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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 47136/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 25/10/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 7.5, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del Tribunale Biella in data 17/9/2015, contravveniva alle prescrizioni impostegli recandosi nel comune di Firenze a bordo del mezzo ferroviario; fatto accertato in Biella e Firenze in epoca anteriore e prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la recidiva, reiterata, infraquinquennale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Finotti, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che la Corte di appello di Firenze abbia condannato l'odierno imputato nonostante che dovesse emettersi, nei suoi confronti, sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

3. Osserva il Collegio che il motivo articolato dalla difesa dell'imputato con l'odierno ricorso appare del tutto privo di concreta specificità rispetto alle ragioni devolute con l'atto di appello, con il quale era stato richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, da ritenersi quantomeno equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente C [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 25/10/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 7.5, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del Tribunale Biella in data 17/9/2015, contravveniva alle prescrizioni impostegli recandosi nel comune di Firenze a bordo del mezzo ferroviario; fatto accertato in Biella e Firenze in epoca anteriore e prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la recidiva, reiterata, infraquinquennale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Finotti, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che la Corte di appello di Firenze abbia condannato l'odierno imputato nonostante che dovesse emettersi, nei suoi confronti, sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. 3. Osserva il Collegio che il motivo articolato dalla difesa dell'imputato con l'odierno ricorso appare del tutto privo di concreta specificità rispetto alle ragioni devolute con l'atto di appello, con il quale era stato richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, da ritenersi quantomeno equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente C [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA i
Sentenza Cassazione n. 47136/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris