CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte del difensore dell'indagato che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del GIP di Treviso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, all'esito degli annullamenti con rinvio pronunciati da questa Corte (sez. 2, sent. 11136 del 6 marzo 2020 e Sez. 6 sent. 14079 del 10 marzo 2021) ha disposto "che il sequestro per equivalente applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia eseguito in via subordinata solo in caso di accertata incapienza dei beni riferibili alla società [OSCURATO:PERSONA] 5.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.U, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., IMMOBILI° [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Massimo articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla misura del sequestro per equivalente per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione fino all'importo massimo di euro 109.771.476,51, disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, il fatto che sia stata accertata la mancata preventiva valutazione della presenza di un profitto diretto confluito sui conti delle società coinvolte nella catena di illeciti contestati paleserebbe che la confisca per equivalente sarebbe stata originariamente disposta senza che ne ricorressero i presupposti. Evidenzia in particolare che la stessa ordinanza segnalava che "agli atti non vi è prova che i conti correnti intestati alle società siano incapienti o che le stesse siano prive di disponibilità finanziarie, né che le società fossero meri schermi dietro i quali agivano direttamente le persona fisiche indagate". Inoltre, nel caso di specie, il PM nemmeno avrebbe preso in considerazione la possibilità di esperire il sequestro in via diretta. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per effetto della mancata valutazione di una radicale mancanza della motivazione riguardante la possibilità di una confisca per equivalente con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 309 comma nono cod proc pen. La mancanza ab origine di motivazione in punto necessità di una preventiva ricerca del bene e relativi esiti determinerebbe non l'erroneità della motivazione ma il carattere apparente della stessa con conseguente illegittimità di qualsivoglia integrazione da parte del Tribunale del riesame. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.4. Con memoria depositata via PEC, il difensore dell'indagato ha ulteriormente ribadito l'articolazione dei motivi proposti e ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione di inefficacia dell'originario provvedimento del GIP di Treviso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La vicenda che ha preceduto il presente giudizio può essere come di seguito riassunta. 2.1. Questa sezione aveva annullato l'originaria ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente alla portata della confisca diretta affermando doversi prendere in considerazione le somme "presenti sui conti o sui depositi nella disponibilità diretta o indiretta dell'indagato al momento della commissione del reato ovvero al momento del suo accertamento " a prescindere dalla prova del collegamento con il reato contestato ovvero le "somme di valore corrispondente accreditate su quei conti o su quei depositi in epoca posteriore al momento della commissione o dell'accertamento del reato, purché risulti dimostrato in qualche modo il collegamento col reato, e perciò allo stesso sia legato da un rapporto di derivazione anche indiretta" dopo la commissione del reato. In quella sede, il motivo riguardante la confisca per equivalente è stato ritenuto assorbito. 2.2. Per effetto di tale pronuncia, il Tribunale di Treviso ha limitato il sequestro funzionale alla confisca diretta del profitto dei reati di truffa aggravata alle somme di denaro entrate nel patrimonio del Saccomarrl (e dei coindagati) fino alla data di consumazione dei suddetti reati non sussistendo per quelle percepite successivamente alcun collegamento, neppure indiretto, con il reato, e ne ha conseguentemente rimesso al P.M. l'esecuzione nei limiti indicati. 2.3. La successiva pronuncia della sesta sezione ha poi attinto le statuizioni in punto di confisca per equivalente in conseguenza della mancata valutazione della operatività delle società che avevano ottenuto l'erogazione dei benefici investendo le ingenti disponibilità finanziarie illecitamente acquisite e acquisito gli ingenti patrimoni attualmente gestiti laddove i giudici della cautela avevano motivato il provvedimento sulla prospettata non operatività delle società medesime. 2.4. Il provvedimento in questa sede impugnato ha disposto che "il sequestro per equivalente applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia eseguito in via subordinata solo in caso di accertata incapienza dei beni riferibili "alle società dirette destinatarie delle sovvenzioni illecitamente percepite. 3. Ciò premesso, va osservato che la confisca per equivalente ed il sequestro ad essa funzionale si caratterizzano per il fatto di poter ricadere su beni che non hanno alcun rapporto con la pericolosità della res o con quella individuale dell'autore del reato e che neppure presentano alcun collegamento diretto con l'illecito penale, onde non si richiede la prova della sussistenza di un nesso di pertinenzialità della cosa rispetto al reato, dovendo unicamente trattarsi di beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (Sez. 6, n. 11902 del 27/01/2005, Baldas, Rv. 231234): tale fisionomia dell'istituto è, del resto, coerente con la ratio legis, perseguendo il legislatore l'obiettivo di privare il reo di un qualunque beneficio sul versante economico, nella convinzione della portata disincentivante di questa previsione sanzionatoria. 3.1. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che s'intende qui da ribadire, ha affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato è legittimamente adottato se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell'attività illecita non siano rinvenuti nella sfera giuridico - patrimoniale dell'indagato (Sez. 5, n. 46500 del 19/09/2011, Lampugnani, Rv. 251205). Ciò equivale ad esigere, nel caso di reati commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, che detti proventi non vengano rintracciati nella sfera patrimoniale dell'ente che ha tratto beneficio del profitto del reato e nel cui interesse il reato è stato commesso. 3.2. Logico corollario di tali affermazioni (come evidenzia Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Carriero, Rv. 274561-03) è che, atteso il carattere residuale della confisca del tantundem rispetto a quella diretta, «di regola, la prima in tanto è possibile se ed in quanto sia stato previamente e vanamente esperito, pur senza necessità di una preventiva ricerca generalizzata del provento, il tentativo di rinvenire il prezzo o il profitto originario del reato nella sfera giuridico - patrimoniale di chi ha tratto il beneficio dall'illecito (solitamente il suo autore o la persona giuridica, nel caso di reati commessi dal legale rappresentante, fatta salva l'ipotesi della "società schermo")». 3.3. In tal senso, le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, versandosi in materia di misure cautelari reali, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato in quanto, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela. Per le stesse ragioni, è stato ritenuto legittimo il sequestro per equivalente anche quando l'impossibilità del reperimento del profitto sia soltanto transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648; Sez. 2, n. 2823 del 10.12.2008, Schiattarella, Rv. 242653-01). 3.4. Alla luce dei principi appena esposti, deve ritenersi legittima una "struttura mista" del sequestro preventivo nei confronti del legale rappresentante di una società che abbia tratto beneficio economico dal reato commesso nel suo interesse dalla persona fisica allorquando si disponga la sottoposizione a vincolo cautelare, sub specie di sequestro finalizzato alla confisca diretta, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di esso, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074-01 / 274074-02; la medesima decisione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui consente la confisca e, quindi, il sequestro di valore nei confronti del legale rappresentante di una persona giuridica per il solo fatto che non sia possibile eseguire quello, diretto, del profitto di reato nei confronti dell'ente, in quanto la confisca, per la sua natura sanzionatoria, trova fondamento nella mera realizzazione del fatto di reato in cui si sostanzia la condotta della persona fisica realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente:). 3.4.1. In sostanza, la verifica della infruttuosità del sequestro diretto o dell'incapienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, presupposto per applicare il sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica che ne abbia la rappresentanza, non deve essere necessariamente effettuata prima dell'adozione del provvedimento, ben potendo tale accertamento essere demandato al Pubblico Ministero in fase di esecuzione (Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017, Lorandi, Rv. 273689-01). 3.5. L'ordinanza impugnata risulta in linea con il composito quadro di disciplina tratteggiato dagli illustrati orientamenti di legittimità, avendo preso le mosse dal presupposto, obiettivamente risultante dagli atti, che il provvedimento impositivo del vincolo cautelare reale aveva disposto il sequestro preventivo sia in forma specifica, ossia finalizzato alla confisca diretta, del profitto del reato de quo nella disponibilità delle società meglio indicate nel provvedimento stesso, sia, qualora non sia possibile eseguire il sequestro in via diretta nei confronti della predetta compagine, il sequestro nei confronti dell'indagato su somme di denaro, beni mobili o immobili nella sua disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto. 4. Inammissibile la questione relativa alla violazione dell'art. 309 comma nono cod proc pen. Tale disposizione, infatti, sanziona la mancanza ab origine di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa senza possibilità di integrazioni successive da parte del Tribunale del riesame. Nel caso di specie, si verte in ambito del tutto differente dalla omessa valutazione di elementi afferenti al fumus o alle esigenze cautelari riguardando l'omissione una verifica che è - come visto - delegabile in sede di esecuzione al PM e quindi elemento successivo e autonomo rispetto all'ambito di applicazione dell'ultimo alinea dell'art. 309 comma 9 cod proc pen per come richiamato dal successivo art. 324. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 5.1. All'inammissibilità come sopra dichiarata consegue l'esecutività del provvedimento. Devono pertanto disporsi le comunicazioni ai sensi dell'art. 28 Reg. esec. cod proc pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla can