSONA], professionista incaricato per la compilazione dei modelli di comunicazione di cessione di crediti d'imposta inviati all'Agenziale delle Entrate e, quindi, sono uscite dalla disponibilità dell'emittente". Non è dato, quindi, comprendere se la fattura n. 42 venne trasmessa al sistema di interscambio e se intervenne una nota di variazione, generando l'ordinanza il convincimento che l'emissione viene fatta discendere dalla consegna a [OSCURATO:PERSONA], senza alcun confronto con l'argomentazione difensiva prospettante l'inesistenza di una fattura, non trasmessa al destinatario mediante il sistema di interscambio, in violazione dell'art. 1 comma 6 d.lgs. 2015 n. 127, e su cui risultava apposta l'indicazione della non validità a fini fiscali. Né può dubitarsi della rilevanza delle questioni sollevate dalla difesa, essendo stato precisato che "In tema di reati tributari, la comunicazione di cessione del credito fiscale relativo al cd. "bonus facciata", trasmessa telematicamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non rientra nella nozione di "altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture in base alle norme tributarie", di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, posto che non assolve alla funzione di documentare e provare il fatto generatore del credito, ma a quella di comunicare al debitore la cessione del credito ad altro soggetto diverso da quello dell'iniziale rapporto obbligatorio (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 - 04). 13Va, ancora, ricordato che l'art. 640 quater c.p. non consente l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 322 ter alle ipotesi tentate di cui all'art. 640 bis c.p. La lacuna argomentativa è aggravata dal differente rilievo assegnato alla fattura n. 47 rispetto alla n. 42, essendo stata la prima non considerata ai fini dei sequestri. Eppure, dallo specchietto riassuntivo di pag. 38 del decreto del GIP, risulta che il credito d'imposta originato dalla fattura n. 47 fu ceduto da [OSCURATO:PERSONA] alla Tecnosintesi di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. 4.3 La mancata risposta alle censure difensive afferenti a elementi che comunque assumono valenza decisiva ai fini della configurazione del reato di cui al capo 4 e, conseguentemente, dei reati di cui ai capi 5 e 6, risultando la fattura lo strumento che, secondo il Tribunale, aveva permesso la consumazione del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., così procurando il profitto oggetto del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., impone l'annullamento, sul punto, dell'ordinanza. E' noto, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza su cui è fondata la decisione mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotti dalle parti, così da risultare inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 3, n. 37179 del 21/10/2025, Cracea che richiama Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Si è, tuttavia, precisato che "integrano violazione di legge, sotto il profilo della assoluta mancanza di motivazione e della motivazione apparente, l'omesso esame di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", in relazione alle quali il tribunale del riesame è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189 - 01). Non costituisce, al contrario, "violazione di legge" la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01)" ( Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024 (dep. 2025), Business; in tal senso anche Sez. 5, n. 40306 del 17/9/2024, Polonia). 145. Venendo all'ottavo motivo, la difesa contesta la stessa configurabilità dell'art. 648-ter. 1 cod. pen. sostenendo che i trasferimenti di denaro rappresentarono la ripartizione del profitto fra i soggetti coinvolti e, difettando l'attitudine dissimulatoria, non potevano assumere autonoma rilevanza penale. 5.1 Secondo il decreto di sequestro, [OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] crediti per € 601.984,00 mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato bonifici a favore della MCA per C 326.280,33, cui erano seguiti bonifici per C 296.800,00 effettuati dalla MCA in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il GIP, inoltre, aveva sottolineato che le causali riportate nei bonifici disposti da MCA erano fittizi, così da configurare, per quanto qui d'interesse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e della MCA, e di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA], il reato di autoriciclaggio. Ha, invece, ritenuto (pag. 36) che non sussistesse il fumus del delitto, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'importo di C 220.086,45, che, secondo l'ipotesi accusatoria, era stato trasferito alla società tramite due triangolazione, la prima fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per C 46.427,00, e la seconda tra [OSCURATO:PERSONA] e MCA per C 155.923,21, così permettendo alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di ricevere, presso i propri cantieri, materiali venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] il cui prezzo era stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] e da MCA utilizzando in compensazione i crediti originati dalle truffe contestate. Tale segmento dell'ipotesi di autoriciclaggio, pertanto, veniva configurato esclusivamente nei confronti della MCA, tant'è vero che il sequestro in via diretta e per equivalente nei confronti della MCA è pari a "quanto compensato con la [OSCURATO:PERSONA] (C 220,086, 45)" e ai "pagamenti effettuati da tale società al netto delle somme ritrasferite a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (326.280,33- 296.800= 29.480,33)". 5.2 L'impostazione del GIP è stata recepita dal Tribunale del riesame che, nel disattendere le censure difensive, si è soffermato sulla non veridicità delle causali dei bonifici che avevano permesso il trasferimento di C 296.800,00 da MCA a [OSCURATO:PERSONA] e sul collegamento fra i versamenti effettuati dai cessionari finali dei crediti di imposta a [OSCURATO:PERSONA] e i bonifici da quest'ultima effettuati a favore di MCA. 5.3 Tale motivazione dà conto della sussistenza indiziaria del delitto continuato delineato al capo 6 resistendo a censure difensive che, attraverso una diversa sistemazione logica degli elementi probatori, prospettano una lettura alternativa 15delle condotte riconducendole al riparto del profitto fra i correi dei reati presupposti. Nella rappresentazione dei giudici di merito, infatti, [OSCURATO:PERSONA], tramite le società controllate, ha ottenuto illecitamente dei crediti di imposta che, tramite [OSCURATO:PERSONA], erano stati ceduti così da conseguire un profitto illecito che era stato, in larga parte, trasferito a M.C.A. e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per essere reimpiegato nelle attività imprenditoriali dalle medesime svolte, così da integrare il paradigma normativo del reato di autoriciclaggio. L'argomento difensivo incentrato sull'inidoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuose dei fondi trasferiti, ancora, non si confronta con le causali dei bonifici, volti a rappresentare la sussistenza di rapporti economici sottostanti che non avevano alcun aggancio con la realtà, tanto da determinare il trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] IMMOBILARE di una parte significativa dei proventi di cui al capo 1), benché la società in quella vicenda non avesse avuto alcun ruolo. Non si comprende, infatti, nell'ottica difensiva, perché la simulazione di causali lecite del tutto scollegate dai reati che avevano generato le risorse trasferite da [OSCURATO:PERSONA] sia inidonea a produrre un effetto dissimulatori°. E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito del reato di riciclaggio, che "integra tale ultimo reato il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato" (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183 - 01; massime precedenti Vedi: N. 3397 del 2013 Rv. 254314 - 01, N. 13085 del 2014 Rv. 259487 - 01, N. 43881 del 2014 Rv. 260694 - 01, N. 46319 del 2016 Rv. 268316 - 01. Vedi anche le motivazioni di Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep.2013, Anemone, Rv. 254314)" (Sez. 2, n. 37606 del 21/6/2019, Novelli). 6. Manifestamente infondato risulta il nono motivo, prospettante l'assenza o l'apparenza della motivazione in ordine al requisito del periculum. L'ordinanza fonda il pericolo su quella che il GIP aveva definito la "propensione al sotterfugio e all'utilizzo di espedienti per andare esenti da responsabilità" che connotava il modo di operare di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e delle società da loro amministrate, oltre che degli altri soggetti coinvolti, essendo state molteplici le "fittizie operazioni di valenza economica e patrimoniale, con relativi trasferimenti intersoggettivi e occultamento documentale e contabile", volte a A_ 16celare "ogni informazione utile all'accertamento delle movimentazioni patrimoniali effettivamente verificatesi". Si sottolinea, quindi, che la capacità e la propensione degli indagati a dissimulare le reali operazioni realizzate, lo strumentale utilizzo delle persone giuridiche coinvolte nella vicenda e i plurimi trasferimenti di denaro "impediscono anche di avere una percezione reale in ordine all'effettiva capacità patrimoniale da cui dovrebbe attingere un eventuale provvedimento ablatorio", così da giustificare il vincolo anticipatorio contestato. In relazione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quindi, viene dato rilievo alla tre lettere di compliance per il mancato versamento dell'IVA e a tre ingiunzioni di pagamento che avevano attinto la società. L'ordinanza, quindi, fornisce una motivazione in ordine all'esigenza che giustifica il vincolo imposto sui beni ancorandola a elementi concreti, emergenti dalle indagini, così sottraendosi a censure difensive volte a contestare la logicità del ragionamento probatorio del Tribunale e il peso dimostrativo assegnato nel processo inferenziale ai singoli indizi. Tanto basta, per quanto innanzi esposto circa il perimetro di valutazione riservato al giudice di legittimità in materia cautelare reale, per respingere il motivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25283/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris