CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 00454/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00AAXZV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto è inammissibile perché non si confronta con le valutazioni operate dalla Corte di appello di Venezia che ha escluso il concorso di reati, ritenendo provata la responsabilità per un unico reato di detenzione, riducendo la pena, attraverso l'eliminazione dell'aumento per continuazione, sicchè del tutto generica è la censura con cui si invoca l'assoluzione per una parte del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto per lo spaccio; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dall'assenza di redditi adeguati, dalle circostanze di luogo e di tempo del controllo e dalla verificata attività di spaccio, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito alla determinazione della pena ritenendo che gli elementi prospettati dalla difesa sono stati sufficientemente valorizzati in sede di riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]'