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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17448/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27872/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.

SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo studio Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27872/2021 Numero sezionale 4735/2022 Numero di raccolta generale 17448/2022-intimat[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022o- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 918/2021 depositata il 10/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Avezzano.

Quest’ultimo aveva respinto la domanda della stessa [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione di un fabbricato in comune di Oricola, oggetto di iscrizione ipotecaria e di pignoramento da parte di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che la [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. si è costituita con controricorso, concludendo per il rigetto, ed ha depositato memoria; che la ricorrente invoca omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., giacché ella – sia in primo sia in secondo grado – avrebbe invocato invano l’ammissione dei mezzi istruttori ed, in particolare, la prova testimoniale, opponendosi, nel contempo, alla produzione documentale dell’Istituto bancario, intervenuto volontariamente nel giudizio di merito, perché successiva alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.; che il predetto motivo, così come articolato, si palesa inammissibile per due concorrenti ragioni; che, in primo luogo, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27872/2021 parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, Numero sezionale 4735/2022Numero di raccolta generale 17448/2022 avrebbe determinato un esito diverso della controversia). [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018); che, nella specie, la ricorrente ha lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale e non l’omesso esame di un particolare fatto storico; che, in secondo luogo, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c (applicabile ratione temporis al caso in esame)., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, né la ricorrente le ha poste in risalto, come sarebbe stato suo preciso onere; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27872/2021 che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; Numero sezionale 4735/2022Numero di raccolta generale 17448/2022 che alla suddetta declaratoria segue la condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27872/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo studio Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Quest’ultimo aveva respinto la domanda della stessa [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione di un fabbricato in comune di Oricola, oggetto di iscrizione ipotecaria e di pignoramento da parte di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che la [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. si è costituita con controricorso, concludendo per il rigetto, ed ha depositato memoria; che la ricorrente invoca omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., giacché ella – sia in primo sia in secondo grado – avrebbe invocato invano l’ammissione dei mezzi istruttori ed, in particolare, la prova testimoniale, opponendosi, nel contempo, alla produzione documentale dell’Istituto bancario, intervenuto volontariamente nel giudizio di merito, perché successiva alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.; che il predetto motivo, così come articolato, si palesa inammissibile per due concorrenti ragioni; che, in primo luogo, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27872/2021 parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, Numero sezionale 4735/2022Numero di raccolta generale 17448/2022 avrebbe determinato un esito diverso della controversia). [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018); che, nella specie, la ricorrente ha lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale e non l’omesso esame di un particolare fatto storico; che, in secondo luogo, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c (applicabile ratione temporis al caso in esame)., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, né la ricorrente le ha poste in risalto, come sarebbe stato suo preciso onere; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27872/2021 che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; Numero sezionale 4735/2022Numero di raccolta generale 17448/2022 che alla suddetta declaratoria segue la condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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