Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16602/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cl) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari il 18/8/2021 limitatamente all'imputazione di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.), confermandola, per contro, quanto ai capi 59 (art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 60 e 61 (entrambi ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990).

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione delle norme sostanziali contestate e dell'art. 273 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale - confermando la misura quanto ai capi citati - avrebbe steso un'ordinanza palesemente viziata, mera riedizione di quella genetica e, soprattutto, priva di riferimento a molteplici profili di merito sollevati con il gravame, tali da evidenziare l'estraneità del ricorrente a qualsiasi fattispecie associativa, oltre che ai reati fine.

Emergerebbe, dunque, una motivazione apparente, se non inesistente, con riguardo a numerosi elementi di fatto, compreso il tenore di varie intercettazioni che sarebbe stato contestato dalla difesa, offrendone un significato diverso, ma senza ricevere alcuna risposta; ciò, peraltro, varrebbe sia per il reato associativo che per i reati fine, così da rendere la mancanza di motivazione del tutto palese e, dunque, l'ordinanza meritevole di annullamento.

La stessa censura, poi, è mossa quanto alle esigenze cautelari (motivo n. 2), che sarebbero state ribadite senza fornire alcun criterio logico- giuridico, senza esprimere alcun effettivo argomento e, al contempo, nuovamente trascurando gli elementi addotti dall'indagato.

3. Propone ricorso per cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, lamentando carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Il Tribunale avrebbe annullato la misura cautelare in parte qua pur a fronte di una esplicita assunzione di responsabilità dello Zuccalà in ordine alla sua affiliazione all'associazione mafiosa, e pur in presenza di una riconosciuta partecipazione al delitto di cui all'art. 74 cit., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., con evidente vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso dello Zuccalà risulta manifestamente infondato; il Tribunale del riesame, infatti, ha confermato i gravi indizi di colpevolezza - quanto ai capi 59, 60 e 61 - con ampio, rigoroso e logico percorso motivazionale, saldamente ancorato alle emergenze investigative e privo di carenze di sorta; un diffuso argomento che, peraltro, ha adeguatamente riscontrato le obiezioni difensive, superandole con elementi oggettivi e congrue considerazioni, tali da non giustificare affatto l'annullamento del provvedimento impugnato. l

5. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, dopo aver escluso per lo Zuccalà i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), ha preso in esame la contestazione mossa ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e ne ha riconosciuto palesi gli indici di riferibilità al ricorrente, ampiamente richiamati.

L'ordinanza, innanzitutto, ha sottolineato "il compendio indiziario vastissimo e granitico" a fondamento del reato associativo (in sé estraneo all'impugnazione), costituito da un numero molto rilevante di intercettazioni, appostamenti, pedinamenti e sequestri di sostanza; ancora, il Tribunale ha evidenziato che la stessa associazione faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Salvatore, capoclan di Mazzarino e detenuto da anni, al pari dell'altro), quale promotore, al fratello [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli detenuto) ed alla madre [OSCURATO:PERSONA], che veicolava all'esterno le direttive che provenivano dai figli e coordinava l'attività di spaccio, grazie al contributo di numerosi soggetti, tra i quali lo Zuccalà.

Di seguito, è stata richiamata una lettera (poi sequestrata) che [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato alla cugina [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, e della quale reale destinatario era proprio quest'ultimo, invitato dal primo a recarsi a Catania da tale [OSCURATO:PERSONA] ("Gino") per farsi dare il motore di una "macchina", da intendersi — in linguaggio criptico comune tra i sodali — come sostanza stupefacente.

L'ordinanza, ancora, ha indicato altri colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre Medicea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento espresso anche allo Zuccalà e alla citata lettera, nei quali la donna aveva rassicurato il figlio che "Ignazio" aveva ricevuto la missiva ed era andato effettivamente a Catania, insieme alla moglie.

Nelle stesse conversazioni, poi, erano risultati chiari i riferimenti allo stupefacente, anche in grossi quantitativi (50 chili), ed erano emersi anche ulteriori incontri tra il ricorrente e "Gino", sempre con lo stesso oggetto illecito.

6. L'ordinanza, di seguito, ha richiamato molte altre risultanze investigative, a muover da quelle intercettive, dalle quali era emerso che lo Zuccalà era particolarmente attivo nell'ambito dell'associazione, come da colloqui con i relativi vertici e con altri indagati; lo stesso, peraltro, era sì confinato allo svolgimento di trasferte in qualità di corriere (specie presso il fornitore Brancato), ed allo smercio di sostanza, ma non di rado veniva messo a conoscenza di questioni di spiccato interesse per il gruppo (come accertato con ulteriori intercettazioni, che il Collegio di merito richiama a pag. 15).

Un ricorrente che, dunque, veniva utilizzato per lo più come manovalanza per approvvigionamento e spaccio su strada, ma che era interessato ad assumere un ruolo di più elevato spessore nell'associazione, della quale anche gli altri intranei gli riconoscevano essere parte.

Questi, infatti, erano risultati ben consapevoli di potersi avvantaggiare della costante attività del ricorrente, come emerso nei colloqui nei quali gli stessi sodali facevano riferimento proprio allo Zuccalà come soggetto di riferimento per spostamenti e trasferte.

7. Ancora, il Tribunale ha preso in esame vari episodi di acquisto di stupefacente portati a termine dal ricorrente nell'ottobre 2018, nell'interesse dell'associazione, evidenziando come il compendio probatorio ne consentisse di riconoscere più che adeguati indici, ampiamente descritti alle pagg. 16 e ss. dell'ordinanza.

8. In conclusione - ha sostenuto il Collegio con adeguata e logica affermazione - l'amplissima serie di elementi indiziari consente di ritenere accertata la "alacre partecipazione" del ricorrente all'associazione di cui al capo 59, la sua costante disponibilità per trasferte ed acquisti di droga, il suo rapportarsi con soggetti di spicco, anche estranei alla famiglia Sanfilippo (quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la sua "ossequiosa obbedienza" alle direttive impartite dai reggenti Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], l'affectio manifestata nel condividere gli scopi del sodalizio, l'impiego dello stesso linguaggio criptico utilizzato dagli associati, oltre alla commissione dei resti scopo di cui ai capi 60 e 61, anch'essi adeguatamente riconosciuti, così come la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il primo motivo di ricorso, dunque, risulta del tutto infondato, non emergendo affatto le carenze motivazionali contestate e, soprattutto, il rilievo decisivo che gli argomenti difensivi avrebbero assunto.

9. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto alle esigenze cautelari, oggetto della seconda censura che lamenta ancora una carenza argomentativa.

Pronunciandosi al riguardo, infatti, il Tribunale ha redatto ancora una motivazione logica e rigorosa, con la quale - richiamata la duplice presunzione relativa di cui all'art. 275 cod. proc. pen. - ha sottolineato l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva; tratte, entrambe, dalla massima dedizione mostrata dal ricorrente all'associazione e ai suoi vertici, l'assiduo e costante impegno profuso nel narcotraffico, la continua attività svolta affinché proseguisse florida la gestione degli affari illeciti del sodalizio.

Ancora, si è evidenziato il contesto organizzato e professionale nel quale il ricorrente aveva agito, peraltro dando prova di una personalità "sfrontata, spregiudicata e massimamente negativa." Dal che, un'ostinazione criminale tutt'altro che comune, il delitto come strumento stabile per procacciarsi di quanto vivere, insieme al reiterare condotte illecite pur dopo aver scontato una grave pena inflittagli in un altro procedimento penale.

Numerosi, inoltre, sono risultati i precedenti a carico, anche specifici in materia di stupefacenti.

Escluso alcun rilievo decisivo al fattore temporale, l'ordinanza ha poi rilevato l'assenza di elementi positivi, tali da evidenziare la dedotta rescissione del legame tra il soggetto e l'associazione di appartenenza.

Infine, sono state ritenute generiche - e comunque non provate - le asserzioni difensive in ordine alla buona condotta che lo Zuccalà avrebbe condotto in Germania, dopo la scarcerazione, difettando qualunque elemento di riscontro; che, in ogni caso, sarebbe stato smentito dalle intercettazioni del 2018 (ossia, successivamente alla scarcerazione), tali da confermare il pieno coinvolgimento in affari illeciti.

10. Da tale assetto probatorio è stato poi dedotto che l'unica misura cautelare idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione è la custodia in carcere; ogni altra, infatti, non impedirebbe all'indagato di riprendere contatti con gli altri sodali, molti legati a lui da rapporto di parentela, anche alla luce della pericolosità che lo stesso ha mostrato e della sua già citata spregiudicatezza.

11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

12. Anche il ricorso del Pubblico Ministero risulta manifestamente infondato; in disparte l'assenza di argomenti in ordine ad attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che di per sé evidenzierebbe carenza di interesse all'impugnazione (tra le altre, Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, PM/Acanfora, Rv. 281010), si rappresenta che, dietro la parvenza di un vizio motivazionale, l'atto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura di alcuni elementi istruttori - ritenuti di rilievo indiziario - già esaminati dal Tribunale del riesame, e dei quali l'atto sollecita in questa sede una differente interpretazione.

13. In particolare, il Collegio di merito ha valutato specifici elementi di accusa - tratti soprattutto dalle intercettazioni in atti - ed ha escluso che gli stessi integrassero gravi indizi di colpevolezza quanto alla partecipazione dello Zuccalà al sodalizio di stampo mafioso; se per un verso, infatti, è stato riconosciuto l'impegno profuso dall'indagato nel settore del narcotraffico, così, per altro verso, si è evidenziato che l'attività investigativa aveva fatto trasparire, al più, una sua conoscenza delle attività illecite svolte dal sodalizio mafioso, ma non un suo "attivismo nella loro programmazione o esecuzione".

Il ricorrente, invero, non era mai risultato destinatario di alcun incarico dell'associazione, né mai gli era stato affidato alcun compito specifico dagli appartenenti alla stessa; la sua vicinanza ad alcuni membri del clan - anche per esser marito di [OSCURATO:PERSONA], nipote del boss [OSCURATO:PERSONA] - doveva ritenersi espressione, dunque, soltanto di connivenza non punibile.

14. L'ordinanza, di seguito, ha ulteriormente motivato al riguardo, esaminando, in primo luogo, la conversazione del 15/10/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presente lo Zuccalà, nella quale si era parlato di armi nella disponibilità dell'associazione; tale presenza, tuttavia, è stata giustificata dal Collegio non per un ruolo del ricorrente nel sodalizio, ma solo per la fiducia che il clan riponeva in lui, certo della sua omertà.

Ancora, il Tribunale ha citato una conversazione, nella stessa data, tra la Medicea e [OSCURATO:PERSONA], relativa ad un presunto episodio estorsivo; dalla stessa captazione, tuttavia, non è stato tratto alcun elemento indiziario a carico della moglie dello Zuccalà (e, a maggior ragione, di questi), né tantomeno che la stessa partecipasse alla suddivisione del "pizzo".

Alle medesime conclusioni, poi, il Tribunale è pervenuto nell'esame della conversazione del 1°/10/2018 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Medicea, nonché di quella del 17/9/2018 ancora intercorsa tra la Medicea, [OSCURATO:PERSONA] e lo Zuccalà (nella quale i tre avevano dialogato di condanne, anche per estorsione, comminate ai membri dell'associazione nell'ambito dell'indagine "Cerbero", che aveva visto il ricorrente condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso); con particolare riguardo a quest'ultima, inoltre, l'ordinanza ha negato che una data frase pronunciata dallo Zuccalà potesse esser letta come rivendicazione di una sua attuale affiliazione, perché dissonante rispetto sia al contesto in cui era stata emessa, sia al suo tenore letterale.

E fermo restando, peraltro, che anche una supposta rivendicazione non sarebbe bastato a fondare un giudizio di gravità indiziaria quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in assenza di altri elementi a sostegno dell'appartenenza dell'indagato al sodalizio mafioso.

Richiamati tutti gli argomenti evidenziati dal G.i.p., il Collegio di merito ha quindi concluso - con motivazione non manifestamente illogica né carente - per l'insufficienza del quadro indiziario nell'ottica della contestazione in esame; quel che, all'evidenza, non può esser diversamente letto da questa Corte in un'ottica di merito, come invece sollecita il Procuratore ricorrente.

La cui impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi del Pubblico Ministero e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cl) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari il 18/8/2021 limitatamente all'imputazione di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.), confermandola, per contro, quanto ai capi 59 (art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 60 e 61 (entrambi ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990). 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione delle norme sostanziali contestate e dell'art. 273 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale - confermando la misura quanto ai capi citati - avrebbe steso un'ordinanza palesemente viziata, mera riedizione di quella genetica e, soprattutto, priva di riferimento a molteplici profili di merito sollevati con il gravame, tali da evidenziare l'estraneità del ricorrente a qualsiasi fattispecie associativa, oltre che ai reati fine. Emergerebbe, dunque, una motivazione apparente, se non inesistente, con riguardo a numerosi elementi di fatto, compreso il tenore di varie intercettazioni che sarebbe stato contestato dalla difesa, offrendone un significato diverso, ma senza ricevere alcuna risposta; ciò, peraltro, varrebbe sia per il reato associativo che per i reati fine, così da rendere la mancanza di motivazione del tutto palese e, dunque, l'ordinanza meritevole di annullamento. La stessa censura, poi, è mossa quanto alle esigenze cautelari (motivo n. 2), che sarebbero state ribadite senza fornire alcun criterio logico- giuridico, senza esprimere alcun effettivo argomento e, al contempo, nuovamente trascurando gli elementi addotti dall'indagato. 3. Propone ricorso per cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, lamentando carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe annullato la misura cautelare in parte qua pur a fronte di una esplicita assunzione di responsabilità dello Zuccalà in ordine alla sua affiliazione all'associazione mafiosa, e pur in presenza di una riconosciuta partecipazione al delitto di cui all'art. 74 cit., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., con evidente vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso dello Zuccalà risulta manifestamente infondato; il Tribunale del riesame, infatti, ha confermato i gravi indizi di colpevolezza - quanto ai capi 59, 60 e 61 - con ampio, rigoroso e logico percorso motivazionale, saldamente ancorato alle emergenze investigative e privo di carenze di sorta; un diffuso argomento che, peraltro, ha adeguatamente riscontrato le obiezioni difensive, superandole con elementi oggettivi e congrue considerazioni, tali da non giustificare affatto l'annullamento del provvedimento impugnato. l 5. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, dopo aver escluso per lo Zuccalà i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), ha preso in esame la contestazione mossa ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e ne ha riconosciuto palesi gli indici di riferibilità al ricorrente, ampiamente richiamati. L'ordinanza, innanzitutto, ha sottolineato "il compendio indiziario vastissimo e granitico" a fondamento del reato associativo (in sé estraneo all'impugnazione), costituito da un numero molto rilevante di intercettazioni, appostamenti, pedinamenti e sequestri di sostanza; ancora, il Tribunale ha evidenziato che la stessa associazione faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Salvatore, capoclan di Mazzarino e detenuto da anni, al pari dell'altro), quale promotore, al fratello [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli detenuto) ed alla madre [OSCURATO:PERSONA], che veicolava all'esterno le direttive che provenivano dai figli e coordinava l'attività di spaccio, grazie al contributo di numerosi soggetti, tra i quali lo Zuccalà. Di seguito, è stata richiamata una lettera (poi sequestrata) che [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato alla cugina [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, e della quale reale destinatario era proprio quest'ultimo, invitato dal primo a recarsi a Catania da tale [OSCURATO:PERSONA] ("Gino") per farsi dare il motore di una "macchina", da intendersi — in linguaggio criptico comune tra i sodali — come sostanza stupefacente. L'ordinanza, ancora, ha indicato altri colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre Medicea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento espresso anche allo Zuccalà e alla citata lettera, nei quali la donna aveva rassicurato il figlio che "Ignazio" aveva ricevuto la missiva ed era andato effettivamente a Catania, insieme alla moglie. Nelle stesse conversazioni, poi, erano risultati chiari i riferimenti allo stupefacente, anche in grossi quantitativi (50 chili), ed erano emersi anche ulteriori incontri tra il ricorrente e "Gino", sempre con lo stesso oggetto illecito. 6. L'ordinanza, di seguito, ha richiamato molte altre risultanze investigative, a muover da quelle intercettive, dalle quali era emerso che lo Zuccalà era particolarmente attivo nell'ambito dell'associazione, come da colloqui con i relativi vertici e con altri indagati; lo stesso, peraltro, era sì confinato allo svolgimento di trasferte in qualità di corriere (specie presso il fornitore Brancato), ed allo smercio di sostanza, ma non di rado veniva messo a conoscenza di questioni di spiccato interesse per il gruppo (come accertato con ulteriori intercettazioni, che il Collegio di merito richiama a pag. 15). Un ricorrente che, dunque, veniva utilizzato per lo più come manovalanza per approvvigionamento e spaccio su strada, ma che era interessato ad assumere un ruolo di più elevato spessore nell'associazione, della quale anche gli altri intranei gli riconoscevano essere parte. Questi, infatti, erano risultati ben consapevoli di potersi avvantaggiare della costante attività del ricorrente, come emerso nei colloqui nei quali gli stessi sodali facevano riferimento proprio allo Zuccalà come soggetto di riferimento per spostamenti e trasferte. 7. Ancora, il Tribunale ha preso in esame vari episodi di acquisto di stupefacente portati a termine dal ricorrente nell'ottobre 2018, nell'interesse dell'associazione, evidenziando come il compendio probatorio ne consentisse di riconoscere più che adeguati indici, ampiamente descritti alle pagg. 16 e ss. dell'ordinanza. 8. In conclusione - ha sostenuto il Collegio con adeguata e logica affermazione - l'amplissima serie di elementi indiziari consente di ritenere accertata la "alacre partecipazione" del ricorrente all'associazione di cui al capo 59, la sua costante disponibilità per trasferte ed acquisti di droga, il suo rapportarsi con soggetti di spicco, anche estranei alla famiglia Sanfilippo (quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la sua "ossequiosa obbedienza" alle direttive impartite dai reggenti Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], l'affectio manifestata nel condividere gli scopi del sodalizio, l'impiego dello stesso linguaggio criptico utilizzato dagli associati, oltre alla commissione dei resti scopo di cui ai capi 60 e 61, anch'essi adeguatamente riconosciuti, così come la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il primo motivo di ricorso, dunque, risulta del tutto infondato, non emergendo affatto le carenze motivazionali contestate e, soprattutto, il rilievo decisivo che gli argomenti difensivi avrebbero assunto. 9. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto alle esigenze cautelari, oggetto della seconda censura che lamenta ancora una carenza argomentativa. Pronunciandosi al riguardo, infatti, il Tribunale ha redatto ancora una motivazione logica e rigorosa, con la quale - richiamata la duplice presunzione relativa di cui all'art. 275 cod. proc. pen. - ha sottolineato l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva; tratte, entrambe, dalla massima dedizione mostrata dal ricorrente all'associazione e ai suoi vertici, l'assiduo e costante impegno profuso nel narcotraffico, la continua attività svolta affinché proseguisse florida la gestione degli affari illeciti del sodalizio. Ancora, si è evidenziato il contesto organizzato e professionale nel quale il ricorrente aveva agito, peraltro dando prova di una personalità "sfrontata, spregiudicata e massimamente negativa." Dal che, un'ostinazione criminale tutt'altro che comune, il delitto come strumento stabile per procacciarsi di quanto vivere, insieme al reiterare condotte illecite pur dopo aver scontato una grave pena inflittagli in un altro procedimento penale. Numerosi, inoltre, sono risultati i precedenti a carico, anche specifici in materia di stupefacenti. Escluso alcun rilievo decisivo al fattore temporale, l'ordinanza ha poi rilevato l'assenza di elementi positivi, tali da evidenziare la dedotta rescissione del legame tra il soggetto e l'associazione di appartenenza. Infine, sono state ritenute generiche - e comunque non provate - le asserzioni difensive in ordine alla buona condotta che lo Zuccalà avrebbe condotto in Germania, dopo la scarcerazione, difettando qualunque elemento di riscontro; che, in ogni caso, sarebbe stato smentito dalle intercettazioni del 2018 (ossia, successivamente alla scarcerazione), tali da confermare il pieno coinvolgimento in affari illeciti. 10. Da tale assetto probatorio è stato poi dedotto che l'unica misura cautelare idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione è la custodia in carcere; ogni altra, infatti, non impedirebbe all'indagato di riprendere contatti con gli altri sodali, molti legati a lui da rapporto di parentela, anche alla luce della pericolosità che lo stesso ha mostrato e della sua già citata spregiudicatezza. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 12. Anche il ricorso del Pubblico Ministero risulta manifestamente infondato; in disparte l'assenza di argomenti in ordine ad attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che di per sé evidenzierebbe carenza di interesse all'impugnazione (tra le altre, Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, PM/Acanfora, Rv. 281010), si rappresenta che, dietro la parvenza di un vizio motivazionale, l'atto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura di alcuni elementi istruttori - ritenuti di rilievo indiziario - già esaminati dal Tribunale del riesame, e dei quali l'atto sollecita in questa sede una differente interpretazione. 13. In particolare, il Collegio di merito ha valutato specifici elementi di accusa - tratti soprattutto dalle intercettazioni in atti - ed ha escluso che gli stessi integrassero gravi indizi di colpevolezza quanto alla partecipazione dello Zuccalà al sodalizio di stampo mafioso; se per un verso, infatti, è stato riconosciuto l'impegno profuso dall'indagato nel settore del narcotraffico, così, per altro verso, si è evidenziato che l'attività investigativa aveva fatto trasparire, al più, una sua conoscenza delle attività illecite svolte dal sodalizio mafioso, ma non un suo "attivismo nella loro programmazione o esecuzione". Il ricorrente, invero, non era mai risultato destinatario di alcun incarico dell'associazione, né mai gli era stato affidato alcun compito specifico dagli appartenenti alla stessa; la sua vicinanza ad alcuni membri del clan - anche per esser marito di [OSCURATO:PERSONA], nipote del boss [OSCURATO:PERSONA] - doveva ritenersi espressione, dunque, soltanto di connivenza non punibile. 14. L'ordinanza, di seguito, ha ulteriormente motivato al riguardo, esaminando, in primo luogo, la conversazione del 15/10/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presente lo Zuccalà, nella quale si era parlato di armi nella disponibilità dell'associazione; tale presenza, tuttavia, è stata giustificata dal Collegio non per un ruolo del ricorrente nel sodalizio, ma solo per la fiducia che il clan riponeva in lui, certo della sua omertà. Ancora, il Tribunale ha citato una conversazione, nella stessa data, tra la Medicea e [OSCURATO:PERSONA], relativa ad un presunto episodio estorsivo; dalla stessa captazione, tuttavia, non è stato tratto alcun elemento indiziario a carico della moglie dello Zuccalà (e, a maggior ragione, di questi), né tantomeno che la stessa partecipasse alla suddivisione del "pizzo". Alle medesime conclusioni, poi, il Tribunale è pervenuto nell'esame della conversazione del 1°/10/2018 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Medicea, nonché di quella del 17/9/2018 ancora intercorsa tra la Medicea, [OSCURATO:PERSONA] e lo Zuccalà (nella quale i tre avevano dialogato di condanne, anche per estorsione, comminate ai membri dell'associazione nell'ambito dell'indagine "Cerbero", che aveva visto il ricorrente condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso); con particolare riguardo a quest'ultima, inoltre, l'ordinanza ha negato che una data frase pronunciata dallo Zuccalà potesse esser letta come rivendicazione di una sua attuale affiliazione, perché dissonante rispetto sia al contesto in cui era stata emessa, sia al suo tenore letterale. E fermo restando, peraltro, che anche una supposta rivendicazione non sarebbe bastato a fondare un giudizio di gravità indiziaria quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in assenza di altri elementi a sostegno dell'appartenenza dell'indagato al sodalizio mafioso. Richiamati tutti gli argomenti evidenziati dal G.i.p., il Collegio di merito ha quindi concluso - con motivazione non manifestamente illogica né carente - per l'insufficienza del quadro indiziario nell'ottica della contestazione in esame; quel che, all'evidenza, non può esser diversamente letto da questa Corte in un'ottica di merito, come invece sollecita il Procuratore ricorrente. La cui impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi del Pubblico Ministero e d
Sentenza Cassazione n. 16602/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris