CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22533/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro REGIONE [OSCURATO:PERSONA] - I ntimat a - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MACERATA n. 70/2021 depositata il26/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierna ricorrente) convenne dinanzi al G iudice di pace di Macerata la Regione [OSCURATO:PERSONA] (odierna controricorrente), esponendo che in data 7/11/2007, nel territorio del Comune di Cessapalombo, lungo la strada comunale che collega la frazione di Montalto del comune di Cessapalombo con la strada provinciale 88, con direzione di marcia Montalto SP 88, a seguito dello scontro con un capriolo, che avrebbe urtato la propria auto nella parte anteriore, riportò danni alla carrozzeria della stessa. 2. Parte attrice invocò la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della Regione, a suo dire responsabile per aver omesso di predisporre dispositivi che impedissero l’attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici e per non aver installato catarifrangenti. 3. Costituendosi in giudizio, la Regione dedusse il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il soggetto proprietario della strada risultava essere la Provincia di Macerata, e comunque contestò la fondatezza della domanda attorea. 4. Con sentenza n. 241/2019 il g iudice di p ace di Macerata dichiarò la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, per l’effetto, la condannò al risarcimento dei danni, quantificati nell’importo di euro 1.700,00, concordato a verbale tra le parti. 5. Avverso tale sentenza la Regione propose appello, ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva e, per quanto ancora rileva in questa sede, eccependo: (i) la violazione dell’art. 2043, per mancato accertamento della propria condotta omissiva colposa; (ii) l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di accertamento del fatto e del nesso eziologico con il danno lamentato, nonché in punto di liquidazione del danno. 6. Si costituì la Cutrini, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure. 7. Con sentenza n. 70/2021, depositata in data 26/01/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Macerata, in accoglimento dell’appello e in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla Cutrini verso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2043 c.c., e tenendo anche conto dell’orientamento segnato da Cass., sez. III, sent. 20/04/2020, n. 7969(e seguito da Cass, Sez. III, ord. 06/07/2020, n. 13848), che applica invece quale criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati da animali selvatici l’art. 2052 c.c., la pronuncia ha accolto l’appello sul presupposto dell’assenza di prova della colpa della Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché del sinistro stesso, ma anche in ordine al fatto che non era stata esclusa la responsabilità della conducente, anche in relazione alla circostanza che era nota la presenza di fauna selvatica sulla strada, e non era stata provato che la condotta della conducente fosse connotata dalla necessaria prudenza (come richiesto dall’art. 2054, 1° comma, c.c.). 8. Avverso la predetta sentenza la Cutrini propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 10. Parte controricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 352 c. 1 c.p.c. (error in procedendo in riferimento all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.)”, lamentando che il giudice di appello abbia pronunciato sentenza senza previamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, come invece prescrive l’art. 352 c.p.c., in forma speculare a quanto previsto dall’art. 189 c.p.c. per il giudizio di primo grado. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.,“Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2052 c.c. ed errata applicazione dell’art. 2054 c. 1 c.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.) - Subordinata istanza di rimessione in termini”, lamentando che la sentenza gravata, pur dando conto del nuovo indirizzo giurisprudenziale, e pur rilevando che la decisione di primo grado,di accoglimento della domanda, si era fondata su quello contra rio (in base al quale i danni provocati dalla fauna selvatica sono risarcibili esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva, e cioè ai sensi dell’art. 2043 c.c., e non invece ai sensi dell’art. 2052 c.c.), abbia ritenuto non provata la propria condotta di guida prudente, e l’imputabilità dell’incidente, sotto il profilo causale, ad un comportamento imprevedibile dell’animale selvatico. La ricorrente censura altresì la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo a suo dire Tribunale varcato i limiti delle eccezioni, e formula una istanza di rimessione in termini per le ipotesi in cui la S.C. dovesse ritenere operante nel caso di specie l’art. 2054, 1° comma, c.c. (così alle p. 11 ss. del ricorso). In conclusione del motivo, la ricorrente osserva che, posta l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2054, 1° comma, c.c., risultando pacifico il fondamento della responsabilità ex art. 2052 c.c., e difettando la prova del caso fortuito, il Tribunale avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado,e quindi la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] in veste di proprietaria del capriolo che ha causato il sinistro. Per l’ipotesi in cui invece si dovesse ritenere applicabile l’art. 2054, 1° comma, c.c., la ricorrente chiede di essere rimessa in termini per fornire la prova volta a superare la presunzione di colpa sancita da tale norma. 3. Con il terzo motivo , subordinato al mancato accoglimento dei precedenti, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) in riferimento all’onere probatorio prescritto dall’art. 2043 c.c.”.A tale riguardo, la ricorrente sostiene che, vagliando la causa anche sotto il profilo dell’art. 2043 c.c., il Tribunale ha ritenuto che la Cutrini non abbia fornito comunque la prova del suo diritto al risarcimento, della condotta della convenuta e “neppure, a ben vedere, quella in ordine al verificarsi del sinistro (non è stata rinvenuta la carcassa dell’animale)” (così a p. 4 della sentenza). Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di valutare la prova relativa al verificarsi dell’evento, laddove scrive “il sinistro non veniva rilevato dalle forze dell’ordine” e “non veniva rinvenuta alcuna carcassa di animale”. La prima asserzione sarebbe smentita dal verbale del rilievo del sinistro allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c. (all. n. 10 al ricorso). La seconda asserzione, per quanto vera, non sarebbe tuttavia indicativa del fatto che l’evento non si verificò, dal momento che due testimoni hanno riferito del balzo del capriolo sulla macchina attorea e che nel verbale del sinistro autorità danno conto del rinvenimento sull’auto dei peli dell’animale (all. nn. 10 e 11 al ricorso). Infine, la ricorrente lamenta che il Tribunale non ha in alcun modo esaminato gli ulteriori profili di colpa dedotti in capo alla Regione, allegati in citazione ed oggetto di prova, e cioè a dire: (i) l’assenza di recinzioni che impedissero agli animali selvatici di attraversare la carreggiata e di ecodotti che invece ne agevolassero l’attraversamento al di sotto della sede stradale; (ii) l’assenza di sistemi di captazione della fauna selvatica verso aree boschive e di allontanamento della stessa delle sedi viarie; (iii) l’assenza di paletti catarifrangenti dissuasori della fauna selvatica. Le predette lacune motivazionali integrerebbero il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti. 4. Con il quarto motivo , subordinato al mancato accoglimento dei precedenti, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) in riferimento all’onere probatorio prescritto dall’art. 2054 c. 1 c.c.”, censurando l’omesso esame da parte del Tribunale delle risultanze delle prove testimoniali, per nulla menzionate nella sentenza gravata. 5. Sul primo motivo . Nelle note di trattazione scritta per l ’ udienza di precisazione delle conclusioni del 30/10/2020 (all. n. 7 al ricorso) si legge: “Il sottoscritto difensore dell’appellata, la signora [OSCURATO:PERSONA], si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutti gli atti e documenti depositati; insiste in particolar modo nelle domande e nelle richieste ivi contenute”. La ricorrente, nella comparsa conclusionale e nelle note di replica regolarmente depositate,non ha segnalato alcun a viola zione del diritto di difesa. Il motivo in esame è pertanto inammissibile. 6. Sul secondo motivo . La ricorrente ha fondato la propria domanda in primo grado sulla responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., e la sentenza di primo grado ha affermato espressamente la sussistenza di una responsabilità a tale titolo. Tale statuizione non è stata motivo di appello, con conseguente formazione di giudicato interno sul punto. Il motivo è pertanto inammissibile. 7. Sul terzo motivo . La sentenza gravata ha escluso il risarcimento richiesto dalla odierna ricorrente in quanto: “Conformemente a quanto esposto sul primo orientamento, entrambe le parti riconducono il titolo della responsabilità a quella di cui all’art. 2043 c.c., sul presupposto che la convenuta amministrazione non è proprietaria della strada ove è avvenuto il fatto; tuttavia, l’appellata non fornisce alcuna prova della condotta colposa della convenuta (se non la deduzione dell’aumento del numero di sinistri stradali che hanno coinvoltofauna selvatica anche nei medesimi luoghi per cui è giudizio e non avere l’Ente adottato piani per la cattura o l’abbattimento selettivo di animali: tutte circostanze rimaste allo stato di mera enunciazione), cui non può essere richiesta l’apposizione di cartelli stradali, posto che non è il proprietario della strada, nè la realizzazione di opere di illuminazione e, men che meno (per i medesimi motivi), la pulizia degli argini dalla vegetazione” (così a p. 4, penultimo §, della sentenza). Per concludere che “In conclusione, nulla è stato provato non solo in punto di colpa della convenuta, ma neppure in punto di esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all’appellato (sic) e alla di lui condotta di guida”. Trattasi all’evidenza di accertamento di fatto, congruamente motivato, insindacabile in sede di legittimità. 8. Sul quarto motivo . La sentenza gravata afferma che: “ Anche seguendo il più recente indirizzo (quello secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art.2043 c.c. ma ai sensi dell’art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi: cfr.in termini Cass, Sez. III, ord. 06/07/2020, n. 13848, n.d.r.),non risulta la prova che la condotta di guida del conducente dell’autovettura fosse connotata da speciale prudenza, in considerazione della circostanza che l’area non presentava illuminazione e che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto” (così da p. 4, ultimo §, a p. 5, 1° §, della sentenza). 9. Il ricorso è pertanto infondato, stante l’infondatezza di tutti i motivi sui quali si basa. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, Regione [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della rico