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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08947/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inarnnnissibilita' udito-A-difeasefe -7 [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare al ricorso presentato avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 16/06/2022 perché il Gip presso il tribunale di Caltanissetta con ordinanza in data 18/10/2022 gli aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari e quindi non aveva più interesse all'impugnazione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per rinuncia a seguito di sopravvenuta carenza di interesse.

Considerato il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. ([OSCURATO:PERSONA].

Un.

N. 20 del 1996 Rv. 206168 - 01, N. 7 del 1997 Rv. 208166 - 01) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]> :3E-',-,s0NDA SEZIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inarnnnissibilita' udito-A-difeasefe -7 [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare al ricorso presentato avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 16/06/2022 perché il Gip presso il tribunale di Caltanissetta con ordinanza in data 18/10/2022 gli aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari e quindi non aveva più interesse all'impugnazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per rinuncia a seguito di sopravvenuta carenza di interesse. Considerato il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. ([OSCURATO:PERSONA]. Un. N. 20 del 1996 Rv. 206168 - 01, N. 7 del 1997 Rv. 208166 - 01) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]> :3E-',-,s0NDA SEZIO
Sentenza Cassazione n. 08947/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris