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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 41447/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, rideterminata la pena inflitta, ha confermato nel resto la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, con il quale si lamenta il travisamento del fatto e delle risultanze processuali in cui sarebbero incorsi i giudici di merito articolando una diversa ricostruzione storica della vicenda e una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità delle prove, è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Considerato, infatti, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis del codice di rito che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al consenso, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, rideterminata la pena inflitta, ha confermato nel resto la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, con il quale si lamenta il travisamento del fatto e delle risultanze processuali in cui sarebbero incorsi i giudici di merito articolando una diversa ricostruzione storica della vicenda e una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità delle prove, è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Considerato, infatti, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis del codice di rito che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al consenso, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023
Sentenza Cassazione n. 41447/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris