CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02349/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34266/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere dei Mellini n. 44 , presso lo studio dell’avv . Antonio de Notaristefani di Vastogirardi , che l o rappresenta e difende,per procura special e allegata in calce de l rico r so -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Salerno , via [OSCURATO:PERSONA] n. 26 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende , per procura speciale allegata in calceal controricorso -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], -intimato - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1741 /201 8 , depositata il 18.4.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.12.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, accogliendo l’azione di responsabilità svolta dal [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , condannò al risarcimento del danno [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della società fallita , e [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto rileva in questa sede, il tribunale, nel condannare [OSCURATO:PERSONA], non riconobbe in suo favore gli effetti dell’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario, ritenendo che le riscontrat e carenze nella redazione dell’inventario fossero «valse a coprire la sottrazione parzialedei beni ai creditori e ad integrare l’ipotesi decadenziale di cui all’art. 494 c.c.» (così riportato il testo della sentenza di primo grado a pag. 7 della sentenza d’appello). Contro la decisionedel tribunale proposero appello entrambi i convenuti e, sempre per quanto qui interessa, la Corte d’Appello di Napoli accolse l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendole il diritto alla responsabilità intra vires,limitata al patrimonio ereditato, sulla base della doppia affermazione che «era onere della curatela fornire la dimostrazione dell’occultamentodoloso, nell’inventario, di un bene appartenente all’eredità» e che «è mancata la prova dell’esistenza di beni mobili ereditari, nonché la dimostrazione della loro dolosa sottrazione»(pagg. 10 e 11 della sentenza d’appello). Contro la sentenza di secondo grado il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il processo è trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia « violazione , e comunque falsa applicazione , de ll’ art. 2697 c.c. e dell’art. 115, comma 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.)». Il ricorrente riporta integralmente il contenuto dell’inventario d’eredità redatto dal notaio, per ribadire che esso era carente della descrizione dei beni mobili, e afferma che sarebbe stato onere dell’erede dimostrare l’inesistenza di beninon dichiarati. Sostiene, in particolare, che l’onere della pro va dovrebbe essere distribuito diversamente nel caso in cuiil creditore alleghi la dolosa sottrazione di un singolo bene (caso deciso da Cass. n. 24171/2013, citata a conforto della decisione nella motivazione della sentenza impugnata) rispetto al caso incui l’erede alleghi la totale assenza di beni mobili . In secondo luogo, il ricorrente afferma che «rientra nel notorio acquisito alla comune esperienza che qualsiasi essere umano ha dei beni, per modesto che possa esserne il valore: e dunque, se qualcuno afferma che invece il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ne aveva nessuno, spetta a lui dimostrare che era così, anche in relazione al noto principio di prossimità della prova». 1.1. Il motivo è infondato. 1.1.1. Si intende qui dare convinta adesione al principio chiaramente espresso nella citata sentenza n. 24171/2013: « In tema di eredità beneficiata l’onere della prova dell’occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all’eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell’erede essere presunta sino a prova contraria». Del resto,si tratta di un orientamento risalente nel tempo (v. Cass. n. 1177/1962) e che nemmeno la parte ricorrente intende mettere in discussione, basando essa il suo motivo soltanto su una pretesa differenza sostanziale tra il caso considerato nel precedente citato nella sentenza impugnata e quello ora in esame: allora, era stato l’attore ad allegare l’esistenza di un determinato bene dolosamente sottratto; qui è invece l’erede ad allegare l’assenza di qualsiasi bene mobile. Sennonché, tale differenza sostanziale non sussiste, perché l’oggetto dell’indagine è, in entrambi i casi,il medesimo presupposto della decadenza dal beneficio d’inventario, ovverosia il fatto che l’erede abbia «omessoin mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità» (art. 494 c.c.). Nell a de limitaz ione della fattispecie astratta, si potrebbe considerare l’assenza di beni non inseriti nell’inventario quale parte integrante del fatto posto a fondamento dell’eccezione di beneficio d’inventario, nel qual caso dell’onere della provasarebbe gravato sempre l’erede . Ma i l principio di diritto dettato nei citati precedenti di questa Corte considera, invece, la presenza di beni occultati come fatto costitutivo della controeccezione di decadenza, sicché l’onere della prova è da collocare, sempre,a carico del creditore. 1.1.2.La tesi secondo cui rientrerebbe nell’ambito del notorio «che qualsiasi essere umano ha dei beni» non può essere utile all’accoglimento del motivo, anche a prescindere da qualsiasi valutazione sulla sua fondatezza. Innanzitutto, il fatto rilevante , ai fini della decadenza dal beneficio d’inventario, non è la semplice presenza, nel patrimonio del de cuius, di qualche bene «per modesto che possa esserne il valore», bensì la malafede dell’erede nell’ome ttere l’ inserimento nell’inventario di determinati beni. Pertanto,l’ipotizzato fatto notorio che «qualsiasi essere umano ha dei beni»non basta per sollevare il creditore dall’onere di provare che l’erede ha omesso di inserire uno o più beni nell’inventario e che lo ha fatto in mala fede (ovverosia per sottrarlialla garanzia patrimoniale dei creditori del de cuius). In secondo luogo, il fatto notorio è male invocato dal ricorrente anche con riferimento all’effetto che egli ne vorrebbe far conseguire, ovverosia un’inversione dell’onere della prova («e dunque, se qualcuno afferma che invece il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ne aveva nessuno, spetta a lui dimostrare che era così, anche in relazione al noto principio di prossimità della prova»).Il fatto notorio, se è veramente tale, entra nel processo «senza bisogno di prova» (art. 115, comma 2, c.p.c.); se invece non è tale, ovverosia se si tratta di una mera verosimiglianza del fatto ipotizzato , esso può essere soltanto uno degli aspetti e degli argomenti utilizzati dal giudice per il prudente apprezzamento del fatto (art. 116 c.p.c.) e non può certo essere utilizzato per modificare la norma di legge sull’onere della prova. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubr i cato: « violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 484, 494 c.c. e 775c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»). Il ricorrente contesta che la corte d’appello abbia statuitoche «per redigere un inventario, e godere dei relativi benefici, è necessario e sufficiente che l’erede si rechi presso il notaio e dichiari che i beni esistenti presso il domicilio del defunto si appartengono ad altri». Ripropone, quindi, come corretta, la soluzione adottata dal tribunale in primo grado, secondo cui «la mancata descrizione, nell’inventario, di quei beni che si assumevano essere di proprietà di terzi era da sola sufficiente ad integrare l’infedeltà di cui all’art. 494 c.c.ed a far quindi “scattare” la relativa sanzione». 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.1.1.Esso adombra una critica all’accertamento del fatto che, in quanto tale, non può essere sindacato in questa sede di legittimità. Il tribunale aveva accertato «la sottrazione parziale dei beni ai creditori»; la corte d’appello ha ritenuto non accertata la sottrazione e (senza necessità di accertare il contrario) ha risolto la lite applicando la norma sulla distribuzionedell’onere della prova, come sopra esaminatae ritenuta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte. La motivazione sull’accertamento del fatto , sindacabilein C assazione entro i ben noti e stringenti limiti (Cass. S.u. n. 8053/2014), non è qui comunque oggetto di esplicita censura. 2.1.2.Ma, nella sua parte più pregnante, laddove denuncia la violazione degli artt. 484 c.c. e 775 c.p.c.,il motivo prospetta che la decadenza dal beneficio d’inventario sia da ricondurre, non solo alla (prova della) sottrazione in mala fede di beni ereditari, ma anche alla mancanza di un valido ed efficace inventario, non potendosi considerare tale quello redatto presso lo studio del notaio e sulla base delle mere dichiarazioni dell’erede; dichiarazioni oltretutto generiche e indeterminate per quanto riguarda la descrizione dei beni mobili presenti presso l’ultima residenza del de cuius. La questione –che meriterebbe un adeguato approfondimento, anche alla luce dei precedenti di questa Corte citati nel ricorso, (Cass. nn. 17266/2015; 6551/2018 ; seppur pronunciat e si ad altri fini: responsabilità disciplinare del notaio e definizione dell’oggetto della fede privilegiata del verbale d’inventario ) – non può essere invece esaminata, perché non risulta che essa sia stata trattata nei gradi di merito e, in particolare, davanti alla corte d’appello. Dalla sentenza impugnata risulta che , sia la decisione del tribunale, sial’appello di [OSCURATO:PERSONA] erano concentrati solo sulla questione della decadenza per dolosa omes s a denuncia di beni nell’inventario. Il contenuto e la qualità dell’inventario venivano in rilievo solo qualefatto secondario rilevante al fine di provare il fatto principale dell’omessa denuncia o per invertire l’onere della prova con riguardo a tale (unico) fatto principale («il Tribunale ha affermato che l’inventarionon conteneva nessuna indicazione della sorte dei beni mobili e che ciò consentiva di presumere la sottrazione»; «il motivo d’appello … contesta … la correttezza del ragionamento presuntivo operato dal Tribunale»). Questione del tutto diversa è quella dell’inefficienza del verbale, così come redatto, al fine di considerare assolto l’onere di redigerlo che l’erede assume nel momento in cui dichiara di accettare l’eredità avvalendosi del beneficio. Questionedalla quale dipende, oltretutto, la responsa bilità ultra vires dell’erede, «non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo mai conseguito»(Cass. n. 16379/2005). L’inammissibilità in parte qua del motivo deriva, dunque, dal fatto che viene proposta una questione non trattata nel giudizio d’appello o, perlomeno , dalla mancanza di autosufficienza n ella prospettazione – ove pure ravvisabile nel ricorso – che quella questione sia stata oggetto di esame in appello.Il ricorrente afferma di avere eccepito, in primo grado, «con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.», la decadenza «tanto ex art. 485 c.c., quanto ex art. 494 c.c.»(pag. 3 del ricorso) ; aggiunge di avere riproposto in appello «espressamente ex art. 346 c.p.c. tutte le questioni dichiarate assorbite» (pag. 5). Sennonché – a parte il riferimento all’art. 485 c.c. (termine anticipato per l’erezione dell’inventario da parte dell’erede che è nel possesso dei beni ereditari) e non all’art.484 c.c. (in particolare, comma 3: onere di far redigere l’inventario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile)– non vengono riportati i passi degli atti di parte dai quali si dovrebbedesumere che in primo grado era stata posta, e in secondo grado era stata riproposta, la questione dell’accettazione dell’eredità da considerare pura e semplice per inidoneità dell’inventario adassol v ere il relativo onere gravante sull’erede che richiede il beneficio ( ex multis : Cass . n. 32804/2019). 3. Il terzo motivo denuncia « violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 484, 494 c.c., 2727 e 2729 c.c. e 775 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»). Si contesta alla corte d’appello di avere escluso in via presuntiva ildolo dell’erede, pur in presenza di una chiara omissione della descrizione di beni di cui pure nell’inventario si riconosceva l’esistenza (beni nell’inventario genericamente definiti come «pochi effetti personali di nessun valore andati perduti al momento della morte»). 3.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Napoli non può avere violato gli artt. 2727 e 2729 c.c.,perché non ha accertato, mediante presunzioni semplici, l’assenza di un doloso om es so inserimento di beni nell’inventario, essendosi limitata a constatare l’assenza di prova positiva d i tale dolosa omissione, giungendo quindi ad applicare la regola legale sulla distribuzione dell’onere della prova;regola che viene in rilievo, appunto, quando il fatto rilevante per la decisione rimane incerto. Viceversa, la presunzione semplice è lo strumento attraverso la quale il giudice giunge – ritenendo sussisten ti i requisiti di gravità, precisione e concordanza –all’affermazione di una certezza, positiva o negativa, relativamente al fatto rilevante per decidere. 4. Respintoil ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: respingeil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 18.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % , agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos