CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05335/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4y- /1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il GIP del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ridichiarato inammissibile la sua istanza volta ad ottenere l'applicazione di pena sostitutiva ex 545 bis cod. proc. pen. in relazione alla pena di tre anni di reclusione inflitta con sentenza passata in giudicato il 20/01/2023, in quanto tardivamente proposta oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 95 d. Igs. 150 del 2022. Il ricorrente, che ha anche depositato memoria con la quale chiede l'assegnazione del ricorso ad altra sezione, deduce violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta natura del termine di trenta giorni che, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, in mancanza di una espressa previsione normativa, non sarebbe perentorio in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 173 cod. proc. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. L'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di richiedere l'applicazione di una pena sostitutiva a norma dell'art. 53, legge n. 689 del 1981 proponendo la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sempre che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. Nel caso di specie, come correttamente argomentato dal G.E., alla data di entrata in vigore della legge, la sentenza emessa nei confronti del Giannini era da ritenersi pendente; l'interessato, tuttavia, ha omesso di presentare l'istanza di applicazione della pena sostitutiva ne termine di 30 giorni. La mancata presentazione entro il termine previsto dalla norma determina l'inammissibilità della richiesta: la norma transitoria, infatti, a fronte di un potere attribuito di norma al giudice della cognizione, inserisce una disposizione di carattere eccezionale per cui il termine in questa indicato, per ragioni sistematiche legate alla necessità di non lasciare pendente sine die la questione della sostituibilità della pena detentiva breve in fase esecutiva, si deve intendere come previsto a pena di decadenza, con conseguente inammissibilità di una richiesta tardivamente proposta. Del resto, quando diviene irrevocabile la sentenza, il pubblico ministero è tenuto a emettere l'ordine di esecuzione -nei casi previsti con contestuale decreto di sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.- e tale adempimento, pure considerato che il condannato ha in alcune ipotesi il diritto di avanzare istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione al competente Tribunale di Sorveglianza, non può essere evidentemente procrastinato per un tempo indeterminato. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle