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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38948/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverse) l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Campobasso confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di Larino in espiazione di pene concorrenti inflitte per reati rientranti nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma .1, Ord. Pen.

L'ordinanza impugnata - rimarcata l'assenza di collaborazione utile con la giustizia da parte del condannato, o di prospettata impossibilità di collaborare - dava atto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, citato, nella parte in cui esso non prevede che, ai condannati per i reati ivi contemplati, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Il Tribunale riteneva tali elementi nella specie insussistenti, alla luce delle informazioni trasmesse dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, dagli organi di polizia operanti sul territorio d'insediamento della cosca mafiosa cui il condannato faceva riferimento e dall'istituto penitenziario.

2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo, nei connessi motivi, violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata avrebbe solo astrattamente valutato l'attualità dei collegamenti, ovvero il rischio del loro ripristino, inaccettabilmente desumendoli dai meri precedenti penali a suo carico, lontanamente datati.

Nessun elemento sintomatico di una ripresa della pericolosità sociale del richiedente sarebbe, in realtà, desumibile dagli atti, tenuto anche conto del fatto che il luogo di fruizione dell'eventuale permesso premio era collocato in ambito territoriale diverso da quello di radicamento della cosca mafiosa, che sarebbe stata nel frattempo sgominata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Come da questa Corte già evidenziato (Sez. 1, n. 29151 del 24/09/2020, Maccarrone, Rv. 279990-01), la Corte costituzionale, nella sentenza n. 253 del 2019, ha ritenuto contrastante con le norme della Carta la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale dei detenuti autori dei reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., tale da inibire la concessione del permesso premio, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia.

La collaborazione utile e possibile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza.

Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie.

In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte Costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa.

A tal fine, a seguito della decisione costituzionale, non è suffitiente l'acquisizione di elementi tali da escludere "attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previSto dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.), ma occorre estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze del caso.

3. Ciò posto, la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale, da parte della magistratura di sorveglianza, deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo. tale canone valutativo il Tribunale di sorveglianza si è rettamente attenuto, avendo esso deciso previa congrua istruttoria, ossia sulla base delle specifiche informazioni ricevute in materia dalle Autorità competenti indicate in narrativa, che evidenziano il persistente radicamento nel territorio della famiglia mafiosa di appartenenza del condannato, pur a seguito delle dinamiche criminali intervenute nel decennio trascorso dalla sua carcerazione, e - anche alla luce delle risultanze scarsamente pregnanti dell'osservazione penitenziaria (parere del Direttore non favorevole alla concessione del permesso premio) - la concreta possibilità che il detenuto, se reimmesso, sia pure temporaneamente ed episodicamente, nel consorzio sociale esterno, possa riallacciare rapporti e intraprendere iniziative di tipo criminale, e ciò indipendentemente dal luogo di fruizione del beneficio.

L'ordinanza impugnata palesemente resiste, dunque, alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo, inidonee a superare le logiche e documentate argomentazioni dell'ordinanza stessa.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, discendente dalla sua manifesta infondatezza, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverse) l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Campobasso confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di Larino in espiazione di pene concorrenti inflitte per reati rientranti nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma .1, Ord. Pen. L'ordinanza impugnata - rimarcata l'assenza di collaborazione utile con la giustizia da parte del condannato, o di prospettata impossibilità di collaborare - dava atto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, citato, nella parte in cui esso non prevede che, ai condannati per i reati ivi contemplati, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Il Tribunale riteneva tali elementi nella specie insussistenti, alla luce delle informazioni trasmesse dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, dagli organi di polizia operanti sul territorio d'insediamento della cosca mafiosa cui il condannato faceva riferimento e dall'istituto penitenziario. 2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo, nei connessi motivi, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata avrebbe solo astrattamente valutato l'attualità dei collegamenti, ovvero il rischio del loro ripristino, inaccettabilmente desumendoli dai meri precedenti penali a suo carico, lontanamente datati. Nessun elemento sintomatico di una ripresa della pericolosità sociale del richiedente sarebbe, in realtà, desumibile dagli atti, tenuto anche conto del fatto che il luogo di fruizione dell'eventuale permesso premio era collocato in ambito territoriale diverso da quello di radicamento della cosca mafiosa, che sarebbe stata nel frattempo sgominata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Come da questa Corte già evidenziato (Sez. 1, n. 29151 del 24/09/2020, Maccarrone, Rv. 279990-01), la Corte costituzionale, nella sentenza n. 253 del 2019, ha ritenuto contrastante con le norme della Carta la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale dei detenuti autori dei reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., tale da inibire la concessione del permesso premio, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia. La collaborazione utile e possibile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie. In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte Costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa. A tal fine, a seguito della decisione costituzionale, non è suffitiente l'acquisizione di elementi tali da escludere "attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previSto dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.), ma occorre estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze del caso. 3. Ciò posto, la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale, da parte della magistratura di sorveglianza, deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo. tale canone valutativo il Tribunale di sorveglianza si è rettamente attenuto, avendo esso deciso previa congrua istruttoria, ossia sulla base delle specifiche informazioni ricevute in materia dalle Autorità competenti indicate in narrativa, che evidenziano il persistente radicamento nel territorio della famiglia mafiosa di appartenenza del condannato, pur a seguito delle dinamiche criminali intervenute nel decennio trascorso dalla sua carcerazione, e - anche alla luce delle risultanze scarsamente pregnanti dell'osservazione penitenziaria (parere del Direttore non favorevole alla concessione del permesso premio) - la concreta possibilità che il detenuto, se reimmesso, sia pure temporaneamente ed episodicamente, nel consorzio sociale esterno, possa riallacciare rapporti e intraprendere iniziative di tipo criminale, e ciò indipendentemente dal luogo di fruizione del beneficio. L'ordinanza impugnata palesemente resiste, dunque, alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo, inidonee a superare le logiche e documentate argomentazioni dell'ordinanza stessa.4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, discendente dalla sua manifesta infondatezza, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec