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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 settembre 1963

Cassazione n. 20040/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 7 giugno 2018 dal Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: - del reato di cui agli artt. 81 secondo comma cod. pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver coltivato 502 piante di cannabis indica; - del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. per essersi impossessato di quantità imprecisate di energia elettrica allacciandosi abusivamente alla rete Enel.

Per questi reati (accertati il 23 febbraio 2015), unificati dal vincolo della continuazione, egli è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed C 800,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge.

2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. essendo stata affermata la penale responsabilità dell'imputato ancorché, sulla base degli elementi raccolti, tale responsabilità non fosse provata al di là di ogni ragionevole dubbio ed essendo state trascurate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], conduttore dell'immobile nel quale le piante furono rinvenute, che ha sostenuto in giudizio di esserne il possessore e di averle piantate e coltivate.

3.2. Col secondo motivo, lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per furto aggravato.

Rileva, in particolare, che l'utenza elettrica e il contratto di locazione dell'immobile cui l'utenza era destinata erano intestati a [OSCURATO:PERSONA], ma questo dato è stato ignorato dalla Corte territoriale.

3.3. Col terzo motivo, il ricorrente si duole che non siano state concesse le attenuanti generiche e, per negarle, si sia tenuto conto di condanne assai risalenti nel tempo.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Col primo motivo, si ipotizza una violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio.

Si sostiene, infatti, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni autoaccusatorie rese in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sostenuto l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla attività di coltivazione della cannabis.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, al contrario, che tali dichiarazioni sono state prese in esame e ritenute insufficienti a contrastare un quadro indiziario valutato grave, preciso e concordante.

La sentenza impugnata descrive tale quadro indiziario esponendo che: [OSCURATO:PERSONA] fu sorpreso a bordo di un auto nelle vicinanze del cancello dell'immobile nella cui mansarda era collocata la piantagione di cannabis; nell'auto vi erano 46 vasi, contenenti terriccio, identici a quelli rinvenuti nella mansarda, due piantine di ridotte dimensioni, ma della stessa tipologia di quelle presenti nell'immobile, e una busta contente foglie e infiorescenze di cannabis; nella medesima auto era custodito un mazzo di chiavi che permetteva di azionare il cancello dell'immobile; la perquisizione eseguita nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] condusse al rinvenimento di 29 vasi di plastica simili a quelli utilizzati nella piantagione.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C, Rv. 275853).

Si osserva, inoltre, che non è consentito - pena la inammissibilità per aspecificità del ricorso - reiterare gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

Nel caso di specie l'aspecificità del ricorso è evidente, si chiede, infatti, alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti e ad un diverso apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, un apprezzamento che è riservato al giudice del merito ed è precluso a questa Corte di legittimità, la quale non è - e non può essere - l'ennesimo giudice del fatto (tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

3. Col secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di furto di energia elettrica.

Sostiene che l'affermazione della penale responsabilità non avrebbe logica e coerente giustificazione atteso che l'utenza per la fornitura dell'elettricità e il contratto di locazione dell'immobile erano intestati a [OSCURATO:PERSONA] il quale si è assunto la responsabilità dell'allaccio abusivo.

Le conclusioni cui i giudici di merito sono giunti appaiono tuttavia ampiamente motivate.

La sentenza di primo grado, cui la sentenza impugnata fa rinvio, sottolinea che l'allaccio abusivo alla rete elettrica era funzionale alla alimentazione della piantagione di cannabis realizzata nella mansarda.

Precisa inoltre che, tramite l'energia sottratta all'ente erogatore, venivano alimentati ventilatori, lampade alogene ed altri apparecchi elettrici destinati alla coltivazione e ritiene perciò irrilevante la circostanza che il contratto di fornitura di energia elettrica dell'abitazione fosse intestato a Pettinato.

Poiché tale motivazione non appare né illogica né contraddittoria, basta ricordare che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché - come è avvenuto nel caso di specie - esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza.

In questi casi, infatti, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nell' analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

4. Col terzo motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche e sostiene che avrebbero dovuto essere concesse perché molti tra i precedenti sono risalenti nel tempo e l'imputato svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di una impresa edile.

Si osserva in proposito che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).

Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche sottolineando il numero delle condanne e la riferibilità di alcune di esse a reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Ha ritenuto, inoltre, che le concrete modalità delle condotte contestate dimostrino «particolare pericolosità sociale».

La Corte territoriale ha condiviso tale motivazione sottolineando che le modalità del fatto e i precedenti, anche specifici, dimostrano spiccata capacità a delinquere.

Tali motivazioni resistono alle censure del ricorrente perché attribuiscono rilevanza alle modalità del fatto e alla specificità di alcune delle precedenti condanne, elementi che non è manifestamente illogico far prevalere sulla regolare occupazione e sulla constatazione che le condanne per reati analoghi siano risalenti nel tempo.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore ( Il i residente :) / [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 7 giugno 2018 dal Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: - del reato di cui agli artt. 81 secondo comma cod. pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver coltivato 502 piante di cannabis indica; - del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. per essersi impossessato di quantità imprecisate di energia elettrica allacciandosi abusivamente alla rete Enel. Per questi reati (accertati il 23 febbraio 2015), unificati dal vincolo della continuazione, egli è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed C 800,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. essendo stata affermata la penale responsabilità dell'imputato ancorché, sulla base degli elementi raccolti, tale responsabilità non fosse provata al di là di ogni ragionevole dubbio ed essendo state trascurate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], conduttore dell'immobile nel quale le piante furono rinvenute, che ha sostenuto in giudizio di esserne il possessore e di averle piantate e coltivate. 3.2. Col secondo motivo, lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per furto aggravato. Rileva, in particolare, che l'utenza elettrica e il contratto di locazione dell'immobile cui l'utenza era destinata erano intestati a [OSCURATO:PERSONA], ma questo dato è stato ignorato dalla Corte territoriale. 3.3. Col terzo motivo, il ricorrente si duole che non siano state concesse le attenuanti generiche e, per negarle, si sia tenuto conto di condanne assai risalenti nel tempo. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Col primo motivo, si ipotizza una violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio. Si sostiene, infatti, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni autoaccusatorie rese in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sostenuto l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla attività di coltivazione della cannabis. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, al contrario, che tali dichiarazioni sono state prese in esame e ritenute insufficienti a contrastare un quadro indiziario valutato grave, preciso e concordante. La sentenza impugnata descrive tale quadro indiziario esponendo che: [OSCURATO:PERSONA] fu sorpreso a bordo di un auto nelle vicinanze del cancello dell'immobile nella cui mansarda era collocata la piantagione di cannabis; nell'auto vi erano 46 vasi, contenenti terriccio, identici a quelli rinvenuti nella mansarda, due piantine di ridotte dimensioni, ma della stessa tipologia di quelle presenti nell'immobile, e una busta contente foglie e infiorescenze di cannabis; nella medesima auto era custodito un mazzo di chiavi che permetteva di azionare il cancello dell'immobile; la perquisizione eseguita nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] condusse al rinvenimento di 29 vasi di plastica simili a quelli utilizzati nella piantagione. Tanto premesso, si osserva che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C, Rv. 275853). Si osserva, inoltre, che non è consentito - pena la inammissibilità per aspecificità del ricorso - reiterare gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Nel caso di specie l'aspecificità del ricorso è evidente, si chiede, infatti, alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti e ad un diverso apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, un apprezzamento che è riservato al giudice del merito ed è precluso a questa Corte di legittimità, la quale non è - e non può essere - l'ennesimo giudice del fatto (tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 3. Col secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di furto di energia elettrica. Sostiene che l'affermazione della penale responsabilità non avrebbe logica e coerente giustificazione atteso che l'utenza per la fornitura dell'elettricità e il contratto di locazione dell'immobile erano intestati a [OSCURATO:PERSONA] il quale si è assunto la responsabilità dell'allaccio abusivo. Le conclusioni cui i giudici di merito sono giunti appaiono tuttavia ampiamente motivate. La sentenza di primo grado, cui la sentenza impugnata fa rinvio, sottolinea che l'allaccio abusivo alla rete elettrica era funzionale alla alimentazione della piantagione di cannabis realizzata nella mansarda. Precisa inoltre che, tramite l'energia sottratta all'ente erogatore, venivano alimentati ventilatori, lampade alogene ed altri apparecchi elettrici destinati alla coltivazione e ritiene perciò irrilevante la circostanza che il contratto di fornitura di energia elettrica dell'abitazione fosse intestato a Pettinato. Poiché tale motivazione non appare né illogica né contraddittoria, basta ricordare che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché - come è avvenuto nel caso di specie - esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. In questi casi, infatti, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nell' analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 4. Col terzo motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche e sostiene che avrebbero dovuto essere concesse perché molti tra i precedenti sono risalenti nel tempo e l'imputato svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di una impresa edile. Si osserva in proposito che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche sottolineando il numero delle condanne e la riferibilità di alcune di esse a reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Ha ritenuto, inoltre, che le concrete modalità delle condotte contestate dimostrino «particolare pericolosità sociale». La Corte territoriale ha condiviso tale motivazione sottolineando che le modalità del fatto e i precedenti, anche specifici, dimostrano spiccata capacità a delinquere. Tali motivazioni resistono alle censure del ricorrente perché attribuiscono rilevanza alle modalità del fatto e alla specificità di alcune delle precedenti condanne, elementi che non è manifestamente illogico far prevalere sulla regolare occupazione e sulla constatazione che le condanne per reati analoghi siano risalenti nel tempo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore ( Il i residente :) / [OSCURATO:PERSONA]
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