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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02676/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30595/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Taranto n. 1392/28/2021 , depositata il 3 maggio 2021; [OSCURATO:PERSONA]– IRAP2007 R.G.

N.30595/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1 3 ottobre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. In data 8 marzo 2012 [OSCURATO:PERSONA] richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso di parte dell’IRAP versata per l’anno 2007, per l’importo di € 10.518,00, limitatamente ai compensi percepiti per le attività di vice-presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop., e di presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo di società di capitali.

Con provvedimento prot. n. 2013/9759, notificato il 1 6 maggio 2013,l’Agenzia delle Entrate comunicava il diniego del rimborso richiesto.

2. Avverso il suddetto provvedimento di diniego il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto la quale, con sentenza n. 2208/03/2015, pronunciata l’11 giugno 2015 e depositata in segreteria il 20 luglio 2015, lo accoglieva, disponendo il rimborso richiesto.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Taranto , con sentenza n. 1392/28/2021, pronunciata l’11 dicembre 2020 e depositata in segreteria il 3 maggio 2021 , in riforma dell’impugnata sentenza accoglieva l’appello e confermava la legittimità del diniego al rimborso, con compensazione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo R.G.

N.30595/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, nel caso di ritenuta fondatezza del ricorso principale. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 13 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Rileva il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che i compensi percepiti quale vice-presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata e quale presidente e componente di collegi sindacali di società dovessero essere considerati ai fini IRAP, in quanto, tenuto conto delle conoscenze tecnico-giuridiche acquisite nel corso dell’attività professionale, tali incarichi erano gestiti senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione, pur posseduta, avendo invece egli utilizzato, per tali incarichi, l’organizzazione professionale dell’ente presso il quale svolgeva tali attività.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e conseguente nullità della pronuncia ex art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.

R.G.

N.30595/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Ufficio che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza dal diritto di richiedere il rimborso, per superamento del termine di 48 mesi, pur trattandosi di eccezione tempestivamente prodotta ed oggetto di specifico motivo di appello.

3. Procedendo quindi all’esame del motivo di ricorso principale, laCorte osserva che lo stesso è infondato.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. 12 settembre 2017, n. 21161; Cass. 2 marzo 2017, n. 5631; Cass. 5 marzo 2012, n. 3434).

Più in particolare, «in tema di IRAP, il libero professionista non è automaticamente escluso dall'imposizione con riferimento all'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, con la conseguenza che, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo R.G.

N.30595/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] svolgimento di detta attività» (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4576).

A tali principisi è pienamente conformata la corte territoriale, la quale ha evidenziato – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede -come il contribuente non avesse provato che, per le attività di consigliere e sindaco nei svariati incarichi di consigliere e sindaco, egli non si avvalesse delle strutture, dei dipendenti e dei collaborati del proprio studio professionale, per i quali sosteneva ingenti costi documentati dal mod.

Unico.

Non vi è dubbio, peraltro, che, nel caso di specie, l’onere della prova della totale separatezza tra tali attività e quella normalmente svolta dal ricorrente come dottore commercialista mediante la propria struttura professionale fosse a carico dello stesso contribuente, sia perché si deve presumere che il professionista svolga anche tali attività mediante la propria organizzazione professionale, sia perché, trattandosi di istanza di rimborso, spetta a colui che la presenta provare la sussistenza dei presupposti per il rimborso stesso (cfr. Cass. 17 maggio 2018,n. 12052; Cass.18 maggio 2018, n. 12291).

4. Consegue il rigetto del ricorso.

A tale rigetto consegue l’assorbimento del controricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se R.G.

N.30595/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoprincipale e dichiara assorbito quello incidentale.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.300,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30595/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Taranto n. 1392/28/2021 , depositata il 3 maggio 2021; [OSCURATO:PERSONA]– IRAP2007 R.G. N.30595/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1 3 ottobre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. In data 8 marzo 2012 [OSCURATO:PERSONA] richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso di parte dell’IRAP versata per l’anno 2007, per l’importo di € 10.518,00, limitatamente ai compensi percepiti per le attività di vice-presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop., e di presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo di società di capitali. Con provvedimento prot. n. 2013/9759, notificato il 1 6 maggio 2013,l’Agenzia delle Entrate comunicava il diniego del rimborso richiesto. 2. Avverso il suddetto provvedimento di diniego il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto la quale, con sentenza n. 2208/03/2015, pronunciata l’11 giugno 2015 e depositata in segreteria il 20 luglio 2015, lo accoglieva, disponendo il rimborso richiesto. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Taranto , con sentenza n. 1392/28/2021, pronunciata l’11 dicembre 2020 e depositata in segreteria il 3 maggio 2021 , in riforma dell’impugnata sentenza accoglieva l’appello e confermava la legittimità del diniego al rimborso, con compensazione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo R.G. N.30595/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, nel caso di ritenuta fondatezza del ricorso principale. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 13 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che i compensi percepiti quale vice-presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata e quale presidente e componente di collegi sindacali di società dovessero essere considerati ai fini IRAP, in quanto, tenuto conto delle conoscenze tecnico-giuridiche acquisite nel corso dell’attività professionale, tali incarichi erano gestiti senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione, pur posseduta, avendo invece egli utilizzato, per tali incarichi, l’organizzazione professionale dell’ente presso il quale svolgeva tali attività. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e conseguente nullità della pronuncia ex art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. R.G. N.30595/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Ufficio che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza dal diritto di richiedere il rimborso, per superamento del termine di 48 mesi, pur trattandosi di eccezione tempestivamente prodotta ed oggetto di specifico motivo di appello. 3. Procedendo quindi all’esame del motivo di ricorso principale, laCorte osserva che lo stesso è infondato. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. 12 settembre 2017, n. 21161; Cass. 2 marzo 2017, n. 5631; Cass. 5 marzo 2012, n. 3434). Più in particolare, «in tema di IRAP, il libero professionista non è automaticamente escluso dall'imposizione con riferimento all'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, con la conseguenza che, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo R.G. N.30595/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] svolgimento di detta attività» (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4576). A tali principisi è pienamente conformata la corte territoriale, la quale ha evidenziato – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede -come il contribuente non avesse provato che, per le attività di consigliere e sindaco nei svariati incarichi di consigliere e sindaco, egli non si avvalesse delle strutture, dei dipendenti e dei collaborati del proprio studio professionale, per i quali sosteneva ingenti costi documentati dal mod. Unico. Non vi è dubbio, peraltro, che, nel caso di specie, l’onere della prova della totale separatezza tra tali attività e quella normalmente svolta dal ricorrente come dottore commercialista mediante la propria struttura professionale fosse a carico dello stesso contribuente, sia perché si deve presumere che il professionista svolga anche tali attività mediante la propria organizzazione professionale, sia perché, trattandosi di istanza di rimborso, spetta a colui che la presenta provare la sussistenza dei presupposti per il rimborso stesso (cfr. Cass. 17 maggio 2018,n. 12052; Cass.18 maggio 2018, n. 12291). 4. Consegue il rigetto del ricorso. A tale rigetto consegue l’assorbimento del controricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se R.G. N.30595/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.300,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto p