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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20243/2026

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ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controProcura Generale presso la Corte d’ Appello di Catania, Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazioneGiudiziale in persona del curatore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 618/2024depositata il 10/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11153/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 20243/2026Data pubblicazione 16/06/20261 La Corte d’Appello di Catania rigettava il reclamo ex art. 51 CCIIproposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore dellaGiemmeci srl, avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa cittàcon la quale era stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, su richiesta del PubblicoMinistero.1.1 La Corte, premesso che spettava al debitore fornire la dimostrazionedel possesso congiunto dei requisiti di esenzione dalla liquidazionegiudiziale previsti dall’art. 2, lett. d, CCII, riteneva che la reclamante nonaveva assolto a tale onere «essendosi limitata a dedurre - del tuttolabialmente, senza fornire alcun riscontro probatorio - il mancatosuperamento delle soglie di legge con riguardo all’attivo patrimoniale ed airicavi nell’ultimo triennio, dichiarando di essere inattiva dal 2017».1.2 Precisava che non era sufficiente la produzione documentaleriguardante la disdetta del contratto da parte di ENI e la riconsegna, daparte della [OSCURATO:SOCIETA], dei locali e delle attrezzature, né tantomeno la“defiscalizzazione del registratore di cassa”, posto che la reclamante nonrisultava cancellata dal registro delle imprese e, dunque, era ancoraformalmente attiva.1.3 Evidenziava l’assenza dei bilanci degli ultimi tre esercizi e la mancataproduzione delle scritture obbligatorie e di alcun documento probatorioalternativo suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e deidati economici e patrimoniali dell'impresa con particolare riferimento allareclamante del non possesso dei requisiti di cui all’art. 121 CCII.Numero registro generale 11153/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 20243/2026Data pubblicazione 16/06/20262 [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per la cassazione della sentenza affidatoa tre motivi, illustrati con memoria ex art 380 bis1 c.p.c. ; nessuno deisoggetti intimati ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 347c.p.c. e 132-bis disp. att. c.p.c., per omessa acquisizione del fascicolo diprimo grado - "omessa o insufficiente motivazione" su un punto decisivodella controversia in relazione all'art 360, comma 1 n. 5, c.p.c.

Sostiene laricorrente che il fascicolo del giudizio di primo grado era stato acquisitosuccessivamente all’emissione della sentenza impugnata e al suo internorisultava allegata la relazione della [OSCURATO:PERSONA] (Prot. 730/23/OS9881 di Sched. del 19.10.2023), incaricata dalla Procura, dalla qualeemergeva, inequivocabilmente, che, per l’ultimo triennio, non risultavanoiscritte procedure esecutive mobiliari e immobiliari a carico della società,né protesti; che a carico della Società non risultavano debiti iscritti a ruolodall’Agenzia delle Entrate né debiti trasmessi all’Ente di Riscossione; chenon esistevano debiti nei confronti dell’Inps, cariche e/o partecipazionidella legale rappresentante, segnalazioni alla Banca dati SDI in capo alrappresentante legale e di conti correnti intestati alla società.2 Il motivo è inammissibile.2.1 Va precisato che per consolidata giurisprudenza la mancataacquisizione dal parte della Corte d’Appello del fascicolo relativo al giudiziodi primo grado non vizia, di per sé, né il procedimento di secondo gradoné la relativa sentenza (cfr. tra le tante Cass. n. 3181/2006).2.2 Quando non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudiced’appello può decidere il gravame quando gli atti contenuti in quelfascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame (cfr. ex multisCass. 9498/2019 e 8506/2023).Numero registro generale 11153/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 20243/2026Data pubblicazione 16/06/20262.3 Nel caso di specie le informazioni contenute nella relazione di poliziagiudiziaria, contenute nel fascicolo non acquisito, si riferiscono ad elementirilevanti per l’insolvenza, questione che, come risulta dalla lettura dellasentenza, non è stata oggetto di contestazione e specifica trattazione nelgiudizio di appello.2.4 D’altro canto i fatti riportati non sono neanche decisivi ai fini dellaqualifica di imprenditore minore, qualità che avrebbe reso il ricorrente nonassoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, dal momento che ilTribunale ha ritenuto non provato il mancato superamento dei parametridi cui all’art.2 lett. d) n 1 e 2 CCII.2.5 La produzione documentale riguardante la disdetta del contratto daparte di ENI, la riconsegna, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], dei locali e dellecircostanze irrilevanti posto che la reclamante non risultava cancellata dalregistro delle imprese e dunque era ancora formalmente attiva.3 Il secondo motivo deduce violazione del combinato disposto degli artt.2, comma 1, lettera d) e 121 del codice della crisi di impresa edell’insolvenza - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su unpunto decisivo in relazione all'art 360 n.5 c.p.c.

Assume la ricorrente chela Corte catanese ha del tutto omesso l’esame della documentazioneallegata al fascicolo di primo grado, dalla quale emergeva con chiarezza lafondatezza delle doglianze della reclamante che, pur in assenza deldeposito dei bilanci degli ultimi tre anni, aveva provato aliundel’insussistenza dei presupposti ; lamenta, inoltre, che non erano stateesaminate la documentazione e le tabelle riepilogative, riprodotte nelcorpo del ricorso, dalle quali risultava l’estinzione dei crediti riportati inalcune cartelle e, dunque, la loro esclusione dal computo della sogliadell’indebitamento con la conseguenza che le somme asseritamentedovute, dedotti i crediti prescritti, ammontavano ad € 200.408,57, ben aldi sotto della soglia richiesta dalla legge.Numero registro generale 11153/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 20243/2026Data pubblicazione 16/06/20264.

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratiodecidendi dell’impugnata sentenza.4.1 La Corte, infatti, avendo accertato che la reclamante non avevafornito la prova del mancato superamento dei parametri di cui ai nn. 1 e 2dell’art. 2, comma 1, lettera d) CCII, ha, giustamente, ritenuto superfluol’esame dell’ammontare dell’indebitamento, rilevante secondo il parametron. 3 di cui alla disposizione normativa testé citata.5 Il terzo motivo è rubricato « violazione e falsa applicazione del dispostodi cui art. 93 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su unpunto decisivo in relazione all'art 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.” per avere la Corte“errato nel condannare la ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel DPR n. 115/2002, all’importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,non sussistendo i presupposti per il versamento, per le ragioni spiegate innarrativa».5.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile in quanto non è datocomprendere ila ragione per la quale la Corte avrebbe mal applicato ilregime di cui all’art 13 dPR 115/2002 essendo stato rigettato il reclamoproposto dall’odierna ricorrente.Conclusivamente il ricorso è inammissibile; nulla è da statuire sulle spesenon avendo la procedura svolto difese.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controProcura Generale presso la Corte d’ Appello di Catania, Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazioneGiudiziale in persona del curatore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 618/2024depositata il 10/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11153/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 20243/2026Data pubblicazione 16/06/20261 La Corte d’Appello di Catania rigettava il reclamo ex art. 51 CCIIproposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore dellaGiemmeci srl, avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa cittàcon la quale era stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, su richiesta del PubblicoMinistero.1.1 La Corte, premesso che spettava al debitore fornire la dimostrazionedel possesso congiunto dei requisiti di esenzione dalla liquidazionegiudiziale previsti dall’art. 2, lett. d, CCII, riteneva che la reclamante nonaveva assolto a tale onere «essendosi limitata a dedurre - del tuttolabialmente, senza fornire alcun riscontro probatorio - il mancatosuperamento delle soglie di legge con riguardo all’attivo patrimoniale ed airicavi nell’ultimo triennio, dichiarando di essere inattiva dal 2017».1.2 Precisava che non era sufficiente la produzione documentaleriguardante la disdetta del contratto da parte di ENI e la riconsegna, daparte della [OSCURATO:SOCIETA], dei locali e delle attrezzature, né tantomeno la“defiscalizzazione del registratore di cassa”, posto che la reclamante nonrisultava cancellata dal registro delle imprese e, dunque, era ancoraformalmente attiva.1.3 Evidenziava l’assenza dei bilanci degli ultimi tre esercizi e la mancataproduzione delle scritture obbligatorie e di alcun documento probatorioalternativo suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e deidati economici e patrimoniali dell'impresa con particolare riferimento allareclamante del non possesso dei requisiti di cui all’art. 121 CCII.Numero registro generale 11153/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 20243/2026Data pubblicazione 16/06/20262 [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per la cassazione della sentenza affidatoa tre motivi, illustrati con memoria ex art 380 bis1 c.p.c. ; nessuno deisoggetti intimati ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 347c.p.c. e 132-bis disp. att. c.p.c., per omessa acquisizione del fascicolo diprimo grado - "omessa o insufficiente motivazione" su un punto decisivodella controversia in relazione all'art 360, comma 1 n. 5, c.p.c. Sostiene laricorrente che il fascicolo del giudizio di primo grado era stato acquisitosuccessivamente all’emissione della sentenza impugnata e al suo internorisultava allegata la relazione della [OSCURATO:PERSONA] (Prot. 730/23/OS9881 di Sched. del 19.10.2023), incaricata dalla Procura, dalla qualeemergeva, inequivocabilmente, che, per l’ultimo triennio, non risultavanoiscritte procedure esecutive mobiliari e immobiliari a carico della società,né protesti; che a carico della Società non risultavano debiti iscritti a ruolodall’Agenzia delle Entrate né debiti trasmessi all’Ente di Riscossione; chenon esistevano debiti nei confronti dell’Inps, cariche e/o partecipazionidella legale rappresentante, segnalazioni alla Banca dati SDI in capo alrappresentante legale e di conti correnti intestati alla società.2 Il motivo è inammissibile.2.1 Va precisato che per consolidata giurisprudenza la mancataacquisizione dal parte della Corte d’Appello del fascicolo relativo al giudiziodi primo grado non vizia, di per sé, né il procedimento di secondo gradoné la relativa sentenza (cfr. tra le tante Cass. n. 3181/2006).2.2 Quando non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudiced’appello può decidere il gravame quando gli atti contenuti in quelfascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame (cfr. ex multisCass. 9498/2019 e 8506/2023).Numero registro generale 11153/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 20243/2026Data pubblicazione 16/06/20262.3 Nel caso di specie le informazioni contenute nella relazione di poliziagiudiziaria, contenute nel fascicolo non acquisito, si riferiscono ad elementirilevanti per l’insolvenza, questione che, come risulta dalla lettura dellasentenza, non è stata oggetto di contestazione e specifica trattazione nelgiudizio di appello.2.4 D’altro canto i fatti riportati non sono neanche decisivi ai fini dellaqualifica di imprenditore minore, qualità che avrebbe reso il ricorrente nonassoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, dal momento che ilTribunale ha ritenuto non provato il mancato superamento dei parametridi cui all’art.2 lett. d) n 1 e 2 CCII.2.5 La produzione documentale riguardante la disdetta del contratto daparte di ENI, la riconsegna, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], dei locali e dellecircostanze irrilevanti posto che la reclamante non risultava cancellata dalregistro delle imprese e dunque era ancora formalmente attiva.3 Il secondo motivo deduce violazione del combinato disposto degli artt.2, comma 1, lettera d) e 121 del codice della crisi di impresa edell’insolvenza - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su unpunto decisivo in relazione all'art 360 n.5 c.p.c. Assume la ricorrente chela Corte catanese ha del tutto omesso l’esame della documentazioneallegata al fascicolo di primo grado, dalla quale emergeva con chiarezza lafondatezza delle doglianze della reclamante che, pur in assenza deldeposito dei bilanci degli ultimi tre anni, aveva provato aliundel’insussistenza dei presupposti ; lamenta, inoltre, che non erano stateesaminate la documentazione e le tabelle riepilogative, riprodotte nelcorpo del ricorso, dalle quali risultava l’estinzione dei crediti riportati inalcune cartelle e, dunque, la loro esclusione dal computo della sogliadell’indebitamento con la conseguenza che le somme asseritamentedovute, dedotti i crediti prescritti, ammontavano ad € 200.408,57, ben aldi sotto della soglia richiesta dalla legge.Numero registro generale 11153/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 20243/2026Data pubblicazione 16/06/20264. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratiodecidendi dell’impugnata sentenza.4.1 La Corte, infatti, avendo accertato che la reclamante non avevafornito la prova del mancato superamento dei parametri di cui ai nn. 1 e 2dell’art. 2, comma 1, lettera d) CCII, ha, giustamente, ritenuto superfluol’esame dell’ammontare dell’indebitamento, rilevante secondo il parametron. 3 di cui alla disposizione normativa testé citata.5 Il terzo motivo è rubricato « violazione e falsa applicazione del dispostodi cui art. 93 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su unpunto decisivo in relazione all'art 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.” per avere la Corte“errato nel condannare la ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel DPR n. 115/2002, all’importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,non sussistendo i presupposti per il versamento, per le ragioni spiegate innarrativa».5.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile in quanto non è datocomprendere ila ragione per la quale la Corte avrebbe mal applicato ilregime di cui all’art 13 dPR 115/2002 essendo stato rigettato il reclamoproposto dall’odierna ricorrente.Conclusivamente il ricorso è inammissibile; nulla è da statuire sulle spesenon avendo la procedura svolto difese. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 maggio 2026.Il Presidente
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