CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 25779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/2026 della Corte di appello di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 14/01/2026 la Corte di appello di Bari, decidendosull’appello dell’imputato, in parziale riforma della sentenza del 23/12/2024 delGiudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ha rideterminato lapena allo stesso inflitta per i reati a lui ascritti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente