CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13234/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta e difende la prima e si difendepersonalmente ex art. 86 c.p.c.;-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n.454/2023 depositata il 19/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1579/2024Numero sezionale 2708/2025Numero di raccolta generale 13234/2026Data pubblicazione 07/05/2026avverso la sentenza n. 454/2023 della Corte d’appello di Perugia.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.La Corte d’appello di Perugia, adita quale giudice di rinvio all’esitodell’ordinanza n. 20299 del 2022 di questa Corte, resa in un giudiziodi revocazione avente ad oggetto un decreto di equa riparazione exlege n. 89/2001, ha dichiarato inammissibile la citazione inriassunzione notificata dalla parte [OSCURATO:PERSONA] col patrociniodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giacché quest’ultimo risultavacostituito quale difensore “in virtù di procura apposta in calce alricorso per cassazione” (procura speciale ex art. 365 c.p.c. del 25ottobre 2021, depositata telematicamente il 28 luglio 2022). I giudicidi rinvio hanno poi condannato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alMinistero della giustizia le spese processuali del giudizio di cassazionee l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare allo stesso Ministero lespese del giudizio di revocazione.RAGIONI DELLA DECISIONEVa premesso, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione in esame,che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata delprocesso, contro il decreto emesso dal magistrato delegato dellaCorte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001, cosìcome contro il decreto che abbia pronunciato sulla opposizione ex art.5-ter della stessa l. n. 89 del 2001, la domanda di revocazione deveessere proposta davanti alla Corte d'appello e contro la sentenza sullarevocazione, resa dalla Corte d'appello, deve essere spiegato ricorsoper cassazione (Cass. n. 11057 del 2024; n. 27402 del 2023).2 di 5Numero registro generale 1579/2024Numero sezionale 2708/2025Numero di raccolta generale 13234/2026Data pubblicazione 07/05/20261. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 182 e dell’art. 112 c.p.c., in tema di ratifica oconferma della procura alle liti. I ricorrenti evidenziano che la procuraspeciale conferita per il giudizio di cassazione conferiva al difensoremandato per la difesa anche “negli eventuali giudizi di …riassunzione”.2. - Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 91, 92 e 162 c.p.c. quanto alla condanna alle spese subita daldifensore.3. - Il primo motivo di ricorso è infondato giacché ai fini dellariassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimentodi una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia giàassistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per unverso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non delgiudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo gradoculminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferitoper il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere ipropri effetti anche alla successiva fase di rinvio (Cass. n. 11430 del2019; n. 7983 del 2010; n. 19937 del 2004; n. 1253 del 1968).3.1. - Nel caso in esame, poiché [OSCURATO:PERSONA] era nel pregressogrado di merito assistita da altri difensori, occorreva, dunque, ilconferimento di una nuova procura all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ilgiudizio di rinvio, sebbene questi avesse già difeso la parte nelgiudizio di cassazione, in quanto il mandato conferito per quest'ultimogiudizio, data la sua specialità, non può estendere i suoi effetti anchealla successiva fase di rinvio, seppure esso esprima, con terminigenerici, come nella specie, la volontà delle parte di estendere ilmandato anche a successive fasi (Cass. n. 1234 del 1973; Cass. n.1263 del 1976).3 di 5Numero registro generale 1579/2024Numero sezionale 2708/2025Numero di raccolta generale 13234/2026Data pubblicazione 07/05/20263.2. - Operando in questo giudizio, ratione temporis, l’art. 182 c.p.c.nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 149 del 2022, nemmenoera possibile assegnare alla parte un termine per il rilascio dellaprocura occorrente per la riassunzione nel giudizio di rinvio nonconsentendo tale disposizione di "sanare" l’inesistenza o la mancanzain atti della procura stessa (Cass., Sez. Un., n. 37434 del 2022).4. – Quanto al secondo motivo di ricorso, proposto dall’avvocatoNicola Staniscia, la decisione della Corte d’appello di Perugia èconforme alla giurisprudenza di questa Corte, che va qui riaffermatain base al seguente principio:“in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione odi impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimentodella procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agirenel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso dispecie di inesistenza della procura ad litem per la riassunzione nelgiudizio di rinvio), l'attività del difensore non riverbera alcun effettosulla parte e resta attività processuale di cui il legale assumeesclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibilela sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece,nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem,non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, inquanto l'attività difensiva è provvisoriamente efficace e la procura,benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinarel'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata,che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioniderivanti dal processo” (Cass, Sez. Un., n. 10706 del 2006; Cass. n.29209 del 2024).5. - Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenzale spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato indispositivo, posto a carico solidale dei ricorrenti, in ragione4 di 5Numero registro generale 1579/2024Numero sezionale 2708/2025Numero di raccolta generale 13234/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’interesse comune ex art. 97 c.p.c. evincibile dalla convergenza diEssendo il procedimento in esame esente dal pagamento delcontributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui alcomma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborsoin favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in € 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI5 di 5