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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34208/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminati/motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, l'uno in punto di rilevanza penalistica della condotta, l'altro in materia di attenuanti generiche e dosimetria della pena, risultano in tutta evidenza assolutamente generici, ai limiti della comprensibilità stessa delle censure; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminati/motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, l'uno in punto di rilevanza penalistica della condotta, l'altro in materia di attenuanti generiche e dosimetria della pena, risultano in tutta evidenza assolutamente generici, ai limiti della comprensibilità stessa delle censure; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/0
Sentenza Cassazione n. 34208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris