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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39637/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l'istanza di concessione delle misure alternative avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che vengono dedotti il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione; che le censure deducono meri argomenti di fatto e richiedono una rivalutazione del giudizio negativo sulle condotte del condannato e sull'adeguatezza delle misure rispetto alla pericolosità manifestata quale promotore di un sodalizio di un'associazione criminale ex art. 74 d.p.r. n. 309/90, condotta accertata sino al 2023 quando gli è stata applicata una misura cautelare e sanzionata con condanna non definitiva a sette anni; che il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato la maggiore gravità di questa condotta rispetto a quelle precedenti (per le quali deve espiare la pena), l'assenza di elementi dimostrativi dell'interruzione dei rapporti con il sodalizio che gli aveva fatto guadagnare 95.000,00 in quattro anni e l'insufficienza del mero dato della sottoposizione agli arresti domiciliari senza rimarchi nell'ultimo periodo; che le censure si limitano a riproporre i medesimi elementi ed argomenti dedotti dinanzi al giudice di merito e lamentano che il Tribunale di sorveglianza li avrebbe dovuto apprezzare diversamente, genericamente sostenendo che non sarebbe stata valutata la sua personalità senza tuttavia indicare quali elementi non sarebbero stati presi in considerazione; che tutti gli elementi sono stati vagliati, invece, con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l'istanza di concessione delle misure alternative avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che vengono dedotti il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione; che le censure deducono meri argomenti di fatto e richiedono una rivalutazione del giudizio negativo sulle condotte del condannato e sull'adeguatezza delle misure rispetto alla pericolosità manifestata quale promotore di un sodalizio di un'associazione criminale ex art. 74 d.p.r. n. 309/90, condotta accertata sino al 2023 quando gli è stata applicata una misura cautelare e sanzionata con condanna non definitiva a sette anni; che il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato la maggiore gravità di questa condotta rispetto a quelle precedenti (per le quali deve espiare la pena), l'assenza di elementi dimostrativi dell'interruzione dei rapporti con il sodalizio che gli aveva fatto guadagnare 95.000,00 in quattro anni e l'insufficienza del mero dato della sottoposizione agli arresti domiciliari senza rimarchi nell'ultimo periodo; che le censure si limitano a riproporre i medesimi elementi ed argomenti dedotti dinanzi al giudice di merito e lamentano che il Tribunale di sorveglianza li avrebbe dovuto apprezzare diversamente, genericamente sostenendo che non sarebbe stata valutata la sua personalità senza tuttavia indicare quali elementi non sarebbero stati presi in considerazione; che tutti gli elementi sono stati vagliati, invece, con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 39637/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris