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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2022

Cassazione n. 34023/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01BP01A ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, il quale ha condiviso e fatto proprie tali conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'il gennaio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale della stessa città, il 18 dicembre 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di un coltello da cucina e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di quattro mesi di arresto e ottocento euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza, d'ufficio, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Zanotti, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, emessa all'esito di un dibattimento svoltosi previa declaratoria della sua assenza, illegittima perché non preceduta da una valida notifica del decreto di citazione a giudizio e senza tener conto dell'incolpevole ignoranza, da parte sua, della pendenza del processo promosso a suo carico.

Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione per essere stata affermata la sua penale responsabilità sulla base di un percorso argomentativo manifestamente illogico e trascurando, in specie, che il coltello è stato rinvenuto all'interno di un automezzo appartenente di proprietà di altro soggetto e di uno zaino di proprietà rimasta sconosciuta.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 aprile 2022, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, il quale, con atto del 16 maggio 2022, ha condiviso e fatto proprie tali conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento dell'ulteriore doglianza.

2. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto, il 20 novembre 2017, a perquisizione personale, suggellata dal sequestro del coltello il cui porto gli è qui ascritto, ricevette, nell'occasione, informazione di garanzia nel contesto della quale, non essendo stato in grado di indicare un recapito idoneo per le notificazioni né di nominare un difensore di fiducia, egli elesse domicilio presso il difensore d'ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Zanotti, in quella sede individuato.

Non risulta, dalla sentenza impugnata, che tale difensore abbia mai assentito all'elezione, ciò che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ancora con il ricorso (cfr. in particolare, pag. 3), esclude espressamente, aggiungendo, senza che i documenti disponibili la smentiscano, di non avere mai avuto contatto di sorta con l'imputato.

Stando così le cose, deve rilevarsi come, alla data del fatto, era già entrato in vigore — a partire dal 3 agosto 2017, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 95, della legge 23 giugno 2017, n. 103 — il comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., stando al quale «L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».

Posto che tutti gli atti del procedimento e del processo sono stati notificati presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale donniciliatario, e che l'imputato non risulta avere mai ricevuto aliunde autonoma notizia, non può, pertanto, discorrersi di formale regolarità di comunicazioni che la disposizione sopra richiamata stima inefficaci.

Considerato, sotto concorrente aspetto, che nulla, nella cornice testé delineata, autorizza a ritenere, con il prescritto coefficiente di certezza, che Massaoudi abbia avuto, comunque, conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (in questo senso militano le indicazioni promananti da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), non resta che prendere atto, in conclusione, dell'illegittimità della dichiarazione di assenza e della conseguente nullità assoluta dei successivi atti processuali, ivi comprese le sentenze di merito.

Il decorso, senza il compimento di validi atti interruttivi, del termine prescrizionale di quattro anni, previsto per la contravvenzione oggetto di addebito, rende, infine, superfluo il rinvio ed impone, piuttosto, l'adozione di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto si è estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01BP01A ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, il quale ha condiviso e fatto proprie tali conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il gennaio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale della stessa città, il 18 dicembre 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di un coltello da cucina e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di quattro mesi di arresto e ottocento euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza, d'ufficio, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Zanotti, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, emessa all'esito di un dibattimento svoltosi previa declaratoria della sua assenza, illegittima perché non preceduta da una valida notifica del decreto di citazione a giudizio e senza tener conto dell'incolpevole ignoranza, da parte sua, della pendenza del processo promosso a suo carico. Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione per essere stata affermata la sua penale responsabilità sulla base di un percorso argomentativo manifestamente illogico e trascurando, in specie, che il coltello è stato rinvenuto all'interno di un automezzo appartenente di proprietà di altro soggetto e di uno zaino di proprietà rimasta sconosciuta. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 aprile 2022, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, il quale, con atto del 16 maggio 2022, ha condiviso e fatto proprie tali conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento dell'ulteriore doglianza. 2. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto, il 20 novembre 2017, a perquisizione personale, suggellata dal sequestro del coltello il cui porto gli è qui ascritto, ricevette, nell'occasione, informazione di garanzia nel contesto della quale, non essendo stato in grado di indicare un recapito idoneo per le notificazioni né di nominare un difensore di fiducia, egli elesse domicilio presso il difensore d'ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Zanotti, in quella sede individuato. Non risulta, dalla sentenza impugnata, che tale difensore abbia mai assentito all'elezione, ciò che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ancora con il ricorso (cfr. in particolare, pag. 3), esclude espressamente, aggiungendo, senza che i documenti disponibili la smentiscano, di non avere mai avuto contatto di sorta con l'imputato. Stando così le cose, deve rilevarsi come, alla data del fatto, era già entrato in vigore — a partire dal 3 agosto 2017, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 95, della legge 23 giugno 2017, n. 103 — il comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., stando al quale «L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario». Posto che tutti gli atti del procedimento e del processo sono stati notificati presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale donniciliatario, e che l'imputato non risulta avere mai ricevuto aliunde autonoma notizia, non può, pertanto, discorrersi di formale regolarità di comunicazioni che la disposizione sopra richiamata stima inefficaci. Considerato, sotto concorrente aspetto, che nulla, nella cornice testé delineata, autorizza a ritenere, con il prescritto coefficiente di certezza, che Massaoudi abbia avuto, comunque, conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (in questo senso militano le indicazioni promananti da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), non resta che prendere atto, in conclusione, dell'illegittimità della dichiarazione di assenza e della conseguente nullità assoluta dei successivi atti processuali, ivi comprese le sentenze di merito. Il decorso, senza il compimento di validi atti interruttivi, del termine prescrizionale di quattro anni, previsto per la contravvenzione oggetto di addebito, rende, infine, superfluo il rinvio ed impone, piuttosto, l'adozione di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto si è estinto
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