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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 17994/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10908/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ANCONA n. 159/2020 depositata il18/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 159 del 2020 della Corte di appello di Ancona esponendo che: - era stato convenuto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per la condanna al risarcimento dei danni indicati come causati dalla redazione di una perizia di stima, assunta come erronea, per cui aveva ricevuto incarico dapprima in funzione di un’espropriazione immobiliare, poi per il giudizio di divisione del cespite di cui era stata pignorata la quota dell’esecutato, e di cui le deducenti erano state aggiudicatarie; - il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui: - nella perizia era risultata omessa l ’ indicazione della sussistenza, pacifica, di un diritto di abitazione avente ad oggetto l’immobile staggito, in capo alla coniuge dell’esecutato, la quale si era palesata ivi residente anche al momento del sopralluogo peritale; - il giudice aveva incaricato il deducente d ’ indicare i diritti reali, anche minori, in ipotesi insistenti sul bene; - dalla documentazione acquisita era emersa la successione mortis causache aveva originato il diritto di abitazione, non soggetto alla regolazione dei conflitti mediante trascrizione; - ne doveva conseguire, in questa prospettiva, la responsabilità del deducente geometra che, sebbene non un giurista, aveva assunto l’impegno allo svolgimento diligente dell’incarico ricevuto, avendo inciso, il suo errore, sulla stima del bene e, di conseguenza, sulla scelta delle aggiudicatarie, cui quel diritto era stato opposto con susseguenti controversie, in parte oggetto di transazione, tra cui questa lite risarcitoria; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; rilevato che con il primo e secondo motivo si assume l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale mancando di esaminare e considerare che: - il deducente aveva svolto l ’ incarico ricevuto, che era stato afferente alla stima della quota del cespite di proprietà dell’esecutato e poi all’aggiornamento dei valori in relazione al giudizio di divisione oltre che in punto di divisibilità; - il diritto di abitazione non era oggetto di trascrizione al momento delle verifiche; - il deducente, a differenza del professionista delega to, non aveva e non era tenuto ad avere le competenze giuridiche sottese all’omissione addebitata; - neppure le aggiudicatarie avevano effettuato le pur possibili verifiche richieste in base alla stessa diligenza in concreto ritenuta esigibile, secondo gli assunti attorei avallati dalla sentenza impugnata; con il terzo motivo si assume l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale mancando di esaminare e considerare che il giudice, così come il professionista delegato, erano titolari di specifici poteri e specifiche competenze sul punto, e non avevano effettuato rilievi né richiesto chiarimenti, interrompendo l’ipotizzato nesso causale; con il quarto motivo si assume l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale mancando di esaminare e considerare che l’ipotetica colpa del deducente avrebbe dovuto essere quella grave prevista dall’art. 64, cod. proc. civ., e non era riscontrabile nella fattispecie, come evincibile dagli omessi rilievi dello stesso giudice così come del professionista delegato; con il quinto motivo si assume l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale mancando di esaminare e considerare che il danno risarcibile era stato commisurato al valore dell’intero immobile mentre l’oggetto della stima peritale era stato solo la quota dell’esecutato; considerato che i primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per intima connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; in primo luogo, va rimarcato come parte ricorrente riporti e riferisca solo parzialmente l’oggetto degli incarichi ricevuti (cfr. pag. 7 del ricorso), invece sintetizzati e trascritti dalle controricorrenti (pag. 11 del controricorso), con conseguente primo profilo d’inammissibilità ex art. 366 n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); si tratta di un profilo direttamente incidente sullo scrutinio, posto che l’odierno istante sottolinea ripetutamente come gli fosse stata demandata solamente la stima della quota dell’immobile di proprietà dell’esecutato e il vaglio tecnico di divisibilità del cespite; per converso, i quesiti posti dal giudice dell’esecuzione, come logico, richiedevano di verificare ogni eventuale vincolo e peso, onere reale, obbligazione propter rem, ovvero diritti reali quale anche il diritto di abitazione; la Corte di appello (pag. 2 della sentenza) ha accertato in fatto che: - il diritto di abitazione sussisteva, pacificamente; - i quesiti comprendevano la verifica di diritti reali anche minori; - la documentazione di provenienza attestava la successione per causa di morte; - al momento del sopralluogo del geometra occupava la casa il coniuge del de cuius; ne ha desunto che il perito, dovendo diligentemente evadere l’incarico assunto, avrebbe dovuto verificare la sussistenza del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare, che si costituisce in capo al coniuge superstite al momento dell’apertura della successione: sul punto evoca Cass., 30/04/2012, n. 6625, che enuncia la qualifica di legato ex lege, rispetto al quale non può porsi un conflitto da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione; in effetti questa Corte ha ribadito che il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 cod. civ. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell’immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all’iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l’applicazione dell’art. 2644 cod. civ.; parte ricorrente sostanzialmente obietta che: - questa ricostruzione esulava dalle sue competenze; - la stessa diligenza, in tesi, avrebbe in concreto dovuto esigersi dalle aggiudicatarie che avrebbero potuto effettuare le proprie verifiche; - ogni ipotizzabile nesso di causa avrebbe dovuto ritenersi interrotto dai mancati rilievi ovvero dalle mancate richieste di chiarimenti sia del professionista delegato che dello stesso giudice; le suddette obiezioni non risultano decisive; infatti, l’eventuale corresponsabilità di altri professionisti – di certo non delle aggiudicatarie,che nella professionalità dei soggetti coinvolti (e quindi appunto pure dell’odierno ricorrente) hanno fatto affidamento – non esclude quella del perito esplicitamente incaricato della verifica su eventuali diritti di abitazione, rispetto alla quale indagine aveva ogni elemento disponibile e, anzi, come sottolineato dalla Corte territoriale, l’ulteriore indice dell’occupazione del bene da parte del coniuge superstite; né, in questa prospettiva ricostruttiva, può modificare la conclusione il fatto che la residente fosse come tale giustificata dal titolo di coerede, costituendo questo aspetto un ulteriore elemento che avrebbe dovuto indurre all’indagine in parola; con l’accettazione dell’incarico il perito si assume l’obbligo di evaderlo con la diligenza necessariamente richiestaagli specifici fini perseguiti; l’esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l’incarico, al consulente tecnico d’ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. (Cass., 18/09/2015, n. 18313); per questa ragione egli risponde nei confronti dell’aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in forza dell’erronea valutazione dell’immobile staggito, qualora ne sia accertato un comportamento colposo nello svolgimento dell’incarico tale da determinare una significativa alterazione della ricostruita situazione del bene destinato alla vendita, idonea a incidere causalmente nella determinazione del consenso dell’acquirente (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13010); nel caso, la diligenza professionale qualificata escludente la colpa è quella richiesta allo specialista, ex artt. 1176, secondo comma, cod. civ., e 2236 cod. civ., in relazione alla natura dell’attività esercitata e alle circostanze concrete, incombendo, invece, sul medesimo professionista di dare la prova dell’eventuale particolare difficoltà della detta prestazione per lo stesso specialista (Cass., 06/05/2020, n. 8496); nell’ipotesi, peraltro, tale ultimo profilo è stato escluso dal Collegio di merito in ragione degli elementi fattuali sopra evidenziati; è stato osservato che l’erronea valutazione fornita dall’esperto in sede di determinazione del valore dell’immobile da aggiudicare all’asta può assumere la valenza di un «colposo elemento perturbatore», poiché «la partecipazione ad un incanto non costituisce affatto un’attività aleatoria, determinandosi ogni partecipante alla propria offerta sulla base delle caratteristiche dell’immobile e del suo interesse a rendersene aggiudicatario», esistendo un legittimo affidamento che i partecipanti ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell’esecuzione (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2359, citata da Cass., n. 13010/16, cit., pag. 9); di qui la correttezza del metodo di giudizio della Corte di appello; l’accertamento della concreta incidenza dell’errore del perito sulle scelte degli offerenti e poi aggiudicatari, è come tale affidato al giudice di merito, non potendosene dare una rilettura fattuale in sede di legittimità (Cass., n. 13010 del 2016, cit., pag. 11); il quinto e ultimo motivo, per come formulato, è infondato; la stima del valore della quota del bene riferibile al soggetto esecutato dipendeva da quella complessiva del bene, individuata dallo stesso geometra (pag. 5 della sentenza gravata) e vagliata dalle aggiudicatarie che hanno poi constatato di aver ricevuto un bene con caratteristiche giuridiche e economiche differenti; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali delle parti controricorrenti in solidarietà attiva, liquidate in euro 3.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10908/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ANCONA n. 159/2020 depositata il18/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 159 del 2020 della Corte di appello di Ancona esponendo che: - era stato convenuto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per la condanna al risarcimento dei danni indicati come causati dalla redazione di una perizia di stima, assunta come erronea, per cui aveva ricevuto incarico dapprima in funzione di un’espropriazione immobiliare, poi per il giudizio di divisione del cespite di cui era stata pignorata la quota dell’esecutato, e di cui le deducenti erano state aggiudicatarie; - il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui: - nella perizia era risultata omessa l ’ indicazione della sussistenza, pacifica, di un diritto di abitazione avente ad oggetto l’immobile staggito, in capo alla coniuge dell’esecutato, la quale si era palesata ivi residente anche al momento del sopralluogo peritale; - il giudice aveva incaricato il deducente d ’ indicare i diritti reali, anche minori, in ipotesi insistenti sul bene; - dalla documentazione acquisita era emersa la successione mortis causache aveva originato il diritto di abitazione, non soggetto alla regolazione dei conflitti mediante trascrizione; - ne doveva conseguire, in questa prospettiva, la responsabilità del deducente geometra che, sebbene non un giurista, aveva assunto l’impegno allo svolgimento diligente dell’incarico ricevuto, avendo inciso, il suo errore, sulla stima del bene e, di conseguenza, sulla scelta delle aggiudicatarie, cui quel diritto era stato opposto con susseguenti controversie, in parte oggetto di transazione, tra cui questa lite risarcitoria; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; rilevato che con il primo e secondo motivo si assume l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale mancando di esaminare e considerare che: - il deducente aveva svolto l ’ incarico ricevuto, che era stato afferente alla stima della quota del cespite di proprietà dell’esecutato e poi all’aggiornamento dei valori in relazione al giudizio di divisione oltre che in punto di divisibilità; - il diritto di abitazione non era oggetto di trascrizione al momento delle verifiche; - il deducente, a differenza del professionista delega to, non aveva e non era tenuto ad avere le competenze giuridiche sottese all’omissione addebitata; - neppure le aggiudicatarie avevano effettuato le pur possibili verifiche richieste in base alla stessa diligenza in concreto ritenuta esigibile, secondo gli assunti attorei avallati dalla sentenza impugnata; con il terzo motivo si assume l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale mancando di esaminare e considerare che il giudice, così come il professionista delegato, erano titolari di specifici poteri e specifiche competenze sul punto, e non avevano effettuato rilievi né richiesto chiarimenti, interrompendo l’ipotizzato nesso causale; con il quarto motivo si assume l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale mancando di esaminare e considerare che l’ipotetica colpa del deducente avrebbe dovuto essere quella grave prevista dall’art. 64, cod. proc. civ., e non era riscontrabile nella fattispecie, come evincibile dagli omessi rilievi dello stesso giudice così come del professionista delegato; con il quinto motivo si assume l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale mancando di esaminare e considerare che il danno risarcibile era stato commisurato al valore dell’intero immobile mentre l’oggetto della stima peritale era stato solo la quota dell’esecutato; considerato che i primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per intima connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; in primo luogo, va rimarcato come parte ricorrente riporti e riferisca solo parzialmente l’oggetto degli incarichi ricevuti (cfr. pag. 7 del ricorso), invece sintetizzati e trascritti dalle controricorrenti (pag. 11 del controricorso), con conseguente primo profilo d’inammissibilità ex art. 366 n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); si tratta di un profilo direttamente incidente sullo scrutinio, posto che l’odierno istante sottolinea ripetutamente come gli fosse stata demandata solamente la stima della quota dell’immobile di proprietà dell’esecutato e il vaglio tecnico di divisibilità del cespite; per converso, i quesiti posti dal giudice dell’esecuzione, come logico, richiedevano di verificare ogni eventuale vincolo e peso, onere reale, obbligazione propter rem, ovvero diritti reali quale anche il diritto di abitazione; la Corte di appello (pag. 2 della sentenza) ha accertato in fatto che: - il diritto di abitazione sussisteva, pacificamente; - i quesiti comprendevano la verifica di diritti reali anche minori; - la documentazione di provenienza attestava la successione per causa di morte; - al momento del sopralluogo del geometra occupava la casa il coniuge del de cuius; ne ha desunto che il perito, dovendo diligentemente evadere l’incarico assunto, avrebbe dovuto verificare la sussistenza del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare, che si costituisce in capo al coniuge superstite al momento dell’apertura della successione: sul punto evoca Cass., 30/04/2012, n. 6625, che enuncia la qualifica di legato ex lege, rispetto al quale non può porsi un conflitto da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione; in effetti questa Corte ha ribadito che il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 cod. civ. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell’immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all’iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l’applicazione dell’art. 2644 cod. civ.; parte ricorrente sostanzialmente obietta che: - questa ricostruzione esulava dalle sue competenze; - la stessa diligenza, in tesi, avrebbe in concreto dovuto esigersi dalle aggiudicatarie che avrebbero potuto effettuare le proprie verifiche; - ogni ipotizzabile nesso di causa avrebbe dovuto ritenersi interrotto dai mancati rilievi ovvero dalle mancate richieste di chiarimenti sia del professionista delegato che dello stesso giudice; le suddette obiezioni non risultano decisive; infatti, l’eventuale corresponsabilità di altri professionisti – di certo non delle aggiudicatarie,che nella professionalità dei soggetti coinvolti (e quindi appunto pure dell’odierno ricorrente) hanno fatto affidamento – non esclude quella del perito esplicitamente incaricato della verifica su eventuali diritti di abitazione, rispetto alla quale indagine aveva ogni elemento disponibile e, anzi, come sottolineato dalla Corte territoriale, l’ulteriore indice dell’occupazione del bene da parte del coniuge superstite; né, in questa prospettiva ricostruttiva, può modificare la conclusione il fatto che la residente fosse come tale giustificata dal titolo di coerede, costituendo questo aspetto un ulteriore elemento che avrebbe dovuto indurre all’indagine in parola; con l’accettazione dell’incarico il perito si assume l’obbligo di evaderlo con la diligenza necessariamente richiestaagli specifici fini perseguiti; l’esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l’incarico, al consulente tecnico d’ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. (Cass., 18/09/2015, n. 18313); per questa ragione egli risponde nei confronti dell’aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in forza dell’erronea valutazione dell’immobile staggito, qualora ne sia accertato un comportamento colposo nello svolgimento dell’incarico tale da determinare una significativa alterazione della ricostruita situazione del bene destinato alla vendita, idonea a incidere causalmente nella determinazione del consenso dell’acquirente (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13010); nel caso, la diligenza professionale qualificata escludente la colpa è quella richiesta allo specialista, ex artt. 1176, secondo comma, cod. civ., e 2236 cod. civ., in relazione alla natura dell’attività esercitata e alle circostanze concrete, incombendo, invece, sul medesimo professionista di dare la prova dell’eventuale particolare difficoltà della detta prestazione per lo stesso specialista (Cass., 06/05/2020, n. 8496); nell’ipotesi, peraltro, tale ultimo profilo è stato escluso dal Collegio di merito in ragione degli elementi fattuali sopra evidenziati; è stato osservato che l’erronea valutazione fornita dall’esperto in sede di determinazione del valore dell’immobile da aggiudicare all’asta può assumere la valenza di un «colposo elemento perturbatore», poiché «la partecipazione ad un incanto non costituisce affatto un’attività aleatoria, determinandosi ogni partecipante alla propria offerta sulla base delle caratteristiche dell’immobile e del suo interesse a rendersene aggiudicatario», esistendo un legittimo affidamento che i partecipanti ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell’esecuzione (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2359, citata da Cass., n. 13010/16, cit., pag. 9); di qui la correttezza del metodo di giudizio della Corte di appello; l’accertamento della concreta incidenza dell’errore del perito sulle scelte degli offerenti e poi aggiudicatari, è come tale affidato al giudice di merito, non potendosene dare una rilettura fattuale in sede di legittimità (Cass., n. 13010 del 2016, cit., pag. 11); il quinto e ultimo motivo, per come formulato, è infondato; la stima del valore della quota del bene riferibile al soggetto esecutato dipendeva da quella complessiva del bene, individuata dallo stesso geometra (pag. 5 della sentenza gravata) e vagliata dalle aggiudicatarie che hanno poi constatato di aver ricevuto un bene con caratteristiche giuridiche e economiche differenti; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali delle parti controricorrenti in solidarietà attiva, liquidate in euro 3.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
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