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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 10187/2023

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art. 553 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron.

R.G.N. 13593/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 13593/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliatopresso il proprio studio in Roma,Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA]. 21 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la sentenza n. 17207/2020 del Tribunale di Roma , depositata i n data 2.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 13593/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Giudice di pace di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di € 176,75, a titolo di ripetizione dell’imposta di registro assolta su un’ordinanza di assegnazione, resa a definizione di una procedura di espropriazione presso terzi promossa in danno della predetta società, quale debitrice esecutata, e nei confronti di un terzo pignorato. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò la domanda per difetto di legittimazione passiva della società convenuta, ritenendo che tenuto al rimborso di quanto richiesto fosse il terzo pignorato.

Con sentenza del 2.12.2020 il Tribunale di Roma dichiaròinammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], siccome diretto avverso una sentenza pronunciata secondo equità (a mente dell’art. 113, comma 2, c.p.c.) in difetto di alcuna violazione rilevante ex art. 339, comma 3, c.p.c.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.113, 339, 91, 95 e 553 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Ad avviso del ricorrente, la statuizione del giudice di prime cure –secondo cui era insussistente la legittimazione passiva della società convenuta, in quanto l’ordinanza di assegnazione consentiva al creditore di richiedere il pagamento dell’imposta di registro al terzo pignorato –era inficiata da violazione di norme processuali, ed in particolar modo quelle aventi ad oggetto la disciplina della condanna alle spese e dell’ordinanza di assegnazione.

E proprio l’inosservanza N. 13593/21R.G. di siffatte norme sul procedimento aveva costituito motivo di appello il quale, pertanto, rientrando nell’àmbito di applicazione dell’art. 339 c.p.c., era stato erroneamente dichiarato inammissibile.

Deduce inoltre l’erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che, anche a prescindere dalle parole utilizzate dal Giudice di pace, questi aveva in realtà rigettato la domandanel merito, più che rilevare un vero e proprio difetto di legittimazione passiva. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 91 e 95 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Si assume l’erroneità della decisione impugnata per non essersi tenuto conto del fatto che unico soggetto tenuto al rimborso delle spese di registrazione del provvedimento giurisdizionale è la parte soccombente, che quindi avrebbe dovuto individuarsi nel debitore esecutato. 1.3 – Con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 95 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che il creditore pignorante non avrebbe potuto ottenere la restituzione da parte dell’esecutata dell’importo pagato per la registrazione in forza dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., sicché non v’era altro modo di recuperare dettiesborsi se non avviando una autonoma azione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 –I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi; essi sono infondati.

Affrontando una controversia per molti versi similare a quella che occupa e su iniziativa del medesimo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la recente Cass. n. 31833/2022 ha condivisibilmente affermato che “le disposizioni dettate dagli artt. 91, 95 e 553 N. 13593/21R.G. 4 cod. proc. civ., pur avendo natura di norme processuali (relative al processo esecutivo), non rientrano nel complesso delle norme che, ai sensi degli artt. 311 e seguenti del codice di rito, disciplinano lo svolgimento del processo di cognizione dinanzi al Giudice di pace; né, comunque, una funzione del genere hanno in concreto assolto, neanche in via di mera interposizione, in quanto sono state prese in considerazione dal giudice di pace allo scopo di individuare il soggetto obbligato al rimborso delle somme richiesto dall’attore, cioè a dire, in altre parole, come regole del rapporto sostanziale dedotto in lite: e il loro apprezzamento –corretto o meno che sia, qui non rileva -ha giustificato il rigetto dell’azione di ripetizione delle somme intentata contro [il debitore esecutato, n.d.e.]per difetto di legittimazione passiva.

La (asserita) inosservanza di siffatte disposizioni non era, dunque, qualificabile come violazione di «norme sul procedimento», ai sensi eper gli effetti dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., e non poteva essere ammissibilmente dedotta con i motivi di appello”.

Il ricorso non offre nessuna ragione per diversamente opinare, sicché la Corte intende dare continuità al citato precedente.

Può aggiungersi - quanto al profilo con cui si contesta l’ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui il Giudice di pace avrebbe reso non tanto unadecisione sulla condizione dell’azione, quanto sul merito -che a maggior ragione l’appello è stato ritenuto inammissibile, giacché il [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto alcuna violazione di norme costituzionali, né di principi fondamentali della materia, come appunto accertato dal giudice d’appello; pertanto, il ricorso in esame, in parte qua, si rivela anche inammissibile per difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c., perché –quand’anche fossero fondate le doglianze sulla pretesa violazione delle N. 13593/21R.G. norme sul procedimento –il [OSCURATO:PERSONA] non ha neanche in questa sede dedotto che la decisione meritale del Giudice di pace abbia comunque violato norme costituzionali o principi fondamentali della materia, restando così confermata l’ulteriore causa di inammissibilità del gravame. 3.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto sulle spese di lite del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensive dell’intimata.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corterigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
art. 553 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. 13593/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 13593/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliatopresso il proprio studio in Roma,Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA]. 21 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la sentenza n. 17207/2020 del Tribunale di Roma , depositata i n data 2.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 13593/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Giudice di pace di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di € 176,75, a titolo di ripetizione dell’imposta di registro assolta su un’ordinanza di assegnazione, resa a definizione di una procedura di espropriazione presso terzi promossa in danno della predetta società, quale debitrice esecutata, e nei confronti di un terzo pignorato. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò la domanda per difetto di legittimazione passiva della società convenuta, ritenendo che tenuto al rimborso di quanto richiesto fosse il terzo pignorato. Con sentenza del 2.12.2020 il Tribunale di Roma dichiaròinammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], siccome diretto avverso una sentenza pronunciata secondo equità (a mente dell’art. 113, comma 2, c.p.c.) in difetto di alcuna violazione rilevante ex art. 339, comma 3, c.p.c. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.113, 339, 91, 95 e 553 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ad avviso del ricorrente, la statuizione del giudice di prime cure –secondo cui era insussistente la legittimazione passiva della società convenuta, in quanto l’ordinanza di assegnazione consentiva al creditore di richiedere il pagamento dell’imposta di registro al terzo pignorato –era inficiata da violazione di norme processuali, ed in particolar modo quelle aventi ad oggetto la disciplina della condanna alle spese e dell’ordinanza di assegnazione. E proprio l’inosservanza N. 13593/21R.G. di siffatte norme sul procedimento aveva costituito motivo di appello il quale, pertanto, rientrando nell’àmbito di applicazione dell’art. 339 c.p.c., era stato erroneamente dichiarato inammissibile. Deduce inoltre l’erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che, anche a prescindere dalle parole utilizzate dal Giudice di pace, questi aveva in realtà rigettato la domandanel merito, più che rilevare un vero e proprio difetto di legittimazione passiva. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 91 e 95 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si assume l’erroneità della decisione impugnata per non essersi tenuto conto del fatto che unico soggetto tenuto al rimborso delle spese di registrazione del provvedimento giurisdizionale è la parte soccombente, che quindi avrebbe dovuto individuarsi nel debitore esecutato. 1.3 – Con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 95 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che il creditore pignorante non avrebbe potuto ottenere la restituzione da parte dell’esecutata dell’importo pagato per la registrazione in forza dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., sicché non v’era altro modo di recuperare dettiesborsi se non avviando una autonoma azione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 –I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi; essi sono infondati. Affrontando una controversia per molti versi similare a quella che occupa e su iniziativa del medesimo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la recente Cass. n. 31833/2022 ha condivisibilmente affermato che “le disposizioni dettate dagli artt. 91, 95 e 553 N. 13593/21R.G. 4 cod. proc. civ., pur avendo natura di norme processuali (relative al processo esecutivo), non rientrano nel complesso delle norme che, ai sensi degli artt. 311 e seguenti del codice di rito, disciplinano lo svolgimento del processo di cognizione dinanzi al Giudice di pace; né, comunque, una funzione del genere hanno in concreto assolto, neanche in via di mera interposizione, in quanto sono state prese in considerazione dal giudice di pace allo scopo di individuare il soggetto obbligato al rimborso delle somme richiesto dall’attore, cioè a dire, in altre parole, come regole del rapporto sostanziale dedotto in lite: e il loro apprezzamento –corretto o meno che sia, qui non rileva -ha giustificato il rigetto dell’azione di ripetizione delle somme intentata contro [il debitore esecutato, n.d.e.]per difetto di legittimazione passiva. La (asserita) inosservanza di siffatte disposizioni non era, dunque, qualificabile come violazione di «norme sul procedimento», ai sensi eper gli effetti dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., e non poteva essere ammissibilmente dedotta con i motivi di appello”. Il ricorso non offre nessuna ragione per diversamente opinare, sicché la Corte intende dare continuità al citato precedente. Può aggiungersi - quanto al profilo con cui si contesta l’ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui il Giudice di pace avrebbe reso non tanto unadecisione sulla condizione dell’azione, quanto sul merito -che a maggior ragione l’appello è stato ritenuto inammissibile, giacché il [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto alcuna violazione di norme costituzionali, né di principi fondamentali della materia, come appunto accertato dal giudice d’appello; pertanto, il ricorso in esame, in parte qua, si rivela anche inammissibile per difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c., perché –quand’anche fossero fondate le doglianze sulla pretesa violazione delle N. 13593/21R.G. norme sul procedimento –il [OSCURATO:PERSONA] non ha neanche in questa sede dedotto che la decisione meritale del Giudice di pace abbia comunque violato norme costituzionali o principi fondamentali della materia, restando così confermata l’ulteriore causa di inammissibilità del gravame. 3.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese di lite del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensive dell’intimata. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corterigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis de