CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 13474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e non individua vizi della motivazione o profili di arbitrarietà della valutazione, saldamente ancorata al rilievo della mancanza di elementi positivamente apprezzabili, a fronte della gravità del fatto e dell'assenza di segnali di resipiscenza; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PresiOente Massimo R c 'areni Anna riscuoto [OSCURATO:PERSONA] - 8 -