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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 27602/2026

Testo disponibile della fonte

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rte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio concontraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di ritualerichiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 08/05/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Neri, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della pronuncia emessa in data 05/02/2025 del Tribunale di Roma,confermava il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato diricettazione di sostanze dopanti rinvenute presso l’abitazione e noncommerciabili se non su prescrizione medica (capo B) e riduceva la pena inflittaa mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 223,00 di multa.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia che ha articolato due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per ilcontestato reato di ricettazione.Assume in primo luogo la difesa ricorrente che la Corte di appello non hatenuto in debita considerazione l’ipotesi che l’imputato avesse ricevuto lesostanze dopanti trovate in suo possesso, a titolo gratuito, da un terzo che leaveva, a sua volta, legittimamente acquistate con regolare prescrizione medica;tale prospettazione è plausibile in quanto l’imputato era un frequentatore dipalestre ed esclude la sussistenza del reato presupposto.Tenuto conto del tempo trascorso dal fatto, [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado difornire la prescrizione medica in questione, non incombe, del resto, sull’imputatol’onere di dimostrare l’uso esclusivamente personale di anabolizzanti, essendosemmai la pubblica accusa a dovere provare la detenzione a fini di cessione.È poi richiamato, in quanto applicabile nel caso di specie secondo la difesaricorrente, il principio affermato dalla sentenza di merito pronunciata dalTribunale di Milano in data 25 giugno 2021 con la quale il giudicante avevaaffermato che l’acquisto o la ricezione di anabolizzanti per uso esclusivamentepersonale e al di fuori di un contesto di attività sportiva agonistica non sonocontemplati dal legislatore nell’art. 9, comma 7, legge n. 376/2000 (oggi art.586 bis cod. pen.) e e che sarebbe irragionevole sanzionare l’assuntore nonsportivo di anabolizzanti con la elevata sanzione prevista dall’art. 648 cod. pen,di gran lunga superiore a quella (da tre mesi a tre anni di reclusione) prevista acarico dello sportivo professionista che assume tali sostanze per alterare unacompetizione sportiva.2.2.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in punto dimancato riconoscimento della attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto,cod. pen.Secondo la difesa ricorrente, l’argomentare, al riguardo, della Corte diappello è apodittico e comunque contraddittorio: da un lato si è omesso diconsiderare che l’imputato è stato trovato in possesso di sole tre fiale, dall’altro,è stato riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] il vizio parziale di mente e ciò avrebbedovuto a maggior ragione condurre a ritenere il fatto lieve.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

Generico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo diricorso con il quale si deduce il triplice vizio di motivazione in punto di giudizio diresponsabilità.La Corte di appello ha compiutamente argomentato - con costrutto immuneda manifesti vizi logici ovvero da contraddittorietà - in ordine alla ricezione daparte del ricorrente di sostanze anabolizzanti di provenienza delittuosa.Dato atto del rinvenimento presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di due fiale diTrenalon A da 10 ml e di una fiala Propalan da 10 ml, farmaci classificati comedopanti e non suscettibili di libera vendita ma soggetti al regime dellaprescrizione medica obbligatoria, il collegio di merito ha evidenziato comel’imputato era pacificamente privo della relativa ricetta, come confermato dalmedico curante che non aveva mai prescritto tale tipologia di farmaci; ha inoltreevidenziato che l’assunto del difensore secondo cui le due fiale erano stati a luiregalate da un amico il quale, a sua volta, le aveva regolarmente acquistateprevia prescrizione medica era priva di supporto e non era stata neppure allegatadall’imputato, unico soggetto che avrebbe potuto e dovuto fornire spiegazionisulle modalità di ricezione delle sostanze.A fronte di tale quadro probatorio, pienamente logica è la conclusione a cui èpervenuta la Corte di appello circa la provenienza dei farmaci anabolizzanti da uncanale di commercio clandestino e, dunque, dal delitto di cui all’art. 586 bis,comma settimo, cod. pen. che sussiste a prescindere dal fine specificoperseguito di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, a seguitodell’intervento della Corte costituzionale con sentenza del 22 aprile 2022 n. 105.Il collegio di merito non solo ha correttamente individuato il reatopresupposto della contestata ricettazione ma ha ritenuto, quanto al fine diprofitto, del tutto irrilevante che le sostanze fossero destinate alla cessioneovvero all’uso esclusivamente personale.Va ricordato e condiviso il principio affermato da codesta Corte secondo cui ilprofitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione,può avere anche natura non patrimoniale e, proprio con riferimento allafattispecie di acquisto di famaci anabolizzanti finalizzato ad uso personale,provento del delitto previsto dall’art. 9 della legge 14 dicembre 200 n. 376 (ora586 bis cod. pen.), l’agente incrementa il proprio patrimonio di beni, cosìsoddisfando il proprio bisogno "edonistico" di incrementare la massa muscolareche, ove fosse ricorso al "circuito" legale, di certo non avrebbero potutoconseguire o, comunque, lo avrebbero conseguito in misura diversa, in quanto,tali sostanze, vanno prescritte su prescrizione medica e per necessitàterapeutiche che solo un medico può valutare (Sez. 2 n. 29957 del 04/06/2024,Montini, non mass.; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, PM in proc.

Ceccarelli ealtro, RV. 266516).3.

Altrettanto generico, in quanto privo di confronto con la sentenzaimpugnata, e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorsocon il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimentodella attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen.La Corte di appello ha sviluppato un puntuale apparato argomentativo alriguardo valorizzando, da un lato, che le tre fiale contenevano sostanzeintrinsecamente pericolose in quanto suscettibili di provocare effetti gravementelesivi sulla salute dei consumatori, anche in piccole dosi e, dall’altro, i plurimiprecedenti penali dell’imputato, anche per detenzione illecita di sostanzestupefacenti.Si tratta di un apprezzamento di fatto immune da vizi logici non sindacabilein sede di legittimità ed espressione del consolidato principio affermato dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui l’attenuante de qua va esclusa quandoemergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo, sia sottoil profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118).Va da sé che, ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ilriconosciuto vizio parziale di mente (attinente al versante della imputabilità cheha già valso, peraltro, una mitigazione del trattamento sanzionatorio) non potevaassumere rilievo ai fini della valutazione del carattere particolarmente tenue delfatto illecito il quale investe, invece, gli elementi integrativi del fatto reato, ossiale modalità esecutive, l'entità dell'oggetto ricettato, la personalità del reo e lapotenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio concontraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di ritualerichiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 08/05/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Neri, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della pronuncia emessa in data 05/02/2025 del Tribunale di Roma,confermava il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato diricettazione di sostanze dopanti rinvenute presso l’abitazione e noncommerciabili se non su prescrizione medica (capo B) e riduceva la pena inflittaa mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 223,00 di multa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia che ha articolato due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per ilcontestato reato di ricettazione.Assume in primo luogo la difesa ricorrente che la Corte di appello non hatenuto in debita considerazione l’ipotesi che l’imputato avesse ricevuto lesostanze dopanti trovate in suo possesso, a titolo gratuito, da un terzo che leaveva, a sua volta, legittimamente acquistate con regolare prescrizione medica;tale prospettazione è plausibile in quanto l’imputato era un frequentatore dipalestre ed esclude la sussistenza del reato presupposto.Tenuto conto del tempo trascorso dal fatto, [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado difornire la prescrizione medica in questione, non incombe, del resto, sull’imputatol’onere di dimostrare l’uso esclusivamente personale di anabolizzanti, essendosemmai la pubblica accusa a dovere provare la detenzione a fini di cessione.È poi richiamato, in quanto applicabile nel caso di specie secondo la difesaricorrente, il principio affermato dalla sentenza di merito pronunciata dalTribunale di Milano in data 25 giugno 2021 con la quale il giudicante avevaaffermato che l’acquisto o la ricezione di anabolizzanti per uso esclusivamentepersonale e al di fuori di un contesto di attività sportiva agonistica non sonocontemplati dal legislatore nell’art. 9, comma 7, legge n. 376/2000 (oggi art.586 bis cod. pen.) e e che sarebbe irragionevole sanzionare l’assuntore nonsportivo di anabolizzanti con la elevata sanzione prevista dall’art. 648 cod. pen,di gran lunga superiore a quella (da tre mesi a tre anni di reclusione) prevista acarico dello sportivo professionista che assume tali sostanze per alterare unacompetizione sportiva.2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in punto dimancato riconoscimento della attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto,cod. pen.Secondo la difesa ricorrente, l’argomentare, al riguardo, della Corte diappello è apodittico e comunque contraddittorio: da un lato si è omesso diconsiderare che l’imputato è stato trovato in possesso di sole tre fiale, dall’altro,è stato riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] il vizio parziale di mente e ciò avrebbedovuto a maggior ragione condurre a ritenere il fatto lieve.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Generico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo diricorso con il quale si deduce il triplice vizio di motivazione in punto di giudizio diresponsabilità.La Corte di appello ha compiutamente argomentato - con costrutto immuneda manifesti vizi logici ovvero da contraddittorietà - in ordine alla ricezione daparte del ricorrente di sostanze anabolizzanti di provenienza delittuosa.Dato atto del rinvenimento presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di due fiale diTrenalon A da 10 ml e di una fiala Propalan da 10 ml, farmaci classificati comedopanti e non suscettibili di libera vendita ma soggetti al regime dellaprescrizione medica obbligatoria, il collegio di merito ha evidenziato comel’imputato era pacificamente privo della relativa ricetta, come confermato dalmedico curante che non aveva mai prescritto tale tipologia di farmaci; ha inoltreevidenziato che l’assunto del difensore secondo cui le due fiale erano stati a luiregalate da un amico il quale, a sua volta, le aveva regolarmente acquistateprevia prescrizione medica era priva di supporto e non era stata neppure allegatadall’imputato, unico soggetto che avrebbe potuto e dovuto fornire spiegazionisulle modalità di ricezione delle sostanze.A fronte di tale quadro probatorio, pienamente logica è la conclusione a cui èpervenuta la Corte di appello circa la provenienza dei farmaci anabolizzanti da uncanale di commercio clandestino e, dunque, dal delitto di cui all’art. 586 bis,comma settimo, cod. pen. che sussiste a prescindere dal fine specificoperseguito di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, a seguitodell’intervento della Corte costituzionale con sentenza del 22 aprile 2022 n. 105.Il collegio di merito non solo ha correttamente individuato il reatopresupposto della contestata ricettazione ma ha ritenuto, quanto al fine diprofitto, del tutto irrilevante che le sostanze fossero destinate alla cessioneovvero all’uso esclusivamente personale.Va ricordato e condiviso il principio affermato da codesta Corte secondo cui ilprofitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione,può avere anche natura non patrimoniale e, proprio con riferimento allafattispecie di acquisto di famaci anabolizzanti finalizzato ad uso personale,provento del delitto previsto dall’art. 9 della legge 14 dicembre 200 n. 376 (ora586 bis cod. pen.), l’agente incrementa il proprio patrimonio di beni, cosìsoddisfando il proprio bisogno "edonistico" di incrementare la massa muscolareche, ove fosse ricorso al "circuito" legale, di certo non avrebbero potutoconseguire o, comunque, lo avrebbero conseguito in misura diversa, in quanto,tali sostanze, vanno prescritte su prescrizione medica e per necessitàterapeutiche che solo un medico può valutare (Sez. 2 n. 29957 del 04/06/2024,Montini, non mass.; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, PM in proc. Ceccarelli ealtro, RV. 266516).3. Altrettanto generico, in quanto privo di confronto con la sentenzaimpugnata, e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorsocon il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimentodella attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen.La Corte di appello ha sviluppato un puntuale apparato argomentativo alriguardo valorizzando, da un lato, che le tre fiale contenevano sostanzeintrinsecamente pericolose in quanto suscettibili di provocare effetti gravementelesivi sulla salute dei consumatori, anche in piccole dosi e, dall’altro, i plurimiprecedenti penali dell’imputato, anche per detenzione illecita di sostanzestupefacenti.Si tratta di un apprezzamento di fatto immune da vizi logici non sindacabilein sede di legittimità ed espressione del consolidato principio affermato dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui l’attenuante de qua va esclusa quandoemergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo, sia sottoil profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118).Va da sé che, ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ilriconosciuto vizio parziale di mente (attinente al versante della imputabilità cheha già valso, peraltro, una mitigazione del trattamento sanzionatorio) non potevaassumere rilievo ai fini della valutazione del carattere particolarmente tenue delfatto illecito il quale investe, invece, gli elementi integrativi del fatto reato, ossiale modalità esecutive, l'entità dell'oggetto ricettato, la personalità del reo e lapotenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
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