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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 24324/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Massafra avverso la sentenza del 06/07/2022 del Tribunale di Mantova.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo V3nnullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2022 il Tribunale c i Mantova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 337 e 51, n. 11-quater, cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione,

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo vizi di erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena finale, e segnatamente in relazione: a) al mancato aumento della pena per il concorso formale di reati ex art. 81, primo comma, cod. pen., in relazione alla condotta delittuosa di cui all'art. 337 cod. pen.; b) al mancato aumento della pena per la contestata E ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quater, cit., in violazione dell'art. 64, primo comma, cod. pen. 3.

Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 marzo 2023 il Procuratore generale ha illustrato e sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto poiché ; dopo aver escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il Tribuna e ha irrogato una pena detentiva in misura corrispondente al minimo edittale, senza procedere all'aumento di pena che avrebbete dovuto determinare in virtù del concorso formale di reati ex art. 81, primo comma, cit. e della riconosciuta aggravan.:e d cui all'art. 61, n. 11-quater, cit.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta, infatti, che i Giudici di merito hanno omesso le necessarie valutazioni in punto di dosimetria della pena, sebbene avessero poco prima spiegato che l'imputato aveva posto in essere la condotta di resistenza in danno di due pubblici L fficiali che componevano la pattuglia operante all'atto della redazione de verbali di contestazione dell'infrazione al codice della strada da lui commessa mentre si trovava sottoposto ad una misura alternativa al carcere (la detenzione domiciliare), disposta dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 2 maggio 2018.

Giova richiamare, al riguardo, il principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771), secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta d chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.

2. Sulla base delle su esposte considerazicni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata, affinché provveda ad eliminare i vizi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia.

Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Massafra avverso la sentenza del 06/07/2022 del Tribunale di Mantova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo V3nnullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2022 il Tribunale c i Mantova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 337 e 51, n. 11-quater, cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo vizi di erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena finale, e segnatamente in relazione: a) al mancato aumento della pena per il concorso formale di reati ex art. 81, primo comma, cod. pen., in relazione alla condotta delittuosa di cui all'art. 337 cod. pen.; b) al mancato aumento della pena per la contestata E ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quater, cit., in violazione dell'art. 64, primo comma, cod. pen. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 marzo 2023 il Procuratore generale ha illustrato e sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto poiché ; dopo aver escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il Tribuna e ha irrogato una pena detentiva in misura corrispondente al minimo edittale, senza procedere all'aumento di pena che avrebbete dovuto determinare in virtù del concorso formale di reati ex art. 81, primo comma, cit. e della riconosciuta aggravan.:e d cui all'art. 61, n. 11-quater, cit. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta, infatti, che i Giudici di merito hanno omesso le necessarie valutazioni in punto di dosimetria della pena, sebbene avessero poco prima spiegato che l'imputato aveva posto in essere la condotta di resistenza in danno di due pubblici L fficiali che componevano la pattuglia operante all'atto della redazione de verbali di contestazione dell'infrazione al codice della strada da lui commessa mentre si trovava sottoposto ad una misura alternativa al carcere (la detenzione domiciliare), disposta dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 2 maggio 2018. Giova richiamare, al riguardo, il principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771), secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta d chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio. 2. Sulla base delle su esposte considerazicni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata, affinché provveda ad eliminare i vizi sopra indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]