CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ORDINANZA sul ricorso 5960/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Avv. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché personalmente [OSCURATO:PERSONA] in proprio, domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dal medesimo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5960/2018 Numero sezionale 875/2022 Numero di raccolta generale 19487/2022 avverso la sentenza n. 1018/2017 della Corte d’appello di BresciaData pubblicazione 16/06/2022 pubblicata il 5/7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a seguito del venir meno della sua partecipazione allo studio legale associato Avv. [OSCURATO:PERSONA] – Avv. [OSCURATO:PERSONA], riceveva dagli associati la liquidazione di una somma corrispondente ai compensi ancora da esigere per le pratiche a cui aveva collaborato, come era stato fatto in precedenza in occasione del recesso di altri professionisti. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] instaurava allora un procedimento arbitrale nei confronti dello studio legale associato e degli [OSCURATO:PERSONA] e Novel personalmente chiedendo che l’importo a lei dovuto fosse determinato, alla luce delle regole previste dagli artt. 5 e 10 dello statuto, sulla base della sua quota di partecipazione agli utili annui, pari al 10%. L’arbitro unico, statuendo con lodo parziale del 22 marzo 2013 in merito all’individuazione del criterio di determinazione degli eventuali compensi spettanti alla Dott. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava che il criterio applicabile era quello stabilito dall’art. 5 del contratto di associazione professionale, che prevedeva la determinazione in base alla quota di partecipazione agli utili annui. 2. La Corte d’appello di Brescia, a seguito dell’impugnazione del lodo da parte dello studio legale associato Avv. [OSCURATO:PERSONA] – Avv. [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] e Novel personalmente, osservava che gli impugnanti non si dolevano tanto della violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, ma dell’interpretazione che l’arbitro aveva fatto delle clausole del contratto di associazione professionale, sicché la censura era inammissibile.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5960/2018 Numero sezionale 875/2022 Numero di raccolta generale 19487/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Aggiungeva che a fronte della puntuale indicazione delle ragioni che sorreggevano la decisione arbitrale gli impugnanti si erano limitati a dedurre la violazione dell’art. 1362 cod. civ., senza specificare i canoni ermeneutici violati. Notava, inoltre, che l’arbitro non aveva violato la regola prevista dall’art. 1362, comma 2, cod. civ., dato che aveva valorizzato il comportamento complessivo che le parti avevano tenuto nel corso degli anni. Rilevava, infine, che gli impugnanti si erano limitati a sostenere che l’arbitro avesse fatto un uso erroneo del principio secondo cui le regole di ermeneutica sono elencate secondo un ordine gerarchico, ma non avevano specificamente esplicitato i canoni in concreto violati, nonché il punto e il modo in cui l’arbitro si era discostato da essi. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’impugnazione, depositata in data 5 luglio 2017, hanno proposto ricorso lo studio legale associato Avv. [OSCURATO:PERSONA] – Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] personalmente prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, e 1363 cod. civ.: la Corte d’appello, nel ritenere che gli impugnanti si fossero limitati a dedurre che l’interpretazione offerta dall’arbitro all’art. 5 dello statuto violava l’art. 1362 cod. civ. senza specificare in concreto i canoni ermeneutici violati, non si è accorta che in realtà una simile indicazione era stata effettuata laddove, nell’illustrare i motivi di nullità del lodo impugnato, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5960/2018 Numero sezionale 875/2022 Numero di raccolta generale 19487/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 era stato spiegato che la regola violata era quella che assegna all’elemento letterale un carattere fondamentale e prioritario. La Corte di merito si è così acriticamente adeguata alla decisione arbitrale. 5. Il motivo è inammissibile. Il ricorso dà atto che gli odierni ricorrenti, all’interno dell’atto di impugnazione del lodo, dopo aver riportato l‘interpretazione della clausola statutaria n. 5 offerta dall’arbitro (a parere del quale la mancata variazione nell’ultimo triennio delle quote di partecipazione era indice della volontà degli associati di attribuire una partecipazione agli utili costanti per tutto il corso del rapporto associativo), avevano lamentato che una simile interpretazione avesse violato o falsamente applicato l’art. 1362 cod. civ., “atteso che, nonostante la chiara lettera dell’art. 5, l’arbitro ne distorce il significato”. Parole che, all’evidenza, intendono alludere, in maniera univoca, al criterio del necessario riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti previsto dall’art. 1362, comma 1, cod. civ., sicché la Corte distrettuale non ha adeguatamente apprezzato il tenore dell’impugnazione quando ha ritenuto che gli impugnanti non avessero specificato “in concreto quali sarebbero stati i canoni ermeneutici violati” (pag. 7). Il rilievo, tuttavia, è privo di decisività, perché non permette di superare l’osservazione, di tenore assorbente, compiuta in precedenza dai giudici distrettuali (pag. 6) in merito al fatto che gli impugnanti, laddove assumevano che l’arbitro “si sarebbe scostato dal significato certo ed immediato dei termini e delle espressioni impiegate”, non si erano doluti “tanto della violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, ma dell’interpretazione che l’arbitro ha fatto della clausola, sicché la censura è inammissibile”.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5960/2018 Numero sezionale 875/2022 Numero di raccolta generale 19487/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Un simile assunto fa corretta applicazione della regola secondo cui il risultato dell’interpretazione del contratto appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito - e, quindi, nell'ipotesi di arbitrato, agli arbitri – e non è censurabile in sede di controllo di legittimità (qual è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ.), dove è possibile soltanto verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, mentre risulta inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (v. Cass.12550/2000, Cass. 25623/2007). Questa statuizione non è stata espressamente e adeguatamente impugnata dagli odierni ricorrenti, i quali, nel sostenere che la Corte di merito si è “acriticamente adeguata alla decisione arbitrale” (cfr. pag. 14 del ricorso), mostrano di voler lamentarsi, ancora una volta, dell’interpretazione offerta dall’arbitro (reputandola condivisa dal collegio dell’impugnazione) piuttosto che delle regole ermeneutiche applicate e di non cogliere la natura del controllo esercitato. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, comma 2, cod. proc. civ.: la Corte di merito – in tesi di parte ricorrente - si è acriticamente adeguata alla decisione dell’arbitro, ritenendo che gli accordi intervenuti in occasione dei precedenti recessi dallo studio associato, allorché si era fatto ricorso al criterio dell’effettiva attività prestata dai receduti rispetto all’ammontare della prestazioni rese ma non ancora fatturate ed incassate, costituissero una res inter alios acta e, come tali, non rientrassero nel complessivo comportamento delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, da tenere in conto ai fini della sua interpretazione.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5960/2018 Numero sezionale 875/2022 Numero di raccolta generale 19487/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 7. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito, nella consapevolezza di essere chiamata a verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica seguiti dall’arbitro, ha rilevato che questi non aveva affatto violato il canone interpretativo previsto dall’art. 1362, comma 2, cod. civ., dato che aveva espressamente tenuto in considerazione il comportamento complessivo delle parti. Così facendo i giudici distrettuali non si sono affatto acriticamente adeguati alla decisione dell’arbitro (cfr. pag. 15 del ricorso), ma hanno verificato l’avvenuta applicazione del canone legale di ermeneutica denunciato come violato, senza scendere nel merito dell’accertamento di fatto compiuto dall’arbitro. La critica in esame risulta quindi inammissibile, dato che non contesta specificamente – e neppure coglie - la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, come il ricorso per cassazione deve, invece, necessariamente fare (Cass. 19989/2017). 8. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1366 cod. civ.: a dispetto dell’assunto arbitrale secondo cui vi sarebbe stata una chiara formulazione degli accordi, era invece palese – a dire dei ricorrenti – un’incertezza interpretativa, in presenza della quale andava applicata la regola integrativa oggettiva prevista dalla norma richiamata. La Corte di merito ha esaminato con superficialità il motivo di nullità dedotto, con il quale si sosteneva che non essendo possibile pervenire a un’univoca interpretazione dell’art. 10 dello statuto occorreva far ricorso all’art. 1366 cod. civ.. 9. Il motivo è inammissibile. La critica, infatti, muove dal presupposto che l’applicazione dell’art.1366 cod. civ. dovesse essere disposta dalla Corte di merito in ragione dell’incertezza interpretativa che caratterizzava la fattispecie, “a F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5960/2018 Numero sezionale 875/2022 Numero di raccolta generale 19487/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 dispetto dell’assunto arbitrale secondo cui vi sarebbe stata una chiara formulazione degli accordi” (pag. 16 del ricorso). In questo modo il mezzo finisce nuovamente per lamentare che la Corte d’appello non abbia adottato una diversa interpretazione degli accordi statutari rispetto a quella prospettata dall’arbitro, a dispetto dei limiti del controllo di legittimità che le era demandato, senza considerare – ancora una volta - la preliminare osservazione dei giudici distrettuali secondo cui era inammissibile ogni censura che intendesse dolersi dell’interpretazione che l’arbitro aveva fatto della clausola n. 5. Per di più il mezzo evita di confrontarsi con gli argomenti posti a base, in punto di applicazione dei criteri oggettivi di interpretazione, della decisione impugnata, la quale ha osservato che l’impugnante, rispetto alle norme integrative previste dagli artt. 1366 e ss. cod. civ., non aveva esplicitato né i canoni in concreto violati, né il punto e il modo in cui l’arbitro si era discostato da essi. 10. Il quarto motivo di ricorso si duole, sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, dell’affermazione della Corte distrettuale secondo cui nelle censure di violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. non sarebbe stato specificato il canone ermeneutico violato. Ad avviso dei ricorrenti, invece, “basta leggere i motivi di nullità sopra trascritti per avvedersi che in entrambi i casi le concrete ragioni giuridiche dell’invocata violazione erano state espressamente indicate da un lato nella contrarietà dell’interpretazione adottata dall’arbitro al dato testuale dell’art. 5 e, dall’altro, nell’evidente incertezza interpretativa dell’art. 10”. 11. Il motivo è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 5960/2018 Numero sezionale 875/2022 Numero di raccolta generale 19487/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass.21152/2014, Cass. 14802/2017). Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione dei motivi di nullità illustrati all’interno dell’atto di impugnazione. La doglianza, peraltro, ripropone, questa volta sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, le censure già dedotte con il primo e il terzo motivo, per le quali va confermato quanto già osservato in precedenza. 12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 22 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1