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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 34200/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 3607/2025 proposto d’ufficio dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n.58/2025 depositata il 14/02/2025 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase – contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del DirettoreGenerale pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALESSIO, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] il quale, in accoglimento del regolamento sollevato d’ufficio, chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in opposizione ex art. 24 comma 5 d. lgs. n. 46/1999 impugnava dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di addebito per il recupero di contributi previdenziali notificatogli in data 27 dicembre 2011dal concessionario nell’interesse di INPS.

Eccepiva la nullità del ruolo esattoriale e dell’avviso di addebito, in particolare facendo valere l’avvenuto pagamento dei contributi.

2. Il giudice del lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] declinava la propria giurisdizione in favore del giudice tributario .

3. Sulla tempestiva riassunzione del Fattori nei confronti dei medesimi contraddittori, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 13 febbraio 2025, in dichiarata adesione all’indirizzo della S.C., espresso fra le altre da Cass. n. 14077 del 2023, Cass. Sez.

Un. n. 19523 del 2018 e Cass. n. 15168 del 2018, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c., ; ha ritenuto infatti che sussistesse la giurisdizione del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], per avere il giudizio ad oggetto diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto previdenziale e per l’espressa previsione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999 (di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), nell’estensione della procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, della cognizione del giudice del lavoro in materia di opposizione contro l’iscrizione a ruolo di contributi previdenziali.

5. L’INPS in proprio e quale procuratore speciale della società di Cartolarizzazione dei crediti Inps –[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso concludendo per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario in veste di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si premette che, per come pacifico, l’avviso di addebito avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in opposizione concerne il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali, oltre somme aggiuntive, dovuti all’INPS in relazione a lavoratori agricoli subordinati che avevano prestato la loro attività alle dipendenze dell’originario ricorrente; la pretesa contributiva era afferente al terzo trimestre dell’anno 2006.

2. Tanto premesso, in continuità con arresti anche recenti di questa Corte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia.

3. In tali precedenti è stato infatti affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estenderetale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (Cass. 22/05/2023 n. 14077 e già in termini Cass. Sez.

Un.. 23/07/2018 n. 19523, Cass. Sez.

Un.23/06/2010 n. 15168, Cass. Sez.

Un.del 27/03/2007 n. 7399 ).

Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro davanti al quale va rimessa la causa anche per il governo delle spese di questo giudizio di regolamento.

P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale rimette la causa anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di regolamento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 3607/2025 proposto d’ufficio dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n.58/2025 depositata il 14/02/2025 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase – contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del DirettoreGenerale pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALESSIO, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] il quale, in accoglimento del regolamento sollevato d’ufficio, chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in opposizione ex art. 24 comma 5 d. lgs. n. 46/1999 impugnava dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di addebito per il recupero di contributi previdenziali notificatogli in data 27 dicembre 2011dal concessionario nell’interesse di INPS. Eccepiva la nullità del ruolo esattoriale e dell’avviso di addebito, in particolare facendo valere l’avvenuto pagamento dei contributi. 2. Il giudice del lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] declinava la propria giurisdizione in favore del giudice tributario . 3. Sulla tempestiva riassunzione del Fattori nei confronti dei medesimi contraddittori, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 13 febbraio 2025, in dichiarata adesione all’indirizzo della S.C., espresso fra le altre da Cass. n. 14077 del 2023, Cass. Sez. Un. n. 19523 del 2018 e Cass. n. 15168 del 2018, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c., ; ha ritenuto infatti che sussistesse la giurisdizione del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], per avere il giudizio ad oggetto diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto previdenziale e per l’espressa previsione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999 (di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), nell’estensione della procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, della cognizione del giudice del lavoro in materia di opposizione contro l’iscrizione a ruolo di contributi previdenziali. 5. L’INPS in proprio e quale procuratore speciale della società di Cartolarizzazione dei crediti Inps –[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso concludendo per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario in veste di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che, per come pacifico, l’avviso di addebito avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in opposizione concerne il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali, oltre somme aggiuntive, dovuti all’INPS in relazione a lavoratori agricoli subordinati che avevano prestato la loro attività alle dipendenze dell’originario ricorrente; la pretesa contributiva era afferente al terzo trimestre dell’anno 2006. 2. Tanto premesso, in continuità con arresti anche recenti di questa Corte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia. 3. In tali precedenti è stato infatti affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estenderetale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (Cass. 22/05/2023 n. 14077 e già in termini Cass. Sez. Un.. 23/07/2018 n. 19523, Cass. Sez. Un.23/06/2010 n. 15168, Cass. Sez. Un.del 27/03/2007 n. 7399 ). Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro davanti al quale va rimessa la causa anche per il governo delle spese di questo giudizio di regolamento. P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale rimette la causa anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di regolamento.
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