CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 24230/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 16488/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , P. COMPANY s . r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procur e allegate al controricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti - N. 16488/22R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania recante il n. 590 /20 2 2 e pubblicata in data 24.3.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] e Stradali”, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un solo motiv o , illustratoda memoria, avverso la sentenza definitiva in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Catania ha definito il giudizio d’appello sul gravame principale proposto dagli odierni controricorrenticontro la sentenza del Tribunale di Catania n. 5624/2016, quantificando –dopo aver pronunciato, con la sentenza parziale e non definitiva n. 119/2021,pubblicata in data 14.1.2021, su ll’an debeatur – il danno da ciascuno di loro subito in conseguenza dell’evento dannoso verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2007, condannando [OSCURATO:PERSONA] al relativo pagamento, oltre accessori, ed infine compensando per un quarto, tra dette parti, le spese del giudizio e condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione della restante parte; gli intimati resistono con controricorso; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; Considerato che: la citata sentenza parziale e non definitiva della Corte d’appello di Catania n. 119/2021 del 14.1.2021 è stata oggetto di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al N. 8585/2021 R.G., anch’esso chiamato per l’odierna adunanza camerale; N. 16488/22R.G. [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata il 25.3.2024nel procedimento iscritto al N. 8585/2021 R.G., ha chiesto la trattazione congiunta del ricorso qui in esame con il predettoe il Presidente titolare, con suo decreto,ha disposto in conformità, fissando anche per il presente ricorso la trattazione per l’odierna adunanza camerale, con avviso comunicato alle parti in data 29.3.2024; tuttavia, in tal modo non è stato possibile rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni a tal fine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., non derogabile, né disponibile dalle parti (in disparte la considerazione che non risulta sul punto la posizione delle controparti e del Pubblico Ministero); il Collegio reputa quindi necessario decidere entrambi i ricorsi in una nuova fissanda adunanza camerale, impregiudicata qualsiasi questione, anche in rito; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in adunanza camerale contestualmente al ricorso iscritto al N. 8585 /202 1 R.G. , a quella riservato ogni altro provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Co