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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 12181/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo corretta l'originaria qualificazione del fatto e condannando l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione del principio del ne bis in idem - è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali ed enunciati in palese contrasto con il dato normativo, atteso che la pronuncia di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità (Sez. 1, n. 39498 del 07/06/2023, Mauro, Rv. 285053 - 01); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile, con il quale è stata richiesta una diversa qualificazione giuridica del fatto - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire (Sez. 5, n. 25597 del 14/05/2019, Galassi, Rv. 277311 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo corretta l'originaria qualificazione del fatto e condannando l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione del principio del ne bis in idem - è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali ed enunciati in palese contrasto con il dato normativo, atteso che la pronuncia di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità (Sez. 1, n. 39498 del 07/06/2023, Mauro, Rv. 285053 - 01); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile, con il quale è stata richiesta una diversa qualificazione giuridica del fatto - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire (Sez. 5, n. 25597 del 14/05/2019, Galassi, Rv. 277311 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](