CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico e, quindi, inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. r), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati erano stati realizzati in un arco temporale talmente ampio da non poter presumere, vista anche la natura delle violazioni accertate, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. I giudici della cognizione, infatti, avevano accertato che i reati di rapina e di detenzione illegale di armi erano stati commessi nel 2014 e nel 2015 e, quindi, non potevano essere riferibili al reato associativo, commesso successivamente, anche considerando che í coimputati della rapina non erano soggetti partecipi della realtà associativa della seconda sentenza. La rapina, inoltre, era stata perpetrata per eventi del tutto contingenti ed estemporanei (rappresentati dal fatto che la parte offesa non aveva fatto ottenere un finanziamento ai soggetti poi condannati), del tutto scollegati con gli altri reati realizzati, tra i quali quello associativo. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend