CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Roma ha sostituito la misura originariante gpplipotia all'odierno ricorrente in relazione a . AA' fattispecie di intestazione fittizia con quella degli [OSCURATO:PERSONA] 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Maurizio. 2.1. Con il primo motivo,si lanner ta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, sia sotto l'aspetto materiale che sotto l'aspetto psicologico, e la mancanza della prova della provenienza occulta dei capitali utilizzati. 2.2. Con il secondo motivo,si coitesta l'illogicità della motivazione in punto sussistenza di un debito del VALENZ: SE nei confronti dell'ALVARO per effetto di precedente anticipazione del danaro. 2.3. Con il terzo motivo, si lamerta vizio di motivazione in conseguenza della omessa valutazione della documenta rione societaria e contabile depositata dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente inondato. 1.1. Del tutto prive di fondamento le doglianze in punto gravità indiziaria. Infatti, nella valutazione di entrambi i delitti in contestazione, risulta logica e uniforme la valutazione delle intercettazioni e degli esiti delle indagini svolte. In particolare, coerente risulta il colleganento tra l'incontro avvenuto il 24 settembre 2016 e l'intercettazione 26 settembre 2016 progressivo 409 così come la valutazione del contenuto della stessa. Lineare e logica risulta la considerazione delle affermazioni contenute nella conversazione 5 novembre 2016 quale riscontro delle considerazioni svolte in relazione alla conversazione prima citata. Ulteriormente scevra da contraddizior i risulta la valutazione della conversazione 6 maggio 2017 in cui si fa riferimento a le vicende relative al capo 9). Le valutazioni riguardanti intercettazioni anche lcntane nel tempo rispetto alla materiale operazione di intestazione fittizia risultano al proposito ulteriormente logiche nella misura in cui permettevano di tesi imoniare la permanenza di una gestione sostanziale del tutto sganciata dalla gestione formale e la presenza di partite di dare e avere, in particolare emergen :i dalla conversazione 23 maggio 2018, che trovavano il loro fondamento in attività ben precedenti. Quanto al capo 10, risulta ulteriormente lineare, a questo proposito, la considerazione della conversazione 22 marzo 2018 in cui, ancora una volta, si descrive un'attività pregressa che incontestabilmente si collega al delitto di cui all'imputazione. In questo contesto, coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] è costante e ripetuto così come evidenziato sin da pag. 12 del provvedimento impugnato e viene ulteriormente specificato a pag. 14 d alla motivazione laddove si specifica il ruolo del ricorrente nel contesto societario. Il carattere notorio della partecipazione è poi evidenziato dalla valutazione del contenuto dell'intercettazione 1 settembre 2017 progr. 1684 e 15 settembre 37z 36. Trattandosi di contestazione di cui all'art. 512 bis cod pen e quindi di operazioni finalizzate a eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il riferimento alla mancata dimostrazione della provenienza illecita delle somme - anche a non volere considerare gli elementi desunti dalla intercettazioni richiama te nel provvedimento impugnato - risulta profilo estraneo alla struttura del reato contestato risultando accertata la provenienza della massima parte delle risorse economiche utilizzate per l'acquisto dal soggetto che aveva interesse a eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, Sentenza n. 42530 del 13/0E/2018 Rv. 274024 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda circostanza sostanzialmente irrilevante. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse materialmente versato il danaro ovvero avesse contratto un credito p er l'acquisto del bene falsamente intestato non esclude in alcun modo il fatto che lo stesso ricorrente abbia fornito un contributo causale - anche solo a come rafforzamento e supporto di una operazione (l'intestazione fittizia de le quote) di cui aveva piena e compiuta rappresentazione come del resto emerge dall'intero compendio delle intercettazioni. 1.3. Generiche e irrilevanti anche le circostanze fatte valere con il terzo motivo di ricorso. In primo luogo, occorre ri evare che - nell'articolazione del motivo di ricorso - il [OSCURATO:PERSONA] si limita a enunciare le conclusioni che avrebbero dovuto trarsi dai documenti depositati non specificando né la natura dei singoli documenti né la portata degli stessi così determ nandosi una sostanziale genericità. Inoltre, la affermata formale regolarità dell'attività commerciale gestita e il carattere tracciabile dei flussi in entrata e uscita non incidono sui profili elusivi che fondano la ritenuta gravità indiziaria. 2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'artj 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, r tenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativam€ nte in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis in RoMa, il 2