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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22273/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 novembre 1974; avverso la sentenza del 5 febbraio 2021, emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato, per il tramite del suo difensore, ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la decisione resa in primo grado, lo ha ritenuto responsabile di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, commessi nella sua qualità di amministratore della ITEM s.r.I., poi dichiarata fallita.

In particolare, fatti di bancarotta fraudolenta propria documentale (nelle sue due alternative forme previste dall'art. 216, comma 1, n. 2,

I. fall.), contestati al capo 1 della rubrica, e bancarotta fraudolenta impropria, per i fatti contestati ai capi 2 e 3, consistiti, questi ultimi, nell'aver occultato la perdita di capitale, concorrendo così a cagionare il dissesto (art. 223, comma 2, n. 1

I. fall.), e nell'aver cagionato con dolo il fallimento della società attraverso il compimento di una pluralità di operazioni dolose, individualmente contestate, in danno della stessa (art. 223, comma 2, n. 2,

I. fall.).

2. Il ricorrente articola tre motivi di censura.

In particolare:

2.1. con il primo, si deduce che la corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi tanto in ordine alla sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale (specificamente contestata, sotto tutti i suoi profili, con la formulazione di un autonomo motivo d'appello), quanto in relazione alla prospettata genericità del primo capo d'imputazione;

2.2. con il secondo motivo, invece, si deduce un'errata valutazione del materiale probatorio, nella parte in cui la corte d'appello, da un canto, sotto il profilo oggettivo, avrebbe ritenuto che la contabilità fosse stata tenuta in modo tale da non permettere la ricostruzione del patrimonio e delle attività economiche, nonostante un'esplicita dichiarazione contraria del curatore; dall'altro, sotto il profilo soggettivo, avrebbe ritenuto l'esistenza di uno specifico intento fraudolento in capo all'imputato senza valutare la collaborazione offerta dallo stesso, esplicitamente riconosciuta dal curatore, e l'assenza di un benché minimo vantaggio economico per l'imputato;

2.3. con il terzo motivo, in ultimo, si deduce falsa applicazione della legge, perché la corte d'appello, pur a fronte di opposte evidenze contabili, avrebbe ritenuto ugualmente sussistente tanto l'integrale perdita del capitale sociale, quanto il progressivo incrementarsi di ingenti debiti fiscali e previdenziali [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente, infatti, censura in primo luogo che la corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale.

La censura è infondata.

La corte territoriale ha specificamente motivato in ordine alla irrilevanza, rispetto al concreto trattamento sanzionatorio, dell'eventuale esclusione della recidiva (effettivamente rilevabile solo nella sua forma semplice).

All'imputato, infatti, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e sono state ritenute equivalenti non solo alla recidiva, ma anche ad altre due aggravanti (la pluralità di fatti di bancarotta e il danno di particolare gravità).

Cosicché, anche a voler escludere del tutto la recidiva, l'esistenza delle altre due aggravanti, per come ritenuto dalla corte d'appello, precluderebbe un eventuale giudizio di prevalenza delle generiche e una conseguente riduzione della pena in concreto irrogata.

E la discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina l'incensurabilità in sede di legittimità, della relativa valutazione.

Il ricorrente, poi, deduce che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine alla contestata genericità del capo d'imputazione.

La corte territoriale ha motivato, seppur sinteticamente, attraverso un richiamo alla lettura (in sé sufficiente) del capo d'imputazione nella sua letterale formulazione.

In esso vengono effettivamente indicati tutti gli estremi fattuali ed empirici idonei ad integrare la fattispecie contestata, sia in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per la quale è stato correttamente specificato tanto l'oggetto della condotta (ossia le scritture contabili della ITEM), quanto la documentazione ritenuta irregolare (in particolar modo i bilanci); sia in relazione alla successiva imputazione di cui al n. 3 (essendo stato escluso dalla corte il fatto contestato al n. 2), per il quale sono state evidenziate dettagliatamente le singole operazioni dolose, in ipotesi causative del fallimento (aver proseguito dal 2011 al 2016 l'attività economica incrementando l'indebitamento complessivo ed aver omesso il pagamento delle imposte, dei contributi e delle ritenute fiscali, così finanziando in modo irregolare la società).

Così come sono state contestate specificamente le ritenute circostanze aggravanti, sia sotto il profilo normativo, che nella loro concreta dimensione naturalistica (aver commesso più fatti di bancarotta ed aver causato un rilevante danno economico, per circa due milioni di euro).

Anche questa censura, pertanto, è infondata.

2. Con il secondo motivo, si deduce una prospettata errata valutazione del materiale probatorio, nella parte in cui la corte d'appello, pur in presenza di un'esplicita dichiarazione contraria del curatore, avrebbe comunque ritenuto che la contabilità non permettesse di ricostruire il patrimonio e le attività economiche della società.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Il ricorrente deduce in primo luogo un'asserita contraddittorietà tra quanto ritenuto dalla corte d'appello in ordine alla idoneità della documentazione contabile e quanto dichiarato dal curatore in un successiva integrazione (del 5 novembre 2017), ma non produce tali dichiarazioni.

E ciò rende il ricorso non autosufficiente e, quindi, in parte qua, inammissibile (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

In ogni caso, la corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla sostanziale irrilevanza della predetta integrazione, evidenziando da un canto che, anche all'esito della riconosciuta collaborazione dell'imputato, residuerebbe comunque un difetto dei libri obbligatori (perché dall'integrazione non risulta la consegna dei libri sociali originariamente mancanti), dall'altro che la ricostruzione è stata solo "sommaria", rimanendo irrisolte le problematiche afferenti alla gestione del magazzino (valutato contabilmente in 1,8 milioni di euro, ma risultato essere un cumulo di rifiuti, sequestrati e successivamente confiscati nell'ambito di un procedimento penale introdotto per l'attività della [OSCURATO:PERSONA], altra società riconducibile all'imputato) e alla confusione contabile tra le due società riconducibili all'imputato.

Cosicché, la censura non si presenta come una critica argomentata della sentenza impugnata, ma come una mera riproposizione di un dato storico, rappresentato da quanto dichiarato dal curatore con la richiamata integrazione documentale.

Un dato già valutato dalla corte territoriale attraverso una motivazione logica e coerente, rispetto alla quale il ricorrente non si è confrontato.

Il motivo, quindi, anche sotto tale profilo, deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente ha poi dedotto che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto provato che le condotte fossero sorrette da un intento fraudolento, pur in presenza di un significativo apporto collaborativo dell'imputato ed in mancanza di un suo parallelo vantaggio economico.

La motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

La corte territoriale, infatti, ha ritenuto di dedurre l'esistenza del dolo specifico dalla valutazione sistematica di una pluralità di "indicatori specifici", primo fra tutti i rapporti "opachi" esistenti tra la ITEM, successivamente fallita, di cui l'imputato era l'amministratore, e la [OSCURATO:PERSONA], altra società a lui stesso comunque riconducibile.

Una confusione contabile, di cui riferisce esplicitamente il curatore, che, a posteriori, ha impedito (nonostante l'apporto collaborativo dell'imputato) l'esatta ricostruzione dell'effettiva situazione economica e patrimoniale di ciascuna impresa e che si è risolta nella possibilità di occultare le gravi perdite di bilancio e proseguire, così, l'attività per ulteriori tre anni.

In questo contesto, la mancata tenuta delle scritture e le gravi irregolarità riscontrate (prima fra tutte, quella relativa al magazzino, valutato contabilmente in 1,8 milioni di euro e risultato essere "due collinette di macerie", peraltro sequestrate e confiscate) appaiono esse stesse funzionali a conservare questa indistinta rappresentazione contabile e a nascondere le reali condizioni economiche della società.

Cosicché, l'esistenza di vantaggi economici, asseritamente esclusi dall'imputato, ma che in concreto non sarebbe possibile escludere proprio per l'impossibilità di ricostruire con es ttezza la consistenza patrimoniale e le movimentazioni economiche della società, diventa circostanza assolutamente irrilevante.

A fronte dell'analitica motivazione offerta dalla corte territoriale, il ricorrente si limita a riproporre nuovamente quanto già sollevato dinanzi alla corte d'appello (l'apporto collaborativo fornito dall'imputato e l'asserita assenza di un suo vantaggio economico), senza confrontarsi con le ragioni argomentate della decisione impugnata che ne hanno escluso la rilevanza.

La censura è, pertanto, inammissibile.

3. Nel terzo motivo, il ricorrente articola due diverse censure, l'una relativa al capo 2 (con la quale si contesta il dato contabile dell'azzeramento del capitale) e l'altra relativa al capo 3 (con la quale si contesta l'esistenza di un progressivo aumento del passivo e, quindi, le singole operazioni dolose).

Entrambe sono inammissibili, ancorché per ragioni diverse.

Le censure relative al capo 2 sono inammissibili, in quanto attengono ad un fatto di bancarotta (aver concorso a cagionare il dissesto occultando la perdita integrale del capitale) escluso dalla corte territoriale, in assenza di uno specifico reato societario riconducibile all'imputato.

Le censure relative al capo 3, invece, sono inammissibili sotto altri diversi profili.

Da un canto, si limitano a ribadire un dato contabile (senza peraltro neanche allegare il relativo riscontro documentale) che, alla luce delle gravi anomalie riscontrate dal curatore e dettagliatamente valutate dalla corte d'appello, perde ogni significato.

Dall'altro sono genericamente formulate, in quanto si fondano su motivi che ripropongono acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, senza un'adeguata correlazione tra i motivi proposti e le ragioni argomentate della decisione impugnata (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 2018, rv. 210157; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, rv. 231708; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568).

Al capo 3), per come si è detto, è contestato il delitto di bancarotta fraudolenta impropria, di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, perché avrebbe cagionato il fallimento della società da lui amministrata attraverso il compimento di una pluralità di operazioni dolose rappresentate dalla prosecuzione dell'attività economica in violazione dell'art. 2482-ter cod. civ. (con conseguente aggravamento dell'indebitamento societario) e dal sistematico inadempimento dei debiti fiscali, previdenziali e verso enti locali.

La corte d'appello ha evidenziato come il dissesto si cominciò a manifestare già nel 2010, epoca in cui, all'esito della ricostruzione contabile effettuata dagli organi fallimentari e della conseguente rimodulazione dei bilanci depositati dell'imputato, emerge un primo disavanzo, per oltre 400.000 euro, ed il conseguente azzeramento del capitale sociale.

Un disavanzo successivamente lievitato ad oltre 1,9 milioni e prevalentemente composto (per circa 1,2 milioni di euro) da debiti verso Equitalia.

L'attività economica, invece, è proseguita fino al fallimento o quanto meno fino al 2013, grazie anche ad una valutazione contabile delle giacenze di magazzino per circa 1,8 milioni di euro, invece rivelatesi "due collinette di macerie".

A fonte di tale rappresentazione, l'imputato si è limitato ad una mera rappresentazione del dato contabile, peraltro non prodotto e comunque irrilevante alla luce delle gravi anomalie riscontrate dal curatore e dettagliatamente valutate dalla corte d'appello.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 novembre 1974; avverso la sentenza del 5 febbraio 2021, emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, per il tramite del suo difensore, ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la decisione resa in primo grado, lo ha ritenuto responsabile di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, commessi nella sua qualità di amministratore della ITEM s.r.I., poi dichiarata fallita. In particolare, fatti di bancarotta fraudolenta propria documentale (nelle sue due alternative forme previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall.), contestati al capo 1 della rubrica, e bancarotta fraudolenta impropria, per i fatti contestati ai capi 2 e 3, consistiti, questi ultimi, nell'aver occultato la perdita di capitale, concorrendo così a cagionare il dissesto (art. 223, comma 2, n. 1 I. fall.), e nell'aver cagionato con dolo il fallimento della società attraverso il compimento di una pluralità di operazioni dolose, individualmente contestate, in danno della stessa (art. 223, comma 2, n. 2, I. fall.). 2. Il ricorrente articola tre motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo, si deduce che la corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi tanto in ordine alla sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale (specificamente contestata, sotto tutti i suoi profili, con la formulazione di un autonomo motivo d'appello), quanto in relazione alla prospettata genericità del primo capo d'imputazione; 2.2. con il secondo motivo, invece, si deduce un'errata valutazione del materiale probatorio, nella parte in cui la corte d'appello, da un canto, sotto il profilo oggettivo, avrebbe ritenuto che la contabilità fosse stata tenuta in modo tale da non permettere la ricostruzione del patrimonio e delle attività economiche, nonostante un'esplicita dichiarazione contraria del curatore; dall'altro, sotto il profilo soggettivo, avrebbe ritenuto l'esistenza di uno specifico intento fraudolento in capo all'imputato senza valutare la collaborazione offerta dallo stesso, esplicitamente riconosciuta dal curatore, e l'assenza di un benché minimo vantaggio economico per l'imputato; 2.3. con il terzo motivo, in ultimo, si deduce falsa applicazione della legge, perché la corte d'appello, pur a fronte di opposte evidenze contabili, avrebbe ritenuto ugualmente sussistente tanto l'integrale perdita del capitale sociale, quanto il progressivo incrementarsi di ingenti debiti fiscali e previdenziali [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, censura in primo luogo che la corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale. La censura è infondata. La corte territoriale ha specificamente motivato in ordine alla irrilevanza, rispetto al concreto trattamento sanzionatorio, dell'eventuale esclusione della recidiva (effettivamente rilevabile solo nella sua forma semplice). All'imputato, infatti, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e sono state ritenute equivalenti non solo alla recidiva, ma anche ad altre due aggravanti (la pluralità di fatti di bancarotta e il danno di particolare gravità). Cosicché, anche a voler escludere del tutto la recidiva, l'esistenza delle altre due aggravanti, per come ritenuto dalla corte d'appello, precluderebbe un eventuale giudizio di prevalenza delle generiche e una conseguente riduzione della pena in concreto irrogata. E la discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina l'incensurabilità in sede di legittimità, della relativa valutazione. Il ricorrente, poi, deduce che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine alla contestata genericità del capo d'imputazione. La corte territoriale ha motivato, seppur sinteticamente, attraverso un richiamo alla lettura (in sé sufficiente) del capo d'imputazione nella sua letterale formulazione. In esso vengono effettivamente indicati tutti gli estremi fattuali ed empirici idonei ad integrare la fattispecie contestata, sia in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per la quale è stato correttamente specificato tanto l'oggetto della condotta (ossia le scritture contabili della ITEM), quanto la documentazione ritenuta irregolare (in particolar modo i bilanci); sia in relazione alla successiva imputazione di cui al n. 3 (essendo stato escluso dalla corte il fatto contestato al n. 2), per il quale sono state evidenziate dettagliatamente le singole operazioni dolose, in ipotesi causative del fallimento (aver proseguito dal 2011 al 2016 l'attività economica incrementando l'indebitamento complessivo ed aver omesso il pagamento delle imposte, dei contributi e delle ritenute fiscali, così finanziando in modo irregolare la società). Così come sono state contestate specificamente le ritenute circostanze aggravanti, sia sotto il profilo normativo, che nella loro concreta dimensione naturalistica (aver commesso più fatti di bancarotta ed aver causato un rilevante danno economico, per circa due milioni di euro). Anche questa censura, pertanto, è infondata. 2. Con il secondo motivo, si deduce una prospettata errata valutazione del materiale probatorio, nella parte in cui la corte d'appello, pur in presenza di un'esplicita dichiarazione contraria del curatore, avrebbe comunque ritenuto che la contabilità non permettesse di ricostruire il patrimonio e le attività economiche della società. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. Il ricorrente deduce in primo luogo un'asserita contraddittorietà tra quanto ritenuto dalla corte d'appello in ordine alla idoneità della documentazione contabile e quanto dichiarato dal curatore in un successiva integrazione (del 5 novembre 2017), ma non produce tali dichiarazioni. E ciò rende il ricorso non autosufficiente e, quindi, in parte qua, inammissibile (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). In ogni caso, la corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla sostanziale irrilevanza della predetta integrazione, evidenziando da un canto che, anche all'esito della riconosciuta collaborazione dell'imputato, residuerebbe comunque un difetto dei libri obbligatori (perché dall'integrazione non risulta la consegna dei libri sociali originariamente mancanti), dall'altro che la ricostruzione è stata solo "sommaria", rimanendo irrisolte le problematiche afferenti alla gestione del magazzino (valutato contabilmente in 1,8 milioni di euro, ma risultato essere un cumulo di rifiuti, sequestrati e successivamente confiscati nell'ambito di un procedimento penale introdotto per l'attività della [OSCURATO:PERSONA], altra società riconducibile all'imputato) e alla confusione contabile tra le due società riconducibili all'imputato. Cosicché, la censura non si presenta come una critica argomentata della sentenza impugnata, ma come una mera riproposizione di un dato storico, rappresentato da quanto dichiarato dal curatore con la richiamata integrazione documentale. Un dato già valutato dalla corte territoriale attraverso una motivazione logica e coerente, rispetto alla quale il ricorrente non si è confrontato. Il motivo, quindi, anche sotto tale profilo, deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente ha poi dedotto che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto provato che le condotte fossero sorrette da un intento fraudolento, pur in presenza di un significativo apporto collaborativo dell'imputato ed in mancanza di un suo parallelo vantaggio economico. La motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). La corte territoriale, infatti, ha ritenuto di dedurre l'esistenza del dolo specifico dalla valutazione sistematica di una pluralità di "indicatori specifici", primo fra tutti i rapporti "opachi" esistenti tra la ITEM, successivamente fallita, di cui l'imputato era l'amministratore, e la [OSCURATO:PERSONA], altra società a lui stesso comunque riconducibile. Una confusione contabile, di cui riferisce esplicitamente il curatore, che, a posteriori, ha impedito (nonostante l'apporto collaborativo dell'imputato) l'esatta ricostruzione dell'effettiva situazione economica e patrimoniale di ciascuna impresa e che si è risolta nella possibilità di occultare le gravi perdite di bilancio e proseguire, così, l'attività per ulteriori tre anni. In questo contesto, la mancata tenuta delle scritture e le gravi irregolarità riscontrate (prima fra tutte, quella relativa al magazzino, valutato contabilmente in 1,8 milioni di euro e risultato essere "due collinette di macerie", peraltro sequestrate e confiscate) appaiono esse stesse funzionali a conservare questa indistinta rappresentazione contabile e a nascondere le reali condizioni economiche della società. Cosicché, l'esistenza di vantaggi economici, asseritamente esclusi dall'imputato, ma che in concreto non sarebbe possibile escludere proprio per l'impossibilità di ricostruire con es ttezza la consistenza patrimoniale e le movimentazioni economiche della società, diventa circostanza assolutamente irrilevante. A fronte dell'analitica motivazione offerta dalla corte territoriale, il ricorrente si limita a riproporre nuovamente quanto già sollevato dinanzi alla corte d'appello (l'apporto collaborativo fornito dall'imputato e l'asserita assenza di un suo vantaggio economico), senza confrontarsi con le ragioni argomentate della decisione impugnata che ne hanno escluso la rilevanza. La censura è, pertanto, inammissibile. 3. Nel terzo motivo, il ricorrente articola due diverse censure, l'una relativa al capo 2 (con la quale si contesta il dato contabile dell'azzeramento del capitale) e l'altra relativa al capo 3 (con la quale si contesta l'esistenza di un progressivo aumento del passivo e, quindi, le singole operazioni dolose). Entrambe sono inammissibili, ancorché per ragioni diverse. Le censure relative al capo 2 sono inammissibili, in quanto attengono ad un fatto di bancarotta (aver concorso a cagionare il dissesto occultando la perdita integrale del capitale) escluso dalla corte territoriale, in assenza di uno specifico reato societario riconducibile all'imputato. Le censure relative al capo 3, invece, sono inammissibili sotto altri diversi profili. Da un canto, si limitano a ribadire un dato contabile (senza peraltro neanche allegare il relativo riscontro documentale) che, alla luce delle gravi anomalie riscontrate dal curatore e dettagliatamente valutate dalla corte d'appello, perde ogni significato. Dall'altro sono genericamente formulate, in quanto si fondano su motivi che ripropongono acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, senza un'adeguata correlazione tra i motivi proposti e le ragioni argomentate della decisione impugnata (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 2018, rv. 210157; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, rv. 231708; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568). Al capo 3), per come si è detto, è contestato il delitto di bancarotta fraudolenta impropria, di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, perché avrebbe cagionato il fallimento della società da lui amministrata attraverso il compimento di una pluralità di operazioni dolose rappresentate dalla prosecuzione dell'attività economica in violazione dell'art. 2482-ter cod. civ. (con conseguente aggravamento dell'indebitamento societario) e dal sistematico inadempimento dei debiti fiscali, previdenziali e verso enti locali. La corte d'appello ha evidenziato come il dissesto si cominciò a manifestare già nel 2010, epoca in cui, all'esito della ricostruzione contabile effettuata dagli organi fallimentari e della conseguente rimodulazione dei bilanci depositati dell'imputato, emerge un primo disavanzo, per oltre 400.000 euro, ed il conseguente azzeramento del capitale sociale. Un disavanzo successivamente lievitato ad oltre 1,9 milioni e prevalentemente composto (per circa 1,2 milioni di euro) da debiti verso Equitalia. L'attività economica, invece, è proseguita fino al fallimento o quanto meno fino al 2013, grazie anche ad una valutazione contabile delle giacenze di magazzino per circa 1,8 milioni di euro, invece rivelatesi "due collinette di macerie". A fonte di tale rappresentazione, l'imputato si è limitato ad una mera rappresentazione del dato contabile, peraltro non prodotto e comunque irrilevante alla luce delle gravi anomalie riscontrate dal curatore e dettagliatamente valutate dalla corte d'appello. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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