CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 41990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GIOVANE Lorenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/05/2021 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti che ha insistito perché, in accoglimento del ricorso per cassazione datato 9.8.2021, sia annullata o dichiarata nulla l'impugnata sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino con rinvio. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 12/05/2021 la Corte di Appello di Torino confermava la pronuncia del Tribunale di Asti emessa in data 18/09/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, nonostante l'assoluzione del complice, [OSCURATO:PERSONA], a seguito di procedimento con rito abbreviato, e l'insufficienza del quadro probatorio, prevedendo i giudici di merito una sorta di prova di estraneità ai fatti, con inversione dell'onere probatorio facente capo all'organo requirente; ha inoltre lamentato il vizio di motivazione circa il bilanciamento fra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti. Con memoria del 30/09/2022 il difensore ha precisato i motivi di ricorso, concludendo come indicato in precedenza. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo che non si confronta in termini critici con la motivazione della sentenza impugnata e con la indicazione degli elementi di prova a base della condanna. 4. Va preliminarmente rilevato che la circostanza secondo la quale il Gup presso il Tribunale di Asti, all'esito del giudizio abbreviato, abbia assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non comporta, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, alcun vincolo preclusivo rispetto alle valutazioni di causa. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (ex multis, di recente, Cass. sez. 5, sent. n. 15 del 21/11/2019 - dep. 02/01/2020 - Rv. 278389); ne consegue che nessun vincolo preclusivo può desumersi dalla sentenza assolutoria del correo, peraltro oggetto di gravame da parte del pubblico ministero, rispetto all'accertamento operato nella sentenza impugnata perché non vi è ragione di ritenere che la difformità di tale accertamento rispetto a quello contenuto nelle precedenti pronunce possa - di per sè sola - rappresentare ragione di intrinseca contraddittorietà o manifesta illogicità, non senza considerare che l'autonomia dei procedimenti giustifica interpretazioni alternative anche degli stessi elementi di prova. 5. Con riferimento alla posizione del ricorrente, trattasi di doppia pronuncia conforme di condanna e la sentenza impugnata, richiamando la pronuncia di primo grado, ha adeguatamente valutato il complessivo materiale probatorio, ricostruendo la dinamica della rapina ed il ruolo dell'imputato sulla base delle dichiarazioni testimoniali, dell'esame delle videoriprese e dei tabulati telefonici, degli esiti della perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della intercettazione ambientale sul veicolo in uso alla coimputata Palermo; argomenti con i quali la difesa non si confronta.6. A fronte degli elementi acquisiti - e non già, come sostenuto in ricorso, in assenza di un valido quadro probatorio di riferimento - la corte territoriale ha rilevato la vaghezza e genericità delle dichiarazioni rese dal Giovane, alla luce del principio secondo cui l'imputato che neghi la sussistenza della condotta ascrittagli ha l'onere di provare o allegare, non un fatto negativo, consistente nel mancato accadimento di quanto gli è addebitato, e segnatamente nella mancata appropriazione, ma specifiche circostanze positive contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, dalle quali possa desumersi che il fatto in contestazione non è avvenuto (Cass. sez. 2, sent. n. 7484 del 21/01/2014 - dep. 17/02/2014 - Rv. 259245; di recente, sez. 2, sent. 6734 del 30/01/2020 - dep. 20/02/2020 - Rv. 278373). 7. Manifestamente infondato, infine, il rilievo sul trattamento sanzionatorio. Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica infatti una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, e, in quanto tale, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione, come nel caso di specie, posto che la Corte di appello ha tenuto conto della presenza di elementi negativi e dell'assenza di elementi di particolare favore, idonei a fondare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti. 8. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in