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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 26221/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1167/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, -intimata- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 18570/2023 , depositata il 18/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];considerato che [OSCURATO:PERSONA] con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 28.8.2011 ha intrapreso azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SPA per ottenere l’assegnazione di complessivi € 2.147,70; a seguito di opposizione della banca esecutata, il giudice dell’esecuzione ha sospesola procedura ai sensi dell’art 624 c.p.c.; a seguito di provvedimento giurisdizionale, che accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione proposta dalla banca, la Tralicci ha chiestola riassunzione dell’esecuzione; a fronte di tale riassunzione, l’Istituto di credito ha proposto nuova opposizione, formalizzata il 5.2.2020 e ritualmente notificata; in tale giudizio: a) la banca esecutata ha dedotto in compensazione, rispetto al credito fatto valere dalla Tralicci quale creditore procedente sulla base del pignoramento, un proprio contro- credito, costituito da somme dovute sulla base di una sentenza passata in giudicato; precisandoal riguardo di aver ricevuto notifica di un atto di pignoramento esattoriale in virtù del quale era stato ad essa ordinato il pagamento di somme fino ad un importo di oltre € 268.983,81 dovute alla Tralicci, ritenendo per l’effetto preclusa ogni possibilità di prosecuzione dell’esecuzione; b) la Tralicci, creditore esecutante, deduceva: da un lato, che a seguito di pignoramenti da essa notificati ad [OSCURATO:PERSONA], erano stati pignorati i crediti portati in compensazione da parte esecutata nella presente sede, avendo per l’effetto parte esecutata perso qualsiasi disponibilità di tali somme; e, dall’atro, che la procedura esattoriale era stata dichiarata estinta dal Tribunale di Civitavecchia; il giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sospendeva la procedura ed assegnava alle parti termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito;con atto di citazione tempestivamente notificato, la Tralicci, quale creditore procedente, ed il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma il debitore, ribadendo le ragioni e le domande già formulate nella comparsa di costituzione della fase cautelare, nonché chiedendo che fosse respinta l’eccezione di compensazione e che fosse dichiarato legittimo l’intervento di [OSCURATO:PERSONA]; costituitosi in giudizio, l’Istituto di credito: in via preliminare, eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito ai sensi dell’art.17 c.p.c.; e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea; il Tribunale di Roma – dopo aver ordinato l’integrazione del contraddittorio, secondo quanto previsto da Cass. n. 13533/2021, nei confronti dei terzi pignorati Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –con sentenza n. 18570/2023: -dichiarava la contumacia dei terzi [OSCURATO:PERSONA]Italia e [OSCURATO:PERSONA] SPA (che, pur regolarmente citati, non si erano costituiti in giudizio), - in accoglimento dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la propria incompetenza, essendo competente a decidere il giudice di pace di Roma; -condannava gli opponenti Tralicci e Staniscia, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio; avverso la suddetta sentenza la Tralicci ha proposto regolamento necessario di competenza, chiedendo con due motivi dichiararsi la competenza del Tribunale civile di Roma; per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo: in via principale, che sia ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati; e, in subordine, che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza per valore del Tribunale di Roma, con rinvio a quest’ultimo per il prosieguo del giudizio;èsuperfluo dar conto dei due motivi di impugnazione, articolati in ricorso, in quanto non risulta che il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità sia stato notificato ai terzi pignorati (Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quali litisconsorti necessari; ne consegue che deve essere disposta anche in questa sede la notifica del ricorso ai terzi pignorati, con le modalità di cui in dispositivo e fermo l’onere di tempestiva documentazione dell’ottemperanza a tale ordine; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo il ricorso, ordinando a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1167/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, -intimata- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 18570/2023 , depositata il 18/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];considerato che [OSCURATO:PERSONA] con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 28.8.2011 ha intrapreso azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SPA per ottenere l’assegnazione di complessivi € 2.147,70; a seguito di opposizione della banca esecutata, il giudice dell’esecuzione ha sospesola procedura ai sensi dell’art 624 c.p.c.; a seguito di provvedimento giurisdizionale, che accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione proposta dalla banca, la Tralicci ha chiestola riassunzione dell’esecuzione; a fronte di tale riassunzione, l’Istituto di credito ha proposto nuova opposizione, formalizzata il 5.2.2020 e ritualmente notificata; in tale giudizio: a) la banca esecutata ha dedotto in compensazione, rispetto al credito fatto valere dalla Tralicci quale creditore procedente sulla base del pignoramento, un proprio contro- credito, costituito da somme dovute sulla base di una sentenza passata in giudicato; precisandoal riguardo di aver ricevuto notifica di un atto di pignoramento esattoriale in virtù del quale era stato ad essa ordinato il pagamento di somme fino ad un importo di oltre € 268.983,81 dovute alla Tralicci, ritenendo per l’effetto preclusa ogni possibilità di prosecuzione dell’esecuzione; b) la Tralicci, creditore esecutante, deduceva: da un lato, che a seguito di pignoramenti da essa notificati ad [OSCURATO:PERSONA], erano stati pignorati i crediti portati in compensazione da parte esecutata nella presente sede, avendo per l’effetto parte esecutata perso qualsiasi disponibilità di tali somme; e, dall’atro, che la procedura esattoriale era stata dichiarata estinta dal Tribunale di Civitavecchia; il giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sospendeva la procedura ed assegnava alle parti termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito;con atto di citazione tempestivamente notificato, la Tralicci, quale creditore procedente, ed il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma il debitore, ribadendo le ragioni e le domande già formulate nella comparsa di costituzione della fase cautelare, nonché chiedendo che fosse respinta l’eccezione di compensazione e che fosse dichiarato legittimo l’intervento di [OSCURATO:PERSONA]; costituitosi in giudizio, l’Istituto di credito: in via preliminare, eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito ai sensi dell’art.17 c.p.c.; e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea; il Tribunale di Roma – dopo aver ordinato l’integrazione del contraddittorio, secondo quanto previsto da Cass. n. 13533/2021, nei confronti dei terzi pignorati Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –con sentenza n. 18570/2023: -dichiarava la contumacia dei terzi [OSCURATO:PERSONA]Italia e [OSCURATO:PERSONA] SPA (che, pur regolarmente citati, non si erano costituiti in giudizio), - in accoglimento dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la propria incompetenza, essendo competente a decidere il giudice di pace di Roma; -condannava gli opponenti Tralicci e Staniscia, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio; avverso la suddetta sentenza la Tralicci ha proposto regolamento necessario di competenza, chiedendo con due motivi dichiararsi la competenza del Tribunale civile di Roma; per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo: in via principale, che sia ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati; e, in subordine, che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza per valore del Tribunale di Roma, con rinvio a quest’ultimo per il prosieguo del giudizio;èsuperfluo dar conto dei due motivi di impugnazione, articolati in ricorso, in quanto non risulta che il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità sia stato notificato ai terzi pignorati (Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quali litisconsorti necessari; ne consegue che deve essere disposta anche in questa sede la notifica del ricorso ai terzi pignorati, con le modalità di cui in dispositivo e fermo l’onere di tempestiva documentazione dell’ottemperanza a tale ordine; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo il ricorso, ordinando a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordi
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