CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 43176/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere 1RENE SCORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sezione 4^, n.44164 del 10/10/2019, aveva annullato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, precedente sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole di delitti di furto aggravato, di utilizzo indebito di carte di credito e di pagamento, nonché di evasione, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, applicatagli la recidiva contestata ed escluse le circostanze attenuanti generiche. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con tre motivi, violazione di legge e carenza motivazionale, in relazione al difetto di specifica argomentazione in ordine all'applicazione della recidiva contestata, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata determinazione della pena base nel minimo edittale. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dell'Il gennaio 2019 della Corte di appello di Catania, era stato articolato il seguente motivo in punto di trattamento sanzionatorio, per come riportato nella sentenza di questa Corte Sezione 4^, n.44164 del 10/10/2019:« I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. Deduce che nonostante il proscioglimento dal reato di cui al capo A), la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata in primo grado (anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.733,00 di multa), in violazione del divieto di 'reformatio in peius'». Donde, questa Corte, ritenutolo fondato, in «accoglimento del (solo) primo motivo di ricorso» ha annullato la sentenza impugnata, imponendo al giudice del rinvio di rideterminare il trattamento sanzionatorio irrogato al Maganuco, eliminando la riscontrata violazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 597 cod.proc.pen., che impone al giudice del gravame di merito di diminuire la pena in caso di parziale accoglimento dell'appello in relazione a circostanze o a reati concorrenti. 2.2. Donde, deve riconoscersi che la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio si è fedelmente attenuta al mandato ricevuto dalla Corte rescindente, non essendo affatto tenuta a motivare in punto di diniego di esclusione della recidiva e in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo, gli stessi punti, oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. —'1..- 216239; nello stesso senso Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020-27/01/2021, in motivazione). Da qui la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso. 2.3. Il terzo motivo non è consentito in questa sede. Va sottolineato che, con la censura sul quantum di pena inflitta all'imputato, non sono stati indicati neppure gli elementi, atti a suffragare la richiesta, ingiustificatamente disattesi dalla Corte territoriale. Va, comunque, ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre