CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Palermo il 6 febbraio 2018 in relazione al reato di cui all'art. 9-ter del Codice della strada (gara in velocità non autorizzata), con recidiva reiterata. L'esponente, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, contestando la mancata valutazione di ragioni di proscioglimento o di cause di non punibilità, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito, a fronte del fatto che la sentenza d'appello - come già quella di primo grado, da leggersi come un unicum argonnentativo, trattandosi di doppia conforme - ha correttamente argomentato circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 17 marzo 20