CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 15944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
puto unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 813/2024 depositata il12/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21327/2024Numero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 15944/2026Data pubblicazione 24/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 12.6.2024 la Corte d’Appello di Bari rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia e con la quale era stataaccolta l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diretta alla revoca dell’attodi cessione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data6.3.2018.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i Cenicolapropongono ricorso per cassazione, affidato a motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:SOCIETA]MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1°comma, n° 3) c.p.c.».In particolare, assumono che la Corte territoriale, nel disattendere il primomotivo di appello spiegato dai Cenicola, ha ritenuto di non poteresaminare i documenti concernenti le procedure espropriative promosseda controparte in danno di [OSCURATO:PERSONA] in quanto depositati dagliappellanti in primo grado solo con le memorie di replica.Il motivo è inammissibile.La violazione del disposto di cui all’art.2697 c.c. non è correttamentededotta.Essa infatti è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbiaonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sullaNumero registro generale 21327/2024Numero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 15944/2026Data pubblicazione 24/05/2026differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove propostedalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c. (Cass. n.13395/2018. Cass. S.U. n. 16598 del 2016, in motivazione espressa).E tale deduzione è assente nelle argomentazioni svolte nel motivoLa corte territoriale nella motivazione della decisione impugnata harilevato che ‘pur a voler tenere in conto la documentazione relativa aipignoramenti, resta comunque un credito ampiamente insoddisfatto attesoche le procedure documentate non incidono su nessuno dei presuppostiper l’accoglimento della revocatoria perché non riducono il debito ad unimporto tale da far ritenere che comunque il patrimonio residuo deldebitore è idoneo a garantire il soddisfacimento del credito; tanto, postoche il ricavo delle procedure e il valore dei beni staggiti è sensibilmenteinferiore al credito residuo a cui tutela ha agito la società appellata’. E ciòconsiderando che il credito della [OSCURATO:SOCIETA] non riguarda soltantol’importo di cui alla provvisionale riconosciuta dalla Corte d’Appello penale,ma altresì il risarcimento del danno per l’accertata truffa ai suoi danni.E sulla valutazione di fatto svolta dal giudice del gravame sul punto non èconsentito nuovo sindacato di merito da parte di questa Corte.Anche la violazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c. non ècorrettamente dedotta. Infatti, per dedurre la violazione della citata normaoccorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaNumero registro generale 21327/2024Numero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 15944/2026Data pubblicazione 24/05/2026essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda giàCass. n. 11892/2016, Cass.n.16598/2016, Cass. n.20867/2020)Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901, 1362 e segg., 770 e 1872 c.c. in relazioneall’art. 360, 1° comma, n° 3) c.p.c.».Si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto l’atto dispositivo indisamina quale donazione modale che sarebbe da qualificarsi a titologratuito con le relative conseguenze sul requisito soggettivo dell’azione“pauliana” esperita, laddove l’atto avrebbe dovuto essere ricondotto aduna donazione ex art.770 c.c. caratterizzata dall’onerosità.Il motivo è infondato.Con esso la parte chiede che questa Corte compia una riqualificazione delcontratto e tale richiesta è ammissibile.Il procedimento di qualificazione giuridica del contratto consta di due fasi,delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione dellacomune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservatoal giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi dimotivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramentodella comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosinell'applicazione di norme giuridiche - può formare oggetto di verifica eriscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione delmodello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanzaqualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine conriferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti allasussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.(Cass.n.29111/2017, Cass. n. 3115/2021).Numero registro generale 21327/2024Numero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 15944/2026Data pubblicazione 24/05/2026E nella specie, ferme la volontà dei contraenti come risultante dalleclausole contrattuali, parte ricorrente insta perché lo schema negozialeutilizzato sia sussunto sotto il paradigma di cui all’art.770 c.c. anzichésotto quello di cui all’art. 793 c.c.Tuttavia, la richiesta qualificazione è priva di fondamento atteso che lanorma invocata presuppone i ‘servizi resi’, di cui parte ricorrente non haallegato alcunché in questa sede, essendosi limitata ad affermare cheCenicola Anna provvedeva all’assistenza del fratello già prima della stipuladell’atto ‘coerentemente alle rese deposizioni testimoniali’ che tuttavia nonsono state riprodotte e di cui non vi è neppure specifico rinvio agli attiallegati al ricorso.E ciò è dirimente atteso che l'ipotesi prevista nel secondo commadell’art.770 c.c., di semplice liberalità in occasione di servizi resi ocomunque in conformità agli usi, che donazione non è (o quanto meno cheè figura che non comporta gli effetti normali della donazione), ricorreallorché l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o inadempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza diun dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e sussista unaqual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei serviziricevuti dal disponente (Cass. n.41480/2021, Cass. n. 16550/2008, Cass.n.2452/1976).E di tale equivalenza non vi è alcuna allegazione in atti.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazionedegli artt. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n° 3) c.p.c.».Lamentano che la Corte distrettuale ha ritenuto gravi, precisi econcordanti gli elementi presuntivi sopra indicati a fondamento dellaconoscenza in capo alla cessionaria del possibile pregiudizio derivante alcreditore dall’atto e che, invece, non hanno affatto tale consistenza.Numero registro generale 21327/2024Numero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 15944/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il motivo è inammissibile.Esso non è stato infatti adeguatamente articolato ai fini della censura dellanorma asseritamente violata.Infatti la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione delcitato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordantiovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma(Cass. n. 9054/2022).E nella specie i ricorrenti, lungi dall’allegare specifiche indicazioni in meritoalle possibili conseguenze differenti da trarre dall’esame congiunto osingolo dei fatti tenuti in considerazione dal giudice di merito, si sonolimitati a negare l’inferenza probabilistica degli stessi.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,Numero registro generale 21327/2024Numero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 15944/2026Data pubblicazione 24/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma l’11.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]