CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P.CONDELLO Consigliera A d. 12 / 02/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 13115 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13115del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40S26 F839U ) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoGiovanna Mottola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63R53 L447N ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46M17 F839P) -controricorrente- nonché GIANNULLI [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51B54 F839G) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 579/2021, pubblicata in data 16 febbraio 20 21 (che si di- chiara notificata in data 2 marzo 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione Ric. n. 13115/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 dell’importo corrispondente alla sua quota ereditaria, pari al 25%, del valore di un buono fruttifero del credito fondiario e del saldo esistente su un libretto di risparmio detenuti presso la banca e cointestati a suo padre [OSCURATO:PERSONA] ed alla Giannulli, da quest’ultima integralmente riscossi dopo la morte del primo.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, in via ricon- venzionale subordinata, domanda di manleva nei confronti della Giannulli. Le domande sono stat e parzialmente accolt e dal Tribunale di Napoli, che ha condannato il [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’attrice la somma di € 32.933,26 e la Giannulli a pagarle la somma di € 8.976,79, oltre accessori. Ha altresì condannato la Giannulli a rivalere la banca dell’importo da versare alla [OSCURATO:PERSONA]- zio. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA], quale erede della [OSCURATO:PERSONA] (dece- duta dopo la definizione del giudizio di secondo grado), sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che si quali- fica società incorporante del [OSCURATO:SOCIETA].. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Ric. n. 13115/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « omessa, illogica contraddittoria e travisata motivazioneper il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360nn. 3 e 5 c.p.c. – errata e travisata applicazione del D. Lgvo. 6/2003, con l’art. 5 del L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 37 – Errata applicazionee non corretta esame dell’art. 223 bis, disp. att. trans. c.c. in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , ed anche in relazione all’art. 360, n. 5– l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso – errata e scorretta applicazione dell’articolo 2504 bis c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’art. 360, n. 5- l’omesso esame circaun fatto decisivo e controverso sulla que- stione sollevata dal difetto di legittimazione attiva – omessa valutazione e errata motivazione in ordine alla prova del difetto di legittimazione –rilevabilità di ufficio –atto con formalità pub- blica di cui all’avviso regolamento emittenti Consob – art. 84 del 06.7.2018 – errata ed omessa applicazione dell’ art. 83 e dell’art. 182 cpcsul difetto di ius postulandi e di rappresentanza processuale, in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’art. 360, n. 5- l’omesso esame circa un fatto decisivoe controverso». Ilricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha accolto le eccezioni di difetto di legit- timazione attiva, di rappresentanza processuale e di ius postu- landi, sollevate dalla sua dante causa nel giudizio di secondo grado in relazione alla posizione del [OSCURATO:SOCIETA]., so- cietà che assume essere stata cancellata dal registro delle im- prese a seguito di incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., proprio nel corso del giudizio di secondo grado. Il motivoè infondato. In primo luogo, la corte d’appello ha rilevato che le circostanze di fatto dedotte a base delle suddette eccezioni non erano state sufficientemente documentate e, sotto tale aspetto, le censure Ric. n. 13115/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto fon- dato sulla valutazione delle prove da parte del giudice del me- rito, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. In ogni caso, è assorbente la considerazione che, anche am- messo che l’incorporazione del [OSCURATO:SOCIETA]in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la conseguente cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese si siano effettivamente verificate nel corso del giudizio di secondo grado, tali circo- stanze non avrebbero avuto alcun rilievo in relazione alla per- sistente legittimazione della stessa società incorporata nel pro- cesso di appello, in quanto già precedentemente costituita in giudizio, in virtù del principio di diritto in base al quale «in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse ve- rificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle succes- sive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631466 – 01 ; conf., ex multis : Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19533 del 17/09/2014, Rv. 632178 –01; Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014, Rv. 633443 – 01 , con specifico riguardo all’applicabilità di detto principio anche in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese; Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016, Rv. 638231 –01; Sez. 3, Sentenza n. 15762 del 29/07/2016, Rv. 641152 –0; Sez. 3, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018, Rv. 650728 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021, Rv. 660820 – 01). Ric. n. 13115/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Anche in virtù dell’avvenuta regolare costituzione, nella pre- sente fase del giudizio, della società incorporante, deve, dun- que, ritenersi superata ogni questione in ordine alla legittima- zione processuale ed alla regolare costituzione in giudizio della società convenuta nel presente processo. 2.Con il secondo motivo si denunzia « omessa, illogica contrad- dittoria e travisata motivazione per i l travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia in relazione a ll’ art. 360 n n. 3 e 5 c.p.c. - Err onea applicazione degli artt. 1836, 1992 e 2003 c.c.e delle norme che regolano i titoli di credito in ordine ai depositi bancari, anche in riferimento al citato art. 10 della L. 23 del 10.2.1983, nonché per l’analogia ai depositi e buoni fruttiferi postali al portatore durante l’apertura della suc- cessione e innanzi all’opposizione –avviso dell’erede superstite non beneficiario, in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’art. 360, n. 5- l’omesso esame circa un fatto decisivoe controverso - illogica contraddittoria e tra- visata motivazioneper il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversiain relazione a ll’ art. 360 n . 5 c.p.c. e della richiamata normativa dei titoli di credito alla luce anche del richiamato art. 48 TUB bancario». Il ricorrente contestala decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto legittimo il pagamento effettuato dalla banca del buono fruttifero del credito fondiario in favore della (co)titolare portatrice, anche a prescindere dalla sua co- noscenza dell’intervenuto decesso dell’altro (co)titolare, trat- tandosi di titolo sempre pagabile al portatore e che non con- sentiva opposizioni al pagamento. Il motivo è infondato. La decisione impugnata è conforme al principio di diritto che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, con riguardo ai buoni fruttiferi postali, mache deve ritenersi appli- cabile anche,a più forte ragione, con riguardo ai buoni fruttiferi Ric. n. 13115/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 della tipologia in esame nel presente giudizio (per i quali non operal’art. 187, comma 1, del D .P.R. 1 ° giugno 1989 n. 256 ) , secondo il quale «in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legitti- mato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal do- cumento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista”e tale di- versa natura impedisce l’applicazione analogica della citata di- sciplina» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24639 del 13/09/2021, Rv. 662394 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 22577 del 26/07/2023, Rv. 668433 –01). Le argomentazioni contenute nel ricorso non offrono, del resto, argomenti sufficienti ad indurre a rimeditare tale indirizzo. Il pagamento dell’importo del buono in favore del portatore – anche a prescindere dalla conoscenza del decesso dell’altro ti- tolare –è stato, in definitiva, correttamente ritenuto dalla corte d’appello come pagamento dovuto e, pertanto pienamente le- gittimo, da parte dell’istituto bancario. 3.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito e del solo recente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine alle questioni di diritto oggetto del secondo motivo del ricorso. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi Ric. n. 13115/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d