CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09482/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli articoli 74 (capo 1) e 73 (capi 80, 107, 128, 176, 215, 223, 287, 296, 300) d.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato. Con un unico motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento agli articoli 125 e 274 cod. proc. pen. Evidenzia come a siano contestate al Jallow solo episodiche cessioni (dieci) di modesti quantitativi di marijuana, quasi tutti, tranne due (commessi nel settembre 2022), risalenti nel tempo, di talchè non sussistono esigenze cautelari, sia con riferimento al reato associativo (in cui comunque avrebbe svolto un ruolo assolutamente marginale) che ai reati fine. salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo». Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, a pagina 8 dell'ordinanza impugnata, precisa che per il reato di cui all'articolo 74 t.u.l.s. vige la presunzione in parola, e che, in concreto, non sussistono elementi tali da superare la presunzione, posto che, in primo luogo, il Jallow è gravato da due precedenti per evasione, uno dei quali successivo all'arresto, il 24 giugno 2020, con in possesso 30 grammi di marijuana, e un altro pochi giorni dopo; in secondo e decisivo luogo, lo stesso indagato ha perseverato, dopo tali fatti, nell'attività di spaccio fino al settembre 2022. Da tale complesso di elementi i giudici inferiscono l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo in ordine alla astensione dalla commissione di futuri delitti della stessa specie. Inoltre, evidenzia il provvedimento come - posta la natura del reato contestato - la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non sarebbe idonea a fronteggiare l'esigenza cautelare, posta la possibilità di eleggere il domicilio come luogo di spaccio. Con la motivazione del provvedimento il ricorrente non si confronta affatto, destinandosi così il ricorso all'inammissibilità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe