CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 38437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA dì NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà ed ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, che erano state presentate da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'espiazione della pena determinata da un provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Napoli del 09/05/2023. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 127, 666 e 678 cod. proc. pen. e 6 CEDU, nonché violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen., stante l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza. La notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - secondo quanto rappresentato dalla difesa - non è stata mai effettuata, né nei confronti del condannato, né nei confronti del difensore di fiducia dello stesso. Tale decreto è stato trasmesso ai Carabinieri per la notifica, che non è stata, però, mai effettuata; il decreto stesso, invece, è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dì ufficio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ricordato che - anche nel procedimento di sorveglianza - stante il rinvio operato dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen. al disposto dell'art. 666 comma 3 stesso codice, l'omesso avviso dell'udienza all'interessato o al difensore integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che la notifica sia stata eventualmente effettuata al difensore d'ufficio e che, in udienza, sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (si veda Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598; con specifico riferimento all'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, sì potrà vedere anche il dictum della più risalente Sez. 1, n. 5305 del 3/12/1993, dep. 1994, Ferraro, Rv. 196237).2.1. Nell'incarto processuale risulta la prova della notifica del decreto di fissazione della sopra detta udienza camerale all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di difensore di ufficio, piuttosto che al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale era pacificamente nominato in atti e al quale, del resto, è stato notificato il successivo decreto di revoca della sospensione della carcerazione. Ciò concretízza la dedotta nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. 2.2. Tale formula di annullamento si lascia preferire a quella di annullamento senza rinvio, in base al condiviso principio per il quale, in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata la sussistenza di una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (si veda Sez. 1, n. 6117 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Selis, Rv. 280524, a mente della quale: «In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale dì cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.»; nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di o .1 sorveglianza di Napoli. C