CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 34760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 286/2012 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Catania, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore; [OSCURATO:PERSONA] la "Montepaschi SE.RI.T. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A.", con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 28 ottobre 2010 n. 320/18/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 28 ottobre 2010 n. 320/18/2010, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per IRPEF ed ILOR relative agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, per l'importo complessivo di C 65.334,62, oltre ad interessi, sanzioni ed accessori, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti della "Montepaschi SE.RI.T. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A.", avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania 1'11 maggio 2007 n. 222/07/2007, pur riformando la sentenza impugnata con la compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure (in ordine alla pretesa tributaria) sul presupposto che l'amministrazione finanziaria era decaduta dall'esercizio del potere impositivo, essendo stata notificata la cartella di pagamento dopo la scadenza del termine quinquennale dalla proroga disposta dall'art. 25 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995 n. 341, e comunque dopo il 31 dicembre 2000. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. La "Montepaschi SE.RI.T. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A." è rimasta intimata. Dopo il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è costituita (anche in qualità di erede legittima del defunto coniuge) a mezzo di nuovo difensore, chiedendo la sospensione del procedimento per avvalersi della definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l'assunzione di informazioni in ordine all'esito della definizione agevolata. In ossequio a tale richiesta, l'amministrazione finanziaria ha comunicato che i contribuenti non avevano proposto alcuna istanza per la definizione agevolata e che la stessa aveva emanato provvedimento di sgravio della cartella di pagamento a seguito della decisione favorevole ai contribuenti nel giudizio di prime cure. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 1, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'amministrazione finanziaria era decaduta dall'esercizio del potere impositivo nei confronti dei contribuenti, là dove non era stato considerato: che questi ultimi potevano definire le loro posizioni relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992, versando quanto dovuto entro il 15 dicembre 2002, in un massimo di dodici rate semestrali di pari importo; che, in caso di omesso versamento, le somme dovute potevano essere recuperate mediante iscrizioni a ruolo da rendere esecutive entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata; che l'art. 138, comma 7 -bis, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 aveva poi espressamente disposto che, fino al termine del 15 dicembre 2002, restassero sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei tributi; che tale sospensione, disposta ex lege senza necessità di alcuna istanza dei contribuenti, era destinata ad operare nel caso di specie, essendo destinata a prevalere, in quanto lex specialis, sull'art. 1, comma 5 -bis, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156. 2. Con il secondo motivo, si denuncia "illogica motivazione su fatto decisivo", in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i contribuenti si fossero avvalsi del condono previsto dall'art. 9 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, non essendo stata dedotta l'osservanza delle condizioni per la definizione automatica. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, va precisato che, nel processo tributario l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva, quindi, dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2016, n. 6334; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 18976; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10712; Cass., Sez. 5^, 20 agosto 2021, n. 23186; Cass., Sez. 5", 26 gennaio 2022, n. 2354). Ne discende che, nel caso in esame, lo sgravio della cartella di pagamento, che era stato disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado (secondo la nota trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania dell'Agenzia delle Entrate il 4 febbraio 2022), non poteva comportare, di per sé, la cessazione della materia del contendere, stante anche la concomitante pendenza del giudizio di appello. 1.1 Ciò posto, il primo motivo è infondato. 1.2 Secondo l'art. 138, commi 1, 2 e 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (nel testo modificato dagli artt. 52, comma 24, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e 1, comma 7-bis, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002 n. 178): «1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata» 1.3 Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in più occasioni, in tema di accertamento e riscossione dei tributi, l'art. 138 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un'ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro il quale l'atto impositivo deve essere emesso dall'amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2011, n. 24048; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. 16990; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15661; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2016, n. 866; Cass., Sez. 6^-5, 9 agosto 2016, n. 16770; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2017, n. 3987; Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2020, n. 1295; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 4150; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 749; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8723; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11714; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2021, n. 12845; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31549; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2022, n. 25218). In particolare, l'art. 138, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica della cartella di pagamento) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, da effettuare entro il 15 dicembre 2002. Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per la reviviscenza di obbligazioni tributarie per le quali, alla menzionata data del 15 dicembre 2002, l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione; come, per l'appunto, è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l'accertamento operato dal giudice di merito, in base ad un'applicazione retroattiva dell'art. 1, comma 5-ter, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156. Sostituendo l'art. 36, comma 2, del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46, tale norma ha stabilito, che, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Invero, la ricorrente censura l'applicabilità di quest'ultima norma alla fattispecie in esame, ma tale contestazione contrasta con l'univoca giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato l'efficacia retroattiva dell'art. 1, comma 5-ter, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156 (Cass., Sez. 5", 16 novembre 2011, n. 24048; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. 16990; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15661; Cass., Sez. 6A-5, 18 febbraio 2020, n. 4150), affermando che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice (Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2006, n. 1435; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2006, n. 4745; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8321; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 4150). 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1 La ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per la considerazione che «(...) i contribuenti (...) sarebbero tenuti al pagamento del solo 10% delle pretese imposte o avrebbero diritto al rimborso del 90% delle imposte pagate, per cui l'iscrizione a ruolo delle imposte in questione e la conseguente cartella di pagamento vanno comunque annullate». 2.2 Tuttavia, a ben vedere, si tratta di un'ultronea riflessione ad abundantiam (con riguardo all'eventuale opzione per i benefici derivanti dalla definizione automatica ex art. 9, comma 17, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289: esonero dal pagamento oppure diritto al rimborso per il 90% delle imposte dovute dai contribuenti), che si limita a rinsaldare - senza nulla aggiungere sul piano argomentativo - l'impianto motivazionale della sentenza impugnata. Per cui, la censura formulata in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis (cioè, prima della modifica apportata dall'art. 54, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2012 n. 143) non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, non attingendo le premesse del sillogismo sotteso al rigetto del gravame. Invero, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220). Peraltro, questa Corte ha avuto già modo di affermare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima (in termini: Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2010, n. 23635; Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2022, n. 18429). Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2022, n. 18429). 3. Valutandosi l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità del secondo motivo, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. 4. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - nei rapporti tra la ricorrente e la controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; - nei rapporti tra la ricorrente e l'intimata, nulla è dovuto per la mancata costituzione della parte vittoriosa. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella