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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 34981/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27660-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; Ric. 2021 n. 27660 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 2 - -controricorrenti - avverso la sentenza n. 279/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato, in data 26 luglio 2021, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 cod. proc. civ., avverso la sentenza n. 279/2021 della Corte di appello di Milano, pubblicata in data 28 gennaio 2021, che aveva respinto l'appello proposto dal medesimo, nei confronti di Agenzia delle Entrate, di ADER -Agenzia delle Entrate Riscossione nonché dell’INPS, e confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 1682/2018, pubblicata il 16 febbraio 2018, di rigetto del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], volto all'impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi di cui al fascicolo n. 2014/0668894 e delle intimazioni di pagamento emesse e notificate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la riscossione di crediti recati da alcune cartelle di pagamento, come meglio di seguito precisato.

2. Le intimazioni di pagamento delle quali si discute erano state emesse per la riscossione di crediti di natura tributaria e previdenziale recati da cartelle di pagamento e, perdurando la morosità dell’intimato, l’Agente della riscossione aveva proceduto, in danno di questi, a pignoramento presso terzi.

3. Il procedimento di espropriazione presso terzi veniva a compiersi con il trasferimento delle somme al creditore procedente ed il giudizio Ric. 2021 n. 27660 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 3 - di opposizione proseguiva innanzi al Tribunale di Milano a seguito dell’atto di riassunzione del [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, tra gli altri motivi, la mancata notifica delle dieci cartelle di pagamento presupposte.

4. L’adito giudice dell’opposizione rilevava che solo le pretese creditorie contemplate da sette cartelle di pagamento avevano natura tributaria, mentre le restanti riguardavano contributi previdenziali; dichiarava, quindi, il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] “con riferimento alle domande con cui l’attore ha contestato, con riguardo alle cartelle di pagamento intimate per crediti tributari, vizi e difetti relativi all’avviso di mora (in quanto atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 346/1992 davanti alle commissioni tributarie), nonché con riferimento alle domande con cui la parte ha contestato l’intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere con le predette cartelle (…), oltre che in relazione alle domande con cui l’opponente ha inteso contestare l’efficacia dell’atto di pignoramento, atteso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione (…), il petitum sostanziale è unico, avendo il contribuente interesse (a) contestare la definitiva non azionabilità della pretesa”; decideva l’opposizione respingendo, nel merito, le “ulteriori doglianze con riguardo alle cartelle non aventi natura tributaria e rientranti nella cognizione del giudice ordinario”.

5. Agenzia delle Entrate e ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno resistito con controricorso, mentre l’INPS non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

6. Nel ricorso per regolamento di giurisdizione [OSCURATO:PERSONA], avvocato, espone che la Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 279/2021, ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza n. 1682/2018, con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto l’opposizione ex artt.615 e 617 cod. proc. civ. del medesimo professionista, avverso dieci Ric. 2021 n. 27660 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 4 - intimazioni di pagamento, notificate il 6/10/2014, relative ad altrettante cartelle di pagamento, qualificata dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) e non opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), dichiarando, pertanto, la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA].

7. Ad avviso del ricorrente tale qualificazione della domanda, condivisa dalla Corte di appello di Milano, ha erroneamente condotto alla declaratoria di difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], in favore del [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] diMilano), con riguardo ad alcune delle domande cumulativamente avanzate nell’atto di citazione e, segnatamente, quelle afferenti crediti aventi natura tributaria.

8. Deduce, ancora, il ricorrente che in tutte le ipotesi in cui la controversia si collochi a monte della cartella di pagamento, venendo in contestazione la sussistenza stessa del titolo della riscossione, sussiste la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] e, di contro, che in tutte le ipotesi in cui la controversia si collochi a valle, essendo contestato soltanto il diritto di procedere a riscossione coattiva, sussiste la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], per cui la relativa azione dovrà qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. ed i fatti estintivi intervenuti successivamente alla notifica della cartella (o dell’intimazione di pagamento), in ispecie, quelli estintivi del credito tributario in essa cristallizzato (come l’avvenuta prescrizione, la pronuncia di sospensione totale o parziale da parte della commissione tributaria, il provvedimento di sgravio totale o parziale, l’adesione alla rottamazione dei ruoli, l’avvenuto pregresso pagamento del debito, la pignorabilità del bene oggetto di esecuzione) vanno dedotti innanzi al [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ai sensi della predetta norma.

9. Il ricorso contenente l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, come attestato in data 13/11/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27660 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 5 - Centrale della Corte, non risulta essere stato depositato per cui, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, cod. proc. civ., va dichiarato improcedibile.

10. La notifica del ricorso, non seguita dal deposito, pur instaurando il rapporto processuale, non è idonea a far sorgere l’obbligo per la Corte di Cassazione di rendere una decisione, di rito o di merito, sul ricorso medesimo.

11. Va osservato, al riguardo, che “l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dal suindicato art. 369, comma 1, cod. proc. civ., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte, nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto” (Cass. n. 5404/2011; v. anche Cass. n. 4919/2009; n. 4356/2010; n. 15544/2012; n. 12894/2013).

12. La sanzione dell’improcedibilità, come ha precisato la Corte, prescinde dalla causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere (il termine dell’art. 369 cod. proc. cod. è governato dalla regola generale di cui all'art. 153 cod. proc. civ.) e “non è esclusa dalla costituzione della parte resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme" (Cass. n. 25453/2017; n. 12894/2013).

13. Rimane, quindi, priva di rilievo la circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione d’improcedibilità (le controricorrenti, nel caso di specie, hanno dedotto l’inammissibilità e infondatezza del regolamento), Ric. 2021 n. 27660 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 6 - atteso che nel giudizio di cassazione, “qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità” (Cass. 1389/2021; n. 1104/2006).

14. La prevalenza della declaratoria di una causa d’improcedibilità ex art. 369 cod, proc. civ. su quella d’inammissibilità del ricorso proposto ex art. 41 cod. proc. civ., in quanto vizio più grave, osta anche alla conversione di tale istanza in ricorso ordinario per cassazione contro la suddetta pronuncia di secondo grado, ai sensi dell'art. 360 n. 1 cod. proc. civ., concorrendone i prescritti requisiti di forma e contenuto (Cass. Sez.

Un., n. 8636/1991).

15. Né può trovare applicazione, nel caso in esame, il principio, affermato da consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui “la dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non depositata nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., non osta all'ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento, che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale; a tal fine, non è rilevante che essa sia stata proposta con (controricorso e) ricorso incidentale, stante l'ininfluenza dell'adozione di una forma processuale non utilizzabile nell'ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle SezioniUnite della Corte di cassazione sulla questione di giurisdizione” (tra le altre, Cass. Sez.

Un., n. 20822/2021).

16. Le odierne controricorrenti, infatti, nel chiedere la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del regolamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA], si sono limitate ad eccepire la preclusione derivante dal “giudicato interno sulla giurisdizione”, sottolineando nel contempo che l’originario ricorrente non aveva contestato, nell’atto di appello, la giurisdizione del giudice tributario affermata dal primo giudice in relazione agli Ric. 2021 n. 27660 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 7 - intimati crediti di natura tributaria oggetto di riscossione coattiva, ma “sin dall’inizio aveva indicato nelle conclusioni assunte, che il ricorso era relativo alle sole intimazioni di pagamento che non si riferivano ad imposte e tasse per cui era stato investito il Giudice ordinario del Tribunale di Milano”.

17. Vale, anzitutto, il principio che “l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione alle sue specifiche finalità di economia processuale, non ha più ragion d’essere quando la causa sia stata decisa, anche in ordine alla sola giurisdizione, in grado di appello” (Cass. Sez.

Un., n. 1908/1963; n. 829/1999).

18. Va, poi, richiamato il rilievo del P. G. circa il difetto d’interesse del ricorrente “a dolersi di una decisione che convalida la propria opzione per la giurisdizione ordinaria nei limiti di quanto dedotto in giudizio” e, dunque, relativamente “alle sole intimazioni di pagamento che non si riferivano ad imposte e tasse”.

Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione a favore delle controricorrenti delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre rimborso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27660-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; Ric. 2021 n. 27660 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 2 - -controricorrenti - avverso la sentenza n. 279/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato, in data 26 luglio 2021, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 cod. proc. civ., avverso la sentenza n. 279/2021 della Corte di appello di Milano, pubblicata in data 28 gennaio 2021, che aveva respinto l'appello proposto dal medesimo, nei confronti di Agenzia delle Entrate, di ADER -Agenzia delle Entrate Riscossione nonché dell’INPS, e confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 1682/2018, pubblicata il 16 febbraio 2018, di rigetto del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], volto all'impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi di cui al fascicolo n. 2014/0668894 e delle intimazioni di pagamento emesse e notificate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la riscossione di crediti recati da alcune cartelle di pagamento, come meglio di seguito precisato. 2. Le intimazioni di pagamento delle quali si discute erano state emesse per la riscossione di crediti di natura tributaria e previdenziale recati da cartelle di pagamento e, perdurando la morosità dell’intimato, l’Agente della riscossione aveva proceduto, in danno di questi, a pignoramento presso terzi. 3. Il procedimento di espropriazione presso terzi veniva a compiersi con il trasferimento delle somme al creditore procedente ed il giudizio Ric. 2021 n. 27660 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 3 - di opposizione proseguiva innanzi al Tribunale di Milano a seguito dell’atto di riassunzione del [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, tra gli altri motivi, la mancata notifica delle dieci cartelle di pagamento presupposte. 4. L’adito giudice dell’opposizione rilevava che solo le pretese creditorie contemplate da sette cartelle di pagamento avevano natura tributaria, mentre le restanti riguardavano contributi previdenziali; dichiarava, quindi, il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] “con riferimento alle domande con cui l’attore ha contestato, con riguardo alle cartelle di pagamento intimate per crediti tributari, vizi e difetti relativi all’avviso di mora (in quanto atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 346/1992 davanti alle commissioni tributarie), nonché con riferimento alle domande con cui la parte ha contestato l’intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere con le predette cartelle (…), oltre che in relazione alle domande con cui l’opponente ha inteso contestare l’efficacia dell’atto di pignoramento, atteso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione (…), il petitum sostanziale è unico, avendo il contribuente interesse (a) contestare la definitiva non azionabilità della pretesa”; decideva l’opposizione respingendo, nel merito, le “ulteriori doglianze con riguardo alle cartelle non aventi natura tributaria e rientranti nella cognizione del giudice ordinario”. 5. Agenzia delle Entrate e ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno resistito con controricorso, mentre l’INPS non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 6. Nel ricorso per regolamento di giurisdizione [OSCURATO:PERSONA], avvocato, espone che la Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 279/2021, ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza n. 1682/2018, con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto l’opposizione ex artt.615 e 617 cod. proc. civ. del medesimo professionista, avverso dieci Ric. 2021 n. 27660 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 4 - intimazioni di pagamento, notificate il 6/10/2014, relative ad altrettante cartelle di pagamento, qualificata dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) e non opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), dichiarando, pertanto, la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. 7. Ad avviso del ricorrente tale qualificazione della domanda, condivisa dalla Corte di appello di Milano, ha erroneamente condotto alla declaratoria di difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], in favore del [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] diMilano), con riguardo ad alcune delle domande cumulativamente avanzate nell’atto di citazione e, segnatamente, quelle afferenti crediti aventi natura tributaria. 8. Deduce, ancora, il ricorrente che in tutte le ipotesi in cui la controversia si collochi a monte della cartella di pagamento, venendo in contestazione la sussistenza stessa del titolo della riscossione, sussiste la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] e, di contro, che in tutte le ipotesi in cui la controversia si collochi a valle, essendo contestato soltanto il diritto di procedere a riscossione coattiva, sussiste la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], per cui la relativa azione dovrà qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. ed i fatti estintivi intervenuti successivamente alla notifica della cartella (o dell’intimazione di pagamento), in ispecie, quelli estintivi del credito tributario in essa cristallizzato (come l’avvenuta prescrizione, la pronuncia di sospensione totale o parziale da parte della commissione tributaria, il provvedimento di sgravio totale o parziale, l’adesione alla rottamazione dei ruoli, l’avvenuto pregresso pagamento del debito, la pignorabilità del bene oggetto di esecuzione) vanno dedotti innanzi al [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ai sensi della predetta norma. 9. Il ricorso contenente l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, come attestato in data 13/11/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27660 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 5 - Centrale della Corte, non risulta essere stato depositato per cui, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, cod. proc. civ., va dichiarato improcedibile. 10. La notifica del ricorso, non seguita dal deposito, pur instaurando il rapporto processuale, non è idonea a far sorgere l’obbligo per la Corte di Cassazione di rendere una decisione, di rito o di merito, sul ricorso medesimo. 11. Va osservato, al riguardo, che “l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dal suindicato art. 369, comma 1, cod. proc. civ., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte, nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto” (Cass. n. 5404/2011; v. anche Cass. n. 4919/2009; n. 4356/2010; n. 15544/2012; n. 12894/2013). 12. La sanzione dell’improcedibilità, come ha precisato la Corte, prescinde dalla causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere (il termine dell’art. 369 cod. proc. cod. è governato dalla regola generale di cui all'art. 153 cod. proc. civ.) e “non è esclusa dalla costituzione della parte resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme" (Cass. n. 25453/2017; n. 12894/2013). 13. Rimane, quindi, priva di rilievo la circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione d’improcedibilità (le controricorrenti, nel caso di specie, hanno dedotto l’inammissibilità e infondatezza del regolamento), Ric. 2021 n. 27660 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 6 - atteso che nel giudizio di cassazione, “qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità” (Cass. 1389/2021; n. 1104/2006). 14. La prevalenza della declaratoria di una causa d’improcedibilità ex art. 369 cod, proc. civ. su quella d’inammissibilità del ricorso proposto ex art. 41 cod. proc. civ., in quanto vizio più grave, osta anche alla conversione di tale istanza in ricorso ordinario per cassazione contro la suddetta pronuncia di secondo grado, ai sensi dell'art. 360 n. 1 cod. proc. civ., concorrendone i prescritti requisiti di forma e contenuto (Cass. Sez. Un., n. 8636/1991). 15. Né può trovare applicazione, nel caso in esame, il principio, affermato da consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui “la dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non depositata nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., non osta all'ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento, che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale; a tal fine, non è rilevante che essa sia stata proposta con (controricorso e) ricorso incidentale, stante l'ininfluenza dell'adozione di una forma processuale non utilizzabile nell'ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle SezioniUnite della Corte di cassazione sulla questione di giurisdizione” (tra le altre, Cass. Sez. Un., n. 20822/2021). 16. Le odierne controricorrenti, infatti, nel chiedere la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del regolamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA], si sono limitate ad eccepire la preclusione derivante dal “giudicato interno sulla giurisdizione”, sottolineando nel contempo che l’originario ricorrente non aveva contestato, nell’atto di appello, la giurisdizione del giudice tributario affermata dal primo giudice in relazione agli Ric. 2021 n. 27660 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 7 - intimati crediti di natura tributaria oggetto di riscossione coattiva, ma “sin dall’inizio aveva indicato nelle conclusioni assunte, che il ricorso era relativo alle sole intimazioni di pagamento che non si riferivano ad imposte e tasse per cui era stato investito il Giudice ordinario del Tribunale di Milano”. 17. Vale, anzitutto, il principio che “l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione alle sue specifiche finalità di economia processuale, non ha più ragion d’essere quando la causa sia stata decisa, anche in ordine alla sola giurisdizione, in grado di appello” (Cass. Sez. Un., n. 1908/1963; n. 829/1999). 18. Va, poi, richiamato il rilievo del P. G. circa il difetto d’interesse del ricorrente “a dolersi di una decisione che convalida la propria opzione per la giurisdizione ordinaria nei limiti di quanto dedotto in giudizio” e, dunque, relativamente “alle sole intimazioni di pagamento che non si riferivano ad imposte e tasse”. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione a favore delle controricorrenti delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre rimborso
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