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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18164/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motiVazione posta a base della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (pena base ed aumenti per la continuazione) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] eltraní AlfrTdo Mantovano C /9 J [OSCURATO:PERSONA] t\LLERIA cggi 0 6 M 02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motiVazione posta a base della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (pena base ed aumenti per la continuazione) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] eltraní AlfrTdo Mantovano C /9 J [OSCURATO:PERSONA] t\LLERIA cggi 0 6 M 02
Sentenza Cassazione n. 18164/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris