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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 2003

Cassazione n. 09150/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (EGITTO) il 27/07/2003 avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell’art. 131 bis cod. pen.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] In ordine al primo motivo si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Si è affermato che il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato la natura della sostanza stupefacente (cocaina), classificata tra le droghe cosiddette pesanti, il numero delle dosi medie singole ricavabili, pari a 34, nonché le modalità di occultamento e il luogo del rinvenimento, affermando che tali elementi, complessivamente considerati, non consentono di qualificare l’offesa in termini di particolare tenuità.

Quanto al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che non sussistono elementi di segno positivo tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo credibile la versione difensiva dell’imputato e qualificando come irrilevanti i fattori evidenziati dal difensore.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (EGITTO) il 27/07/2003 avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell’art. 131 bis cod. pen. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] In ordine al primo motivo si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato che il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato la natura della sostanza stupefacente (cocaina), classificata tra le droghe cosiddette pesanti, il numero delle dosi medie singole ricavabili, pari a 34, nonché le modalità di occultamento e il luogo del rinvenimento, affermando che tali elementi, complessivamente considerati, non consentono di qualificare l’offesa in termini di particolare tenuità. Quanto al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che non sussistono elementi di segno positivo tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo credibile la versione difensiva dell’imputato e qualificando come irrilevanti i fattori evidenziati dal difensore. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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