Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19743/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56-624-bis e 625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, poiché completamente versato in fatto e diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prova e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in senso contrario, non vale la qualificazione operata dal ricorrente dei presunti vizi come inosservanza dell'art. 533 cod. proc. pen., poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza, in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56-624-bis e 625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, poiché completamente versato in fatto e diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prova e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in senso contrario, non vale la qualificazione operata dal ricorrente dei presunti vizi come inosservanza dell'art. 533 cod. proc. pen., poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza, in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19743/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris