CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 05101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nal il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi proposti, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità , anche con riferimento alla esclusione del c.d. reato impossibile, e di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen, è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) ha dato conto, in aderenza alle incontestate risultanze probatorie, che l'imputata era stata direttamente osservata dalla polizia giudiziaria mentre danneggiava la tappezzeria posto sotto la pedaliera della vettura di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata sulla pubblica via, provocando "un grosso buco" che interessava anche la parte di coibentazione del mezzo, risultato danneggiato anche nella parte elettrica e meccanica; che, pertanto, il collegio di merito ha correttamente escluso la tesi difensiva della inidoneità dell'azione e ha configurato l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dell'auto danneggiata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.