CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46288/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed appropriazione indebita (contestato in udienza ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen.) e, ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 8 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al risarcimento del danni in favore della costituita parte civile; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Ahmetaj lamentando: 2.1 che il primo giudice ha fatto nnalvogerno delle risultanze processuali sulla scorta della cui corretta valutazione l'imputato avrebbe dovuto essere assolto; 2.2 che non vi era alcuna prova della responsabilità dell'Ahmetaj; 2.3 che la persona offesa si era costituita parte civile portando nel processo un rilevante interesse economico tale da imporre una più rigorosa valutazione delle sue dichiarazioni oltre ad una attenta considerazione dell'atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dell'imputato ed al carattere impulsivo della reazione da costui tenuta; 2.4 che le frasi riferite dal direttore dei lavori, anch'egli dipendente economicamente dalla parte civile, sono ascrivibili ad una reazione incontrollata dovuta alla esasperazione dell'imputato per il mancato pagamento delle sue competenze; chiede l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di Appello per pronunciare ai sensi dell'art. 131bis cod. pen.. 3. la difesa della costituita parte civile ha trasmesso una nota in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e chiesto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese. 4. Il ricorso è inammissibile atteggiandosi, di fatto, ad una impugnazione di merito caratterizzata dalla formulazione di richieste di modifica della decisione gravata e senza che, in alcun modo la difesa indichi i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art. 606 cod. proc. pen. - da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta lamentando invece la non corretta, valutazione delle prove acquisite ed insistendo, da ultimo, per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. di cui nessuna menzione era stata fatta in appello. In definitiva, il ricorso è assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore e contiene richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. 5. Quanto alla parte civile, va ribadito che nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali sempre che, tuttavia, abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551; Sez. 2 - , Sentenza n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834, che hanno ribadito tale orientamento nel rito camerale conseguente alla mancata richiesta di discussione orale introdotto per l'emergenza Covid; Sez. 5 - , Sentenza n. 31983 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277155) e che non può certamente considerarsi la lapidaria memoria trasmessa nel caso di specie dalla difesa della costituita parte civile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere esténsore [OSCURATO:PERSONA] cca Luig. o tinacc