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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 42666/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/01/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale, la quale: - aveva incidentalmente affermato la pericolosità sociale generica, ex art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto [OSCURATO:PERSONA]; - aveva accertato la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche del medesimo, e del suo nucleo familiare, da un lato, e il valore di determinati beni immobili e quote di partecipazione societaria, intestati, per ritenuta fittizia interposizione, al coniuge [OSCURATO:PERSONA] e ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - aveva disposto la confisca di prevenzione di tali cespiti, di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza.

2. Ricorre per cassazione il proposto, per mezzo del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Nel motivo unico si deduce violazione di legge.

Secondo il ricorrente, la fattispecie di pericolosità generica prevista dal d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b), rilevante nella specie, sarebbe stata tipizzata dalla giurisprudenza solo a seguito della pronuncia della Corte EDU, GC, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] v.

Italia, e quindi successivamente a tale data, come anche affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019.

Nel caso odierno, le condotte contestate, poste a base dell'affermazione della pericolosità del proposto, si riferiscono ad un arco temporale antecedente.

Pertanto, la confisca sarebbe priva di base legale determinata, in violazione del principio di legalità e del diritto di proprietà, sanciti dall'art. 1 Prot. add. [OSCURATO:PERSONA].

3. Ricorrono altresì per cassazione i terzi intestatari, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

I ricorsi sono articolati in cinque motivi.

Nel primo motivo si deduce violazione di legge, per avere l'impugnato decreto confermato la confisca senza addure alcuna circostanza realmente indiziante del fatto che il proposto avesse la sostanziale titolarità e/o effettiva disponibilità dei beni ablati, e soltanto svilendo le allegazioni difensive a confutazione dell'assunto, con illegittima inversione dell'onere della prova stabilito al riguardo.

L'assunto sarebbe comunque inveritiero, avendo la difesa ampiamente dimostrato come gli appartamenti e la società fossero stati acquistati con legittimi capitali forniti dal suocero del proposto, [OSCURATO:PERSONA], avente ampie disponibilità finanziarie. //( Nel secondo motivo si deduce violazione di legge processuale e apparenza di motivazione, per avere l'impugnato decreto confermato la confisca dell'appartamento sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], acquistato nel 2005 da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della figlia che si stava legalmente separando, adducendo ragioni (il perdurare della convivenza di fatto tra i coniugi ben oltre tale data) che risulterebbero palesemente smentite dagli atti.

Nel terzo motivo si deduce violazione di legge processuale e apparenza di motivazione, per avere l'impugnato decreto confermato la confisca - con particolare riferimento all'appartamento sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], acquistato nel 2000 - di fatto ignorando il valore probatorio dell'atto di citazione sottoscritto nel 2010, per conto di [OSCURATO:PERSONA], dali'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e diretto a rivendicare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la paternità della relativa provvista.

Nel quarto motivo si deduce violazione di legge processuale, per essersi il giudice di merito rifiutato di assumere, sul punto, la testimonianza del medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il quinto motivo replica i contenuti del ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica in data 30 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La memoria difensiva, tardiva in quanto trasmessa oltre il termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza odierna, stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non può essere presa in considerazione.

Il termine dei cinque giorni è violato, perché le sue unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere, a norma dell'art. 172, comma 5, dello stesso codice (v.

Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e con esso il quinto motivo dei ricorsi dei terzi intestatari, sono infondati.

2.1. I ricorrenti deducono che mancherebbe adeguata base legale a sostegno dell'accertamento di pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto che, nel periodo nel quale la stessa si sarebbe manifestata, non sarebbe stata ancora definita per via giurisprudenziale l'interpretazione "tassativizzante" della fattispecie, perfezionatasi solo all'indomani della pronuncia della sentenza Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte, tuttavia, ha già ripetutamente disatteso una tale prospettazione (da ultimo, Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559-01; v. anche Sez. 6, n. 20557 del 10/06/2020, Dezi, Rv. 279556-01), con condivisibili argomentazioni che qui si ribadiscono.

2.2. E' vero che la Corte costituzionale, in un singolo passaggio motivazionale della sentenza n. 24 del 2019 (§ 12.2 del Considerato in diritto), abbia testualmente affermato che risulta possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta nell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 «alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale "successiva" alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]» .

Tale affermazione non deve, tuttavia, essere oggetto di lettura atomistica, andando invece apprezzata alla luce del complessivo percorso argomentativo dalla Consulta tracciato; percorso che, in realtà, dà conto di una risalente attività di definizione giurisprudenziale della pericolosità generica, antecedente alla pronuncia della Corte Europea nel caso [OSCURATO:PERSONA] v.

Italia.

Nella citata sentenza n. 24 del 2019 si legge infatti, al §

11. 4 del Considerato in diritto, che «già in epoca immediatamente precedente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza di legittimità aveva compiuto un commendevole sforzo di conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle [...] fattispecie di "pericolosità generica" [...] all'esame.

Tale sforzo interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente alla pronuncia della Corte EDU, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di precisione in quella sede rilevato.

Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata come "tassativizzante", muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi delle cosiddette "fattispecie di pericolosità generica", attraverso un apprezzamento di "fatti", costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio 2018, n. 24707; sezione seconda, sentenza 4 giugno 2015-22 giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24 marzo 2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11 febbraio 2014-5 giugno 2014, n. 23641)».

2.3. E' più corretto dunque affermare che il giudice delle leggi, ove ha vagliato la compatibilità della previsione normativa in scrutinio con la Carta costituzionale e con la [OSCURATO:PERSONA], ha preso atto di un percorso giurisprudenziale pluriennale, avviato ben prima della pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi dopo la sua pronuncia, che ha definito in modo tassativo i parametri utili per la valutazione della condizione di pericolosità.

La sentenza costituzionale non ha individuato alcuna precisa cesura temporale tra un ipotetico periodo in cui la norma era "generica" e quello successivo, in cui soltanto l'interpretazione giurisprudenziale avrebbe definito la base legale per le valutazioni in ordine alla sussistenza della condizione di pericolosità.

Il riferimento operato dalla stessa Corte Costituzionale al contenuto dato alla norma in esame dalla giurisprudenza di legittimità, già antecedentemente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], come successivamente ripreso e rafforzato, ha svolto una funzione ricognitiva del contenuto della disposizione oggetto di scrutinio, che ha portato alla constatazione della sua conclusiva sufficiente determinatezza e, quindi, della sua validità costituzionale secondo i parametri evocati.

2.4. Si tenga allora ulteriormente presente che la materia della confisca di prevenzione non è riconducibile a quella penale, che è l'unica in cui le esigenze di predeterminazione e chiarezza della fattispecie, e di prevedibilità ex ante dei comportamenti che vi ricadono, si impongono in modo ineludibile, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost., e 7 [OSCURATO:PERSONA], e che dunque non ammettono che interpretazioni giurisprudenziali divenute costanti possano, di per sé, sanare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto (Corte Cost., sentenza n. 327 del 2008).

La confisca di prevenzione incide, piuttosto, sul diritto di proprietà, tutelato dall'art. 1 Prot. add. [OSCURATO:PERSONA], il quale richiede, per la legittimità delle misure con esso interferenti, una idonea base legale, ravvisabile anche allorché sia possibile interpretare la legge in vigore al momento del fatto contestato in maniera tale da rendere la prima applicabile al secondo (da ultimo, Corte EDU, 1.1 maggio 2023, Zaghini v.

Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]).

L'esigenza di predeterminazione delle condizioni, in presenza delle quali può legittimamente limitarsi il diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto, è infatti meno stringente se non è in gioco la libertà personale e può essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante ed uniforme, di disposizioni legislative pure inizialmente caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule testualmente connotate da minor grado di precisione.

3. I residui motivi dei ricorsi dei terzi intestatari, connessi e congiuntamente esaminabili, formulano censure non consentite dalla legge processuale.

3.1. Tali censure si appuntano sui passaggi argomentativi della decisione impugnata, che giustificano la conclusione secondo cui i beni confiscati fossero di fatto riconducibili al proposto e con cui si è negato che i terzi intestatari avessero autonome e sufficienti disponibilità finanziarie, fornite da altro congiunto, per acquistarli.

Occorre al riguardo ricordare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011.

Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente.

E' scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01).

3.2. Ciò posto, l'indiretta riferibilità dei beni al proposto è stata oggetto di particolare approfondimento ad opera del decreto impugnato ed è anzitutto ancorata all'incontestata assenza, in capo al coniuge e ai restanti familiari, di una distinta ed effettiva capacità economica e reddituale, che potesse rappresentare, al tempo degli acquisti (l'unico rilevante), il presupposto di un'intestazione non meramente formale.

La tesi che la provvista finanziaria risalisse al suocero del proposto è stata lungamente scrutinata e, all'esito, ritenuta ìmplausibile sulla base delle prove critiche e documentali disponibili, tali da comporre un quadro di conoscenza esaustivo.

La soluzione giudiziale attinta, quand'anche opinabile, non rivela aporie del ragionamento logico di pregnanza tale, da risolversi in motivazione fittizia.

La prima sconfessione dell'assunto del finanziamento paterno si deve, del resto, all'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], se fu necessario, anni dopo, promuovere un giudizio civile contro di lei per verificare la circostanza; giudizio che, peraltro, non fu in seguito coltivato.

3.3. Le obiezioni dei ricorrenti sugli aspetti evidenziati debordano nel merito, o sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa.

Si tratta di contestazioni non permesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa.

4. I ricorsi debbono essere, in conclusione, respinti.

Le spese processuali restano a carico d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/01/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale, la quale: - aveva incidentalmente affermato la pericolosità sociale generica, ex art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto [OSCURATO:PERSONA]; - aveva accertato la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche del medesimo, e del suo nucleo familiare, da un lato, e il valore di determinati beni immobili e quote di partecipazione societaria, intestati, per ritenuta fittizia interposizione, al coniuge [OSCURATO:PERSONA] e ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - aveva disposto la confisca di prevenzione di tali cespiti, di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza. 2. Ricorre per cassazione il proposto, per mezzo del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nel motivo unico si deduce violazione di legge. Secondo il ricorrente, la fattispecie di pericolosità generica prevista dal d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b), rilevante nella specie, sarebbe stata tipizzata dalla giurisprudenza solo a seguito della pronuncia della Corte EDU, GC, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] v. Italia, e quindi successivamente a tale data, come anche affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019. Nel caso odierno, le condotte contestate, poste a base dell'affermazione della pericolosità del proposto, si riferiscono ad un arco temporale antecedente. Pertanto, la confisca sarebbe priva di base legale determinata, in violazione del principio di legalità e del diritto di proprietà, sanciti dall'art. 1 Prot. add. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorrono altresì per cassazione i terzi intestatari, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi sono articolati in cinque motivi. Nel primo motivo si deduce violazione di legge, per avere l'impugnato decreto confermato la confisca senza addure alcuna circostanza realmente indiziante del fatto che il proposto avesse la sostanziale titolarità e/o effettiva disponibilità dei beni ablati, e soltanto svilendo le allegazioni difensive a confutazione dell'assunto, con illegittima inversione dell'onere della prova stabilito al riguardo. L'assunto sarebbe comunque inveritiero, avendo la difesa ampiamente dimostrato come gli appartamenti e la società fossero stati acquistati con legittimi capitali forniti dal suocero del proposto, [OSCURATO:PERSONA], avente ampie disponibilità finanziarie. //( Nel secondo motivo si deduce violazione di legge processuale e apparenza di motivazione, per avere l'impugnato decreto confermato la confisca dell'appartamento sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], acquistato nel 2005 da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della figlia che si stava legalmente separando, adducendo ragioni (il perdurare della convivenza di fatto tra i coniugi ben oltre tale data) che risulterebbero palesemente smentite dagli atti. Nel terzo motivo si deduce violazione di legge processuale e apparenza di motivazione, per avere l'impugnato decreto confermato la confisca - con particolare riferimento all'appartamento sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], acquistato nel 2000 - di fatto ignorando il valore probatorio dell'atto di citazione sottoscritto nel 2010, per conto di [OSCURATO:PERSONA], dali'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e diretto a rivendicare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la paternità della relativa provvista. Nel quarto motivo si deduce violazione di legge processuale, per essersi il giudice di merito rifiutato di assumere, sul punto, la testimonianza del medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il quinto motivo replica i contenuti del ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica in data 30 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La memoria difensiva, tardiva in quanto trasmessa oltre il termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza odierna, stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non può essere presa in considerazione. Il termine dei cinque giorni è violato, perché le sue unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere, a norma dell'art. 172, comma 5, dello stesso codice (v. Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e con esso il quinto motivo dei ricorsi dei terzi intestatari, sono infondati. 2.1. I ricorrenti deducono che mancherebbe adeguata base legale a sostegno dell'accertamento di pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto che, nel periodo nel quale la stessa si sarebbe manifestata, non sarebbe stata ancora definita per via giurisprudenziale l'interpretazione "tassativizzante" della fattispecie, perfezionatasi solo all'indomani della pronuncia della sentenza Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte, tuttavia, ha già ripetutamente disatteso una tale prospettazione (da ultimo, Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559-01; v. anche Sez. 6, n. 20557 del 10/06/2020, Dezi, Rv. 279556-01), con condivisibili argomentazioni che qui si ribadiscono. 2.2. E' vero che la Corte costituzionale, in un singolo passaggio motivazionale della sentenza n. 24 del 2019 (§ 12.2 del Considerato in diritto), abbia testualmente affermato che risulta possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta nell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 «alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale "successiva" alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]» . Tale affermazione non deve, tuttavia, essere oggetto di lettura atomistica, andando invece apprezzata alla luce del complessivo percorso argomentativo dalla Consulta tracciato; percorso che, in realtà, dà conto di una risalente attività di definizione giurisprudenziale della pericolosità generica, antecedente alla pronuncia della Corte Europea nel caso [OSCURATO:PERSONA] v. Italia. Nella citata sentenza n. 24 del 2019 si legge infatti, al § 11. 4 del Considerato in diritto, che «già in epoca immediatamente precedente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza di legittimità aveva compiuto un commendevole sforzo di conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle [...] fattispecie di "pericolosità generica" [...] all'esame. Tale sforzo interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente alla pronuncia della Corte EDU, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di precisione in quella sede rilevato. Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata come "tassativizzante", muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi delle cosiddette "fattispecie di pericolosità generica", attraverso un apprezzamento di "fatti", costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio 2018, n. 24707; sezione seconda, sentenza 4 giugno 2015-22 giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24 marzo 2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11 febbraio 2014-5 giugno 2014, n. 23641)». 2.3. E' più corretto dunque affermare che il giudice delle leggi, ove ha vagliato la compatibilità della previsione normativa in scrutinio con la Carta costituzionale e con la [OSCURATO:PERSONA], ha preso atto di un percorso giurisprudenziale pluriennale, avviato ben prima della pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi dopo la sua pronuncia, che ha definito in modo tassativo i parametri utili per la valutazione della condizione di pericolosità. La sentenza costituzionale non ha individuato alcuna precisa cesura temporale tra un ipotetico periodo in cui la norma era "generica" e quello successivo, in cui soltanto l'interpretazione giurisprudenziale avrebbe definito la base legale per le valutazioni in ordine alla sussistenza della condizione di pericolosità. Il riferimento operato dalla stessa Corte Costituzionale al contenuto dato alla norma in esame dalla giurisprudenza di legittimità, già antecedentemente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], come successivamente ripreso e rafforzato, ha svolto una funzione ricognitiva del contenuto della disposizione oggetto di scrutinio, che ha portato alla constatazione della sua conclusiva sufficiente determinatezza e, quindi, della sua validità costituzionale secondo i parametri evocati. 2.4. Si tenga allora ulteriormente presente che la materia della confisca di prevenzione non è riconducibile a quella penale, che è l'unica in cui le esigenze di predeterminazione e chiarezza della fattispecie, e di prevedibilità ex ante dei comportamenti che vi ricadono, si impongono in modo ineludibile, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost., e 7 [OSCURATO:PERSONA], e che dunque non ammettono che interpretazioni giurisprudenziali divenute costanti possano, di per sé, sanare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto (Corte Cost., sentenza n. 327 del 2008). La confisca di prevenzione incide, piuttosto, sul diritto di proprietà, tutelato dall'art. 1 Prot. add. [OSCURATO:PERSONA], il quale richiede, per la legittimità delle misure con esso interferenti, una idonea base legale, ravvisabile anche allorché sia possibile interpretare la legge in vigore al momento del fatto contestato in maniera tale da rendere la prima applicabile al secondo (da ultimo, Corte EDU, 1.1 maggio 2023, Zaghini v. Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]). L'esigenza di predeterminazione delle condizioni, in presenza delle quali può legittimamente limitarsi il diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto, è infatti meno stringente se non è in gioco la libertà personale e può essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante ed uniforme, di disposizioni legislative pure inizialmente caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule testualmente connotate da minor grado di precisione. 3. I residui motivi dei ricorsi dei terzi intestatari, connessi e congiuntamente esaminabili, formulano censure non consentite dalla legge processuale. 3.1. Tali censure si appuntano sui passaggi argomentativi della decisione impugnata, che giustificano la conclusione secondo cui i beni confiscati fossero di fatto riconducibili al proposto e con cui si è negato che i terzi intestatari avessero autonome e sufficienti disponibilità finanziarie, fornite da altro congiunto, per acquistarli. Occorre al riguardo ricordare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente. E' scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). 3.2. Ciò posto, l'indiretta riferibilità dei beni al proposto è stata oggetto di particolare approfondimento ad opera del decreto impugnato ed è anzitutto ancorata all'incontestata assenza, in capo al coniuge e ai restanti familiari, di una distinta ed effettiva capacità economica e reddituale, che potesse rappresentare, al tempo degli acquisti (l'unico rilevante), il presupposto di un'intestazione non meramente formale. La tesi che la provvista finanziaria risalisse al suocero del proposto è stata lungamente scrutinata e, all'esito, ritenuta ìmplausibile sulla base delle prove critiche e documentali disponibili, tali da comporre un quadro di conoscenza esaustivo. La soluzione giudiziale attinta, quand'anche opinabile, non rivela aporie del ragionamento logico di pregnanza tale, da risolversi in motivazione fittizia. La prima sconfessione dell'assunto del finanziamento paterno si deve, del resto, all'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], se fu necessario, anni dopo, promuovere un giudizio civile contro di lei per verificare la circostanza; giudizio che, peraltro, non fu in seguito coltivato. 3.3. Le obiezioni dei ricorrenti sugli aspetti evidenziati debordano nel merito, o sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di contestazioni non permesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa. 4. I ricorsi debbono essere, in conclusione, respinti. Le spese processuali restano a carico d
Decreto Cassazione n. 42666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris