CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 36961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19,ttg/sejatt.t:e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] , udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2023, il Tribunale di Roma - Sezione per il riesame ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma - che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari originariamente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma con permanenza notturna presso il [OSCURATO:PERSONA] di via Salone tra le ore 20 e le 6 -e ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo due motivi di ricorso entrambi a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge e la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari. Quanto alla violazione delle disposizioni del codice di rito censura non solo l'assoluta genericità dell'atto d'appello, ma anche l'erronea indicazione del nome dell'indagato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la carenza di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e censura il mancato rispetto dei criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, nella parte in cui si contesta la violazione delle norme procedurali, è inammissibile in quanto del tutto generico non avendo il ricorrente minimamente illustrato, al di là del ravvisato errore materiale concernente il nome dell'indagato, le ragioni della ritenuta genericità del ricorso i cui motivi, come si desume dal tenore del provvedimento impugnato, risultano essere stati compiutamente intesi e valutati. 2. Con riferimento alle ulteriori censure, occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, "in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 del 14/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se nel merito si sia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e della sussistenza delle esigenze cautelari e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto. Con riferimento al requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. si è anche chiarito che esso non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela non la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (così, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). 3. Ciò precisato, deve rilevarsi che il Tribunale di Roma ha ampiamente motivato le ragioni in base alle quali ritiene che nei confronti dell'indagato siano configurabili ragioni di cautela connesse al rischio di recidiva e al pericolo, dunque, di reiterazione dei reati. Il Tribunale, infatti, non solo ha fatto riferimento alla gravità del reato, non per come astrattamente considerato, ma per come si è concretamente atteggiato (furto in appartamento perpetrato da tre persone che dopo aver forzato due infissi in ferro, entravano nell'abitazione, si impossessavano rapidamente di monili e danaro e si davano precipitosamente alla fuga dileguandosi ad eccezione del ricorrente che, sebbene datosi anch'egli alla fuga, veniva raggiunto e bloccato dalla polizia), ma ha anche valorizzato il pur unico precedente, essendo questo recente e specifico. Il Tribunale, quindi, ha motivato sufficientemente sull'obiezione difensiva, reiterata in questa sede, relativa alla mancata valorizzazione del risarcimento del danno, osservando correttamente che se esso costituisce elemento per la concessione della specifica attenuante, mentre è irrilevante ai fini dell'affievolimento delle esigenze cautelari. Il percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame non è quindi né contraddittorio né mancante in quanto ricostruisce compiutamente i fatti concreti, li collega alle considerazioni sulla personalità e la pericolosità dell'indagato e volge il risultato di tale analisi a prognosi futura dando contezza dell'incapacità, non remota, dell'indagato, di autolimitarsi avuto riguardo anche al difficile contesto di vita in cui si trova. La conclusione cui è giunto il Tribunale del riesame è, quindi, conforme alle disposizioni di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato possa fondarsi, alternativamente, sui suoi precedenti penali o su comportamenti o atti concreti, da intendersi, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non necessariamente aventi rilievo penale. (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613; Sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014, Iov, Rv 264212). Anche il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità della misura è stato esaurientemente affrontato avendo il Tribunale rilevato che l'obbligo di dimora, in relazione alle ravvisate esigenze cautelari esposte nell'ordinanza genetica, non oggetto di impugnazione, non avrebbe consentito, a differenza della più incisiva misura degli arresti domiciliari, di assicurare la possibilità di controllo di movimenti e dei contatti dell'indagato . 4. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] »gliere est nsore Il Presidente na Maijrot Fú3