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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07365/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 14-131~-14.~lfrIaramfiss-sìbtria-derric-or-S-0, L-1~Th—rès Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Roma, pronunciando in udienza pubblica, ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 2 aprile 2008, divenuta irrevocabile I'l aprile 2009, per l'omicidio, commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per i connessi delitti di detenzione e porto illegale delle armi comuni da sparo usate per l'omicidio, fatti accaduti il 15 gennaio 2005 nell'atrio del palazzo di abitazione della vittima, situazione presso le Case celesti di Scampia in Napoli.

L'omicidio si collocò nel contrasto tra gruppi camorristici, il clan [OSCURATO:PERSONA] da un lato e i cd. scissionisti dall'altro: a quest'ultimo gruppo apparteneva uno dei figli della vittima, [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte di appello ha valutato in termini di novità le prove dedotte da [OSCURATO:PERSONA], costituite dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), tutte rese dopo il passaggio in giudicato della condanna.

Ha però ritenuto che non siano tali da rendere ammissibile, per difetto di decisività in ordine al proscioglimento, la richiesta di revisione, non riuscendo a sovvertire con certezza un giudizio di responsabilità fondato sia sulla esistenza di un teste oculare, [OSCURATO:PERSONA], che conosceva gli imputati e che assistette ai fatti osservandoli, tutti armati di una pistola semiautomatica nera, nell'atto di fuggire via dal palazzo; sia sulle dichiarazioni di un altro teste diretto, Reccia, che prese parte all'omicidio attirando la vittima nel luogo della sparatoria e che disse che a fare fuoco furono Starace, Monaco e Tavassi; sia, ancora, sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlia della vittima, che vide gli imputati uscire di corsa dall'atrio del palazzo, seppure non vide Monaco ma perché questi si era nascosto, come prima ricordato.

Le nuove prove nulla aggiungono sulle modalità di commissione del delitto, perché generiche in ordine allo svolgimento dei fatti e nulla dicono sulla presenza sul luogo del delitto, affermata da Rea, Reccia e Barone, di numerose persone, tra cui quelle indicate come esecutori materiali del delitto.

Esse poi non escludono affatto né sono logicamente incompatibili con la presenza di Starace sul luogo del delitto al momento degli spari né che lo stesso abbia sparato insieme agli altri.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.2.1.

Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il giudizio di non decisività ai fini del proscioglimento delle nuove prove, pur qualificate tali, è meramente assertivo.

Nella fase della valutazione preliminare di ammissibilità della domanda di revisione non è consentita una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio tra le parti.

La Corte di appello non si è confrontata con il contenuto delle prove assunte nel giudizio di cognizione e così ha inficiato l'intera motivazione.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ragione di un travisamento di prova.

La Corte di appello ha fatto riferimento all'esistenza nel complesso probatorio del giudizio di cognizione della deposizione testimoniale di Reccia, che avrebbe detto di aver suonato al citofono per far scendere giù [OSCURATO:PERSONA] e che a fare fuoco erano stati Starace, Monaco e Tavassi.

In verità, però, [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato assunto quale testimone e, citato in dibattimento, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Si è dunque trattato di un errore percettivo che ha alterato il giudizio conclusivo in ordine alla inidoneità del novum a determinare il proscioglimento.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Le valutazioni in ordine alla idoneità delle nuove prove a determinare, o concorrere a determinare, il proscioglimento del condannato, per quanto non debbano essere superficiali, non possono sostanziarsi in un vero e proprio giudizio di merito.

Ai fini dello scrutinio di ammissibilità occorre apprezzare l'idoneità della nuova prova al raggiungimento del risultato assolutorio ma non anche la sua concreta capacità di sovvertire il giudicato di condanna.

Non è dubbio che si debba controllare, nell'ambito del vaglio preliminare, la "presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza", ma si deve trattare di difetti "rilevabili in astratto" - Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405 -.

Il principio di diritto che governa in questa fase l'esercizio dei poteri di valutazione delle nuove prove è che il giudice ha "il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti" - Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563 -.

3. Si rileva quindi che quanto affermato nell'impugnata sentenza, ossia che le nuove prove non sono in grado di "poter sovvertire con certezza" l'affermazione di responsabilità, che è di contro fondata su prove solide, esorbita il limite strutturale del giudizio di ammissibilità, che consiste nella necessità di una valutazione in astratto della idoneità del novum.

La valutazione condotta dalla Corte di appello appartiene piuttosto al giudizio di merito e non alle determinazioni in punto di ammissibilità, a fronte di prove, qualificate dalla stessa Corte di appello come nuove, che indicano in altri soggetti (Buono e Giannino) i responsabili e gli esecutori materiali dell'omicidio e che quindi astrattamente sono capaci di sovvertire la pronuncia di condanna.

La dedotta genericità delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori non legittima una valutazione di non conferenza o di inaffidabilità del novum probatorio, profili che concorrono a delineare l'inidoneità in astratto del materiale probatorio, ma implica, alla luce del contenuto innovativo rispetto alla ricostruzione accolta nel giudicato di condanna, che ne sia saggiata la tenuta nell'ambito di un giudizio di merito.

L'assunto secondo cui non v'è incompatibilità tra l'indicazione di altri esecutori materiali dell'omicidio e l'accertata responsabilità, proprio come esecutori, dei soggetti già condannati anticipa un giudizio di merito e deborda da una valutazione di idoneità in astratto a raggiungere un risultato assolutorio, contravvenendo al principio per il quale "l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio" - Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422 -.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. secondo il disposto dell'art. 634 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 14-131~-14.~lfrIaramfiss-sìbtria-derric-or-S-0, L-1~Th—rès Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, pronunciando in udienza pubblica, ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 2 aprile 2008, divenuta irrevocabile I'l aprile 2009, per l'omicidio, commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per i connessi delitti di detenzione e porto illegale delle armi comuni da sparo usate per l'omicidio, fatti accaduti il 15 gennaio 2005 nell'atrio del palazzo di abitazione della vittima, situazione presso le Case celesti di Scampia in Napoli. L'omicidio si collocò nel contrasto tra gruppi camorristici, il clan [OSCURATO:PERSONA] da un lato e i cd. scissionisti dall'altro: a quest'ultimo gruppo apparteneva uno dei figli della vittima, [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di appello ha valutato in termini di novità le prove dedotte da [OSCURATO:PERSONA], costituite dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), tutte rese dopo il passaggio in giudicato della condanna. Ha però ritenuto che non siano tali da rendere ammissibile, per difetto di decisività in ordine al proscioglimento, la richiesta di revisione, non riuscendo a sovvertire con certezza un giudizio di responsabilità fondato sia sulla esistenza di un teste oculare, [OSCURATO:PERSONA], che conosceva gli imputati e che assistette ai fatti osservandoli, tutti armati di una pistola semiautomatica nera, nell'atto di fuggire via dal palazzo; sia sulle dichiarazioni di un altro teste diretto, Reccia, che prese parte all'omicidio attirando la vittima nel luogo della sparatoria e che disse che a fare fuoco furono Starace, Monaco e Tavassi; sia, ancora, sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlia della vittima, che vide gli imputati uscire di corsa dall'atrio del palazzo, seppure non vide Monaco ma perché questi si era nascosto, come prima ricordato. Le nuove prove nulla aggiungono sulle modalità di commissione del delitto, perché generiche in ordine allo svolgimento dei fatti e nulla dicono sulla presenza sul luogo del delitto, affermata da Rea, Reccia e Barone, di numerose persone, tra cui quelle indicate come esecutori materiali del delitto. Esse poi non escludono affatto né sono logicamente incompatibili con la presenza di Starace sul luogo del delitto al momento degli spari né che lo stesso abbia sparato insieme agli altri. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudizio di non decisività ai fini del proscioglimento delle nuove prove, pur qualificate tali, è meramente assertivo. Nella fase della valutazione preliminare di ammissibilità della domanda di revisione non è consentita una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio tra le parti. La Corte di appello non si è confrontata con il contenuto delle prove assunte nel giudizio di cognizione e così ha inficiato l'intera motivazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ragione di un travisamento di prova. La Corte di appello ha fatto riferimento all'esistenza nel complesso probatorio del giudizio di cognizione della deposizione testimoniale di Reccia, che avrebbe detto di aver suonato al citofono per far scendere giù [OSCURATO:PERSONA] e che a fare fuoco erano stati Starace, Monaco e Tavassi. In verità, però, [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato assunto quale testimone e, citato in dibattimento, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si è dunque trattato di un errore percettivo che ha alterato il giudizio conclusivo in ordine alla inidoneità del novum a determinare il proscioglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Le valutazioni in ordine alla idoneità delle nuove prove a determinare, o concorrere a determinare, il proscioglimento del condannato, per quanto non debbano essere superficiali, non possono sostanziarsi in un vero e proprio giudizio di merito. Ai fini dello scrutinio di ammissibilità occorre apprezzare l'idoneità della nuova prova al raggiungimento del risultato assolutorio ma non anche la sua concreta capacità di sovvertire il giudicato di condanna. Non è dubbio che si debba controllare, nell'ambito del vaglio preliminare, la "presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza", ma si deve trattare di difetti "rilevabili in astratto" - Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405 -. Il principio di diritto che governa in questa fase l'esercizio dei poteri di valutazione delle nuove prove è che il giudice ha "il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti" - Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563 -. 3. Si rileva quindi che quanto affermato nell'impugnata sentenza, ossia che le nuove prove non sono in grado di "poter sovvertire con certezza" l'affermazione di responsabilità, che è di contro fondata su prove solide, esorbita il limite strutturale del giudizio di ammissibilità, che consiste nella necessità di una valutazione in astratto della idoneità del novum. La valutazione condotta dalla Corte di appello appartiene piuttosto al giudizio di merito e non alle determinazioni in punto di ammissibilità, a fronte di prove, qualificate dalla stessa Corte di appello come nuove, che indicano in altri soggetti (Buono e Giannino) i responsabili e gli esecutori materiali dell'omicidio e che quindi astrattamente sono capaci di sovvertire la pronuncia di condanna. La dedotta genericità delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori non legittima una valutazione di non conferenza o di inaffidabilità del novum probatorio, profili che concorrono a delineare l'inidoneità in astratto del materiale probatorio, ma implica, alla luce del contenuto innovativo rispetto alla ricostruzione accolta nel giudicato di condanna, che ne sia saggiata la tenuta nell'ambito di un giudizio di merito. L'assunto secondo cui non v'è incompatibilità tra l'indicazione di altri esecutori materiali dell'omicidio e l'accertata responsabilità, proprio come esecutori, dei soggetti già condannati anticipa un giudizio di merito e deborda da una valutazione di idoneità in astratto a raggiungere un risultato assolutorio, contravvenendo al principio per il quale "l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio" - Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422 -. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. secondo il disposto dell'art. 634 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e ri
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